Gazzetta n. 297 del 20 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 21 novembre 2008
Modificazione del decreto 30 dicembre 1978, recante: «Regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio».

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;
Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 4668-bis, 12 maggio 1982, n. 1681-bis, 19 giugno 1989, n. 3211-bis, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 5 aprile 2005 che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-bis, relativo all'istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico e ritenuto che, giusto il disposto della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e quindi fra queste quelle relative all'utilizzo dei dati biometrici, debbano essere riferite anche ai passaporti speciali quali quelli diplomatici e di servizio;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005, che stabilisce le caratteristiche del passaporto elettronico, stabilendone la validita' anche per i passaporti diplomatici e di servizio;
Considerata l'opportunita' di apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 30 dicembre 1978 sopracitato;
Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale n. 4668-bis del 1978 e' modificato come segue:
«Il passaporto diplomatico e' rilasciato:
a) per la durata del mandato, al Presidente della Repubblica;
b) per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per un triennio:
1) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri, ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato;
2) ai Presidenti e Vice Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; al Presidente e ai giudici della Corte costituzionale;
3) ai Presidenti delle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati; ai Presidenti delle Commissioni interparlamentari permanenti, che abbiano particolare rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali;
4) al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura;
5) al presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) al presidente del Consiglio di Stato;
7) al presidente della Corte dei conti;
8) all'Avvocato generale dello Stato;
9) al Capo della polizia, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
10) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica e al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
11) ai Capi di Stato maggiore della Difesa e delle tre Forze armate; al Direttore generale del DIS ed ai Direttori dell'AISE e dell'AISI;
12) al Presidente dell'ICE;
13) al Governatore e al Direttore generale della Banca d'Italia.
Il passaporto diplomatico e' mantenuto dopo la fine dell'incarico e rilasciato con validita' decennale a coloro che hanno rivestito la carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, o quella del Ministro degli affari esteri».
 
Art. 2.

L'art. 5 del decreto ministeriale n. 4668-bis del 1978 e' modificato come segue:
«Il passaporto diplomatico e' altresi' rilasciato:
1) al personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali nonche' della 3ª area funzionale del Ministero degli affari esteri proveniente dalle ex carriere direttive, per la durata di sei anni;
2) agli Addetti militari ed agli Addetti militari aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche, per la durata di cinque anni;
3) agli Esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, utilizzati nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari ed accreditati presso le autorita' del Paese in cui prestano servizio, per la durata di cinque anni;
4) alle persone incaricate della direzione dei servizi di cui all'art. 16, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la durata di sei anni;
5) a personalita' italiane che ricoprano le massime cariche in organi dell'ONU, della UE, del Consiglio d'Europa, della NATO e dell'OCSE, o che siano membri della Corte internazionale di giustizia per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni;
6) ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana che ricoprano il grado piu' elevato dell'ONU, della UE, del Consiglio d'Europa, della NATO e dell'OCSE per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni.
Il passaporto diplomatico puo' essere rilasciato anche:
a) al personale della lª e 2ª area il quale debba, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, essere notificato alla autorita' del Paese in cui presta servizio, qualora la notifica stessa non sia accolta dalle autorita' del Paese di accreditamento se non accompagnata dal possesso del passaporto diplomatico, per la durata di sei anni;
b) alle persone le quali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, debbano essere notificate come facenti parte di rappresentanza diplomatica o ufficio consolare qualora la notifica comporti per le autorita' del Paese di accreditamento il possesso del passaporto diplomatico, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni».
 
Art. 3.

L'art. 6 del decreto ministeriale n. 4668-bis del 1978 e' modificato come segue:
«6. I passaporti di servizio sono rilasciati:
1) per la durata del mandato:
ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
2)
a) per la durata di sei anni, al personale della 1ª e 2ª area dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a recarsi all'estero per servizio;
b) per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni, ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana con incarichi direttivi nelle organizzazioni intergovernative di cui l'Italia e' membro;
3) per la durata dell'incarico, se predeterminata, ed in ogni caso per periodi non superiori a cinque anni:
al personale direttivo e non direttivo di altre amministrazioni dello Stato, agli insegnanti e ai docenti universitari, ai magistrati ordinari o amministrativi, al personale della Banca d'Italia, dell'ICE e dell'ENIT che devono recarsi all'estero per servizio;
4) per periodi non superiori a tre anni: agli esperti della cooperazione allo sviluppo assunti a tempo determinato con contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 12, punto 3) e l6, punto e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora debbano recarsi per esigenze di servizio in missione all'estero;
5) per la durata di cinque anni: al personale militare da inviare in missione all'estero. I passaporti di servizio possono altresi' venire rilasciati per periodi non superiori ai cinque anni:
a) agli impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i quali prestino servizio in sedi indicate dal Ministero caratterizzate da estremo disagio e da precarie condizioni di sicurezza e in cui il passaporto di servizio rappresenti uno strumento necessario per poter svolgere determinate mansioni connesse all'attivita' istituzionale della rappresentanza dell'ufficio;
b) qualora ricorrano le medesime condizioni di cui sopra, anche ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria».
 
Art. 4.

L'art. 7 del decreto ministeriale n. 4668-bis del 1978 e' modificato come segue:
«7. Il Ministro degli affari esteri puo' disporre, per la durata di specifici incarichi o per un anno, il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio a personalita' italiane che debbano recarsi all'estero, in rappresentanza dello Stato per la cura di preminenti interessi politici od economici nazionali.
Il Ministro puo' disporre, in via eccezionale per specifici incarichi all'estero nell'interesse dello Stato, il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ad altre persone; il passaporto e' in questi casi rilasciato per la durata del viaggio o dell'incarico e la relativa comunicazione alle questure, prevista dall'art. 3, e' fatta prima del rilascio.
Il Ministro puo' disporre che il passaporto diplomatico sia mantenuto, al termine del servizio, con validita' decennale, a chi ha esercitato le funzioni o rivestito la qualifica di ambasciatore d'Italia ed al coniuge, anche superstite, nonche' ai funzionari della carriera diplomatica e di quella direttiva amministrativa i quali al momento della cessazione dal servizio hanno raggiunto almeno il grado di ministro plenipotenziario o equivalente ed al coniuge anche superstite.
Il Ministro puo' disporre che il passaporto diplomatico venga mantenuto e rilasciato ogni dieci anni alle vedove dei funzionari della carriera diplomatica i quali siano deceduti in servizio.
Il Ministro puo' disporre il rilascio del passaporto diplomatico, per la durata di un anno, nei casi eccezionali in cui cio' sia conforme agli usi internazionali, a persone non aventi la cittadinanza italiana.
L'uso del passaporto diplomatico non e' consentito nell'esercizio di attivita' commerciali, industriali o finanziarie».
 
Art. 5.

L'art. 8 del decreto ministeriale n. 4668-bis del 1978 e' modificato come segue:
«8. Il passaporto diplomatico e' rilasciato anche al coniuge, di cittadinanza italiana o straniera, delle persone indicate nell'art. 5 ai punti 1), 2), 3), 5) e 6) del primo comma e al secondo comma quando ricorrano le condizioni di rilascio ivi indicate. Il passaporto di servizio e' rilasciato anche al coniuge, di cittadinanza italiana o straniera, delle persone indicate nell'art. 6, punto 2), lettera a), quando ricorrono le condizioni di rilascio ivi indicate. Il passaporto di servizio e' altresi' rilasciato al coniuge delle persone indicate nell'art. 6, punto 3), quando queste ultime sono destinate a prestare servizio continuativo all'estero.
In entrambi i casi il passaporto e' rilasciato per una durata pari a quella del passaporto del titolare principale.
Il passaporto diplomatico e di servizio non puo' essere rilasciato al coniuge che svolge all'estero attivita' professionali, industriali o commerciali.
Il passaporto di servizio e' rilasciato ai figli minori a carico del personale del Ministero degli affari esteri destinato a prestare servizio continuativo all'estero e del personale di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 5.
Ai figli conviventi e a carico ai sensi dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale indicato nell'art. 5 ai punti 1), 2) e 3) del primo comma e al secondo comma e del personale di cui all'art. 6, secondo comma, lettera a) puo' essere rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio qualora essi debbano essere iscritti nella lista diplomatica e le autorita' locali richiedano uno dei predetti passaporti per procedere all'iscrizione stessa.
In entrambi i casi il passaporto viene rilasciato per una durata analoga a quella del passaporto del genitore.
Ai figli a carico ai sensi dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale indicato nell'art. 5 ai punti 1), 2) e 3) del primo comma e al secondo comma puo' essere parimenti rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio qualora il genitore presso cui debbano recarsi presti servizio in sedi indicate dal Ministero in cui le condizioni locali giustifichino il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio: in tal caso il passaporto viene rilasciato per la durata del soggiorno presso il genitore.
Il personale del Ministero degli affari esteri e quello delle altre amministrazioni dello Stato, al cui coniuge sia stato rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio, ha l'obbligo di informare senza ritardo il Ministero degli affari esteri dei provvedimenti, anche di autorita' giudiziarie straniere non delibati, che hanno sciolto o dichiarato nullo il matrimonio o pronunciato separazione giudiziale o omologato separazione consensuale.
Il personale del Ministero degli affari esteri ha l'obbligo di informare quest'ultimo senza ritardo dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che affidano al coniuge i figli minori».
 
Art. 6.

L'art. 12 del decreto ministeriale n. 4668-bis del 1978 e' modificato come segue:
«12. I passaporti diplomatici e di servizio rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto potranno essere rinnovati fino alla scadenza decennale di validita' del relativo libretto».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2008
Il Ministro : Frattini
 
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