Gazzetta n. 296 del 19 dicembre 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008, n. 158
Testo del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 2008), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2008, n. 199 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4 recante: "Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 30 giugno 2009, (( nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
1-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria».
1-ter. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. ))

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonche', (( limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, )) i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 4-bis. Al fine di adeguare gli strumenti di vigilanza per la realizzazione del Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla voce n. 668 dell'allegato A di cui all'articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, relativa al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le parole: «Artt. da 118 a 138» sono sostituite dalle seguenti: «Artt. da 118 a 124». ))



Riferimenti normativi:
- L'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9,
recante: «Interventi per la riduzione del disagio abitativo
per particolari categorie sociali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2007, n. 37, cosi' recita:
«Art. 1 (Sospensione delle procedure esecutive di
rilascio) - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e
di favorire il passaggio da casa a casa per particolari
categorie sociali, soggette a procedure esecutive di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13
novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40
del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge per un periodo di
otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di
abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo
lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che
siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di
handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
non siano in possesso di altra abitazione adeguata al
nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione
si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a
carico.».
- L'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
cosi' recita:
«Art. 11 (Piano Casa). - 1. Al fine di garantire su
tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali
di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
umana, e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. ll piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di
abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel
rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche
monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di
rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nella medesima regione.
3. ll piano nazionale di edilizia abitativa ha ad
oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la
realizzazione di misure di recupero del patrimonio
abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realta' territoriali,
attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa,
ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema
integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di
titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo
13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche
ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari
degli interventi, potendosi anche prevedere termini di
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun
socio, in considerazione del carattere solo transitorio
dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione
di edilizia residenziale anche sociale.
4. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti,
rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia
stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo
III, capo III, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore
dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e
miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle
aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo
fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di
costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto
delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti
edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche
di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare
alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate
di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a
migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di
sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare,
nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle
costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto
servizio economico generale, e' identificato, ai fini
dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di
Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, come parte essenziale e
integrante della piu' complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme
servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di
esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma
4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del
piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso
di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu'
efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
delle procedure di cui al presente articolo possono essere
oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni
dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere
realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma
4, con le modalita' approvative di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio,
costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo'
essere destinata alla realizzazione degli interventi
previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra
l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i
comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto
previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati
di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
nazionale. Alla loro attuazione si provvede con
l'applicazione dell'art. 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.
12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
presente articolo e' istituito un Fondo nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di
cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, ad
eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci degli enti
destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli
eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle
disposizioni legislative citate al primo periodo del
presente comma, incompatibili con il presente articolo,
restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui
agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n.
159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente
comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini
di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di
iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui
alle indicate autorizzazioni di spesa.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione.».
- L'art. 22-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n.
248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2007, n.
302, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51, cosi' recita:
«Art. 22-ter (Interventi in materia di disagio
abitativo). - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo
e di favorire il passaggio da casa a casa per le
particolari categorie sociali individuate dalla legge 8
febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione
dei programmi concordati all'esito della concertazione
istituzionale per la programmazione in materia di edilizia
residenziale pubblica, prevista dall'art. 4 della citata
legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
di abitazione, di cui al comma 1 dell'art. 1 della stessa
legge, e' sospesa fino al 15 ottobre 2008.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1
continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'art.
1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano
a trovare applicazione, altresi', i benefici fiscali di cui
all'articolo 2 della stessa legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008
e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai
sensi del comma 4.
4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005,
n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34 milioni di euro
relativo all'anno 2007 e' conservato nel conto dei residui
e versato ad apposita contabilita' speciale di tesoreria
per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato
per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni
di euro nell'anno 2009.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera i-quater), medesima legge. Gli eventuali decreti
emanati, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti cui al presente comma,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di
apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo del comma 8, dell'art. 11, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, recante: «Disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»,
come modificato dalla legge, reca:
«8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la
concessione dei contributi integrativi devono essere emessi
entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle
risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla
legge finanziaria».
- L'art. 3 della legge n. 431/98, cosi' recita:
«Art. 3 (Disdetta del contratto da parte del locatore).
- 1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi
del comma 1 dell'art. 2 e alla prima scadenza dei contratti
stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il
locatore puo' avvalersi della facolta' di diniego del
rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore
con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad
uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale
proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti
entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, societa' o
ente pubblico o comunque con finalita' pubbliche, sociali,
mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di
culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle
attivita' dirette a perseguire le predette finalita' ed
offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il
locatore abbia la piena disponibilita';
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilita'
di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del
quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza
del conduttore sia di ostacolo al compimento di
indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale
e' prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda
operare la demolizione o la radicale trasformazione per
realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di
immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda
eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle
sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima
successione nel contratto, il conduttore non occupi
continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a
terzi e non abbia la proprieta' di altri immobili ad uso
abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria
abitazione. In tal caso al conduttore e' riconosciuto il
diritto di prelazione, da esercitare con le modalita' di
cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.
392 .
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del
locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e),
il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati,
della concessione o dell'autorizzazione edilizia e'
condizione di procedibilita' dell'azione di rilascio. I
termini di validita' della concessione o
dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilita'
a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha
diritto di prelazione, da esercitare con le modalita' di
cui all'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il
proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in
locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve
essere specificato, a pena di nullita', il motivo, fra
quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la
disdetta e' fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la
disponibilita' dell'alloggio a seguito di illegittimo
esercizio della facolta' di disdetta ai sensi del presente
articolo, il locatore stesso e' tenuto a corrispondere un
risarcimento al conduttore da determinare in misura non
inferiore a trentasei mensilita' dell'ultimo canone di
locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica
l'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche
con procedura giudiziaria, la disponibilita' dell'alloggio
e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in
cui ha riacquistato la disponibilita', agli usi per i quali
ha esercitato facolta' di disdetta ai sensi del presente
articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del
rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al
contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di
cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo'
recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando
comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.».
L' art. 1, commi 2, 4, 5 e 6 della legge n. 9/2007,
cosi' recita:
«Art. 1 (Sospensione delle procedure esecutive di
rilascio). - 1. (Omissis).
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della
procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo e' autocertificata dai soggetti
interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui
all'art. 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
comunicata al locatore ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La
sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal
locatore nelle forme di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione
ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il
conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione
prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei
limiti indicati dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
392, salva l'applicazione dell'art. 55 della medesima
legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che
dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo,
di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere
la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita'
sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure
esecutive per finita locazione attivate in relazione a
contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui
ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto
previsto dall'art. 6, comma 4, della medesima legge n. 431
del 1998.».
- L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 86, recante «Misure urgenti di sostegno nelle aree
metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di
particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti
esecutivi di rilascio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 maggio 2005, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, cosi' recita:
«2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
soggetti di cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo
delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo,
Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonche' nei comuni ad
alta tensione abitativa con essi confinanti.».
- L'art. 2 della legge n. 9/2007, cosi' recita:
«Art. 2 (Benefici fiscali). - 1. Per i proprietari degli
immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1,
commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il
periodo di sospensione della procedura esecutiva, i
benefici fiscali di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore
dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere
esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli
immobili.»
- L'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, recante “Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2004, n. 302, cosi recita:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- L'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, cosi'
recita:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- L'art. 24 del DL n. 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133/2008 cosi' recita:
«Art. 24 (Taglia-leggi). - 1. A far data dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato A e salva
l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246.
1-bis. ll Governo individua, con atto ricognitivo, le
disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate
in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti
legislativi inseriti nell'Allegato A.».
Il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante:
“Approvazione del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica” e' pubblicato
nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 agosto
1938, n. 177.



 
(( Art. 1-bis.

1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore. ))
 
(( Art. 1-ter.

1. All'articolo 11, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sentite le regioni,». ))




Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 11, comma 12, del DL n. 112/2008,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, e'
il seguente:
«12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
presente articolo e' istituito un Fondo nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di
cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sentite le regioni, nonche' di cui
agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia'
iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e
41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative
citate al primo periodo del presente comma, incompatibili
con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale
scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del
citato decreto-legge n. 159 del 2007sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul Fondo di cui al presente comma, negli importi
corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento
netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in
bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa.».



 
(( Art. 1-quater.

1. Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprieta' agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passivita' delle banche. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
2. Sono definiti canoni sostenibili, per le finalita' del presente articolo, i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e comunque non inferiori al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.
3. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione e' computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facolta' di riacquisto dell'immobile prioritariamente dal parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalita' stabilite da leggi regionali. ))




Riferimenti normativi:
- L'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, cosi'
recita:
«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.».



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone