Gazzetta n. 295 del 18 dicembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2008
Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante: «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2006, recante: «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile»;
Vista la legge 7 giugno 2000, n.150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e, in particolare l'art. 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di assicurare la piu' compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative competenze senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;
Considerato che si rende necessario adeguare la struttura organizzativa del Dipartimento in relazione alle accresciute esigenze operative e funzionali dello stesso, con particolare riferimento all'individuazione di due distinte aree organizzative da affidare al coordinamento di due vice capi Dipartimento;
Considerato, altresi' che, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, si rende necessario istituire l'Ufficio stampa del capo del Dipartimento della protezione civile le cui specifiche competenze, anche con riferimento alle attivita' di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, saranno individuate con successivo provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di determinare in non piu' di quarantadue il numero dei servizi in cui si articola il Dipartimento della protezione civile in ossequio al principio dell'invarianza di spesa affermato dal sopra richiamato all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Funzioni del Dipartimento della protezione civile
1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Dipartimento della protezione civile). - 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile.
2. Il Dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attivita' della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonche' del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di nove uffici ed in non piu' di quarantadue servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico, di un vice capo Dipartimento per l'Area tecnico-operativa scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un vice capo Dipartimento per l'Area tecnico-amministrativa e gestione delle risorse aeree scelto tra i dirigenti di prima fascia e di un ufficio stampa».
 
Art. 2.
Il capo Dipartimento ed i vice capo Dipartimento
1. Il capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attivita' del Dipartimento della protezione civile.
2. I vice capo Dipartimento, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, coadiuvano il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e possono sostituirlo in tutti i suoi compiti e responsabilita' in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata.
 
Art. 3.
Uffici e servizi
1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:
a) ufficio del capo del Dipartimento.
Area tecnico-operativa

b) ufficio I - previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali;
c) ufficio II - previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici;
d) ufficio III - valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico;
e) ufficio IV - gestione delle emergenze.
Area tecnico-amministrativa
e gestione delle risorse aeree

f) ufficio V - grandi eventi, risorse tecnologiche e innovazione;
g) ufficio VI - volontariato relazioni istituzionali e internazionali;
h) ufficio VII - amministrazione e bilancio;
i) ufficio VIII - attivita' aeronautica.
2. L'ufficio del capo del Dipartimento, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio di segreteria tecnica ed incarichi speciali;
b) servizio ispettivo;
c) servizio controllo interno;
d) servizio tecnico per la gestione degli immobili e per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) servizio gestione ed organizzazione del personale;
f) servizio tecnico logistico e gestione dei materiali e dei mezzi.
3. L'ufficio I - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio per la rete dei centri funzionali e per i presidi territoriali;
b) servizio rischio vulcanico;
c) servizio rischio idro-geologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero e interventi post-emergenza e di mitigazione;
d) servizio rischio incendi boschivi;
e) servizio per la vigilanza e la previsione meteorologica.
4. L'ufficio II - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio rischio sanitario;
b) servizio rischio ambientale;
c) servizio salvaguardia dei beni culturali;
d) servizio rischio industriale, energetico, nucleare e dei trasporti.
5. L'ufficio III - Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio valutazione del rischio sismico, sviluppo della conoscenza e della ricerca sismica;
b) servizio valutazione della vulnerabilita', normativa tecnica e interventi post-emergenza e di mitigazione;
c) servizio gestione degli eventi, formazione tecnica e divulgazione della conoscenza;
d) servizio monitoraggio del territorio e gestione delle banche dati.
6. L'ufficio IV - Gestione delle emergenze, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio metodologie, procedure e pianificazione di emergenza;
b) servizio gestione delle emergenze e unita' di crisi;
c) servizio coordinamento della sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (Si.Ste.Ma.) ed emergenze marittime (COEMM);
d) servizio telecomunicazioni e informazioni territoriali.
7. L'ufficio V - Grandi eventi, risorse tecnologiche e innovazione, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio informatica e rapporti tecnologici;
b) servizio monitoraggio degli interventi e innovazione organizzativa;
c) servizio gestione della Rete radio nazionale;
d) servizio pianificazione e gestione grandi eventi;
e) servizio studi ricerche e analisi statistiche.
8. L'ufficio VI - Volontariato, relazioni istituzionali e internazionali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio volontariato;
b) servizio relazioni internazionali;
c) servizio rapporti con le autonomie e gli enti locali;
d) servizio formazione del personale e dei livelli territoriali competenti.
9. L'ufficio VII - Amministrazione e bilancio, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio politiche contrattuali;
b) servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni;
c) servizio affari finanziari;
d) servizio relazioni con il pubblico e segreteria organi collegiali.
10. L'ufficio VIII - Attivita' aeronautica, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio coordinamento aereo unificato;
b) servizio sicurezza del volo, addestramento del personale navigante e vigilanza delle attivita' aeree dipartimentali;
c) servizio tecnico-amministrativo-contrattuale della flotta aerea.
11. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:
1) i vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza;
2) il consigliere giuridico, prescelto tra i magistrati amministrativi, anche collocati in posizione di fuori ruolo, o tra gli avvocati dello Stato, e' preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze di protezione civile. Nell'ambito di detto settore opera il servizio del contenzioso di livello dirigenziale;
3) l'ufficio Stampa del capo del Dipartimento di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
4) il servizio di segreteria del capo del Dipartimento di livello dirigenziale;
5) il servizio comunicazione, sviluppo delle conoscenze e gestione dei rapporti con il servizio civile di livello dirigenziale;
6) il nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
 
Art. 4.
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2006, recante: «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile».
Roma, 31 luglio 2008

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 309
 
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