Gazzetta n. 295 del 18 dicembre 2008 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
CIRCOLARE 31 ottobre 2008, n. 9415 |
Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Richiesta dati al 31 dicembre 2008. |
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Alle Amministrazioni dei Comparti: Agenzie fiscali Enti pubblici non economici Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione Ministeri Presidenza del Consiglio dei Ministri Regioni ed autonomie locali Servizio sanitario nazionale Scuola Universita' Ai Comitati di settore Ai Commissari di Governo per le regioni a statuto ordinario Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna Al Commissariato dello Stato per la Regione Sicilia Ai Prefetti della Repubblica Alle regioni All'ANCI All'UPI All'UNCEM All'UNIONCAMERE Al Ministero dell'economia e delle finanze - DAG - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione - SPT Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento della funzione pubblica e p. c.: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Palazzo del Quirinale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Al Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia Al Presidente della Commissione di Coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al Commissario del Governo per la provincia di Trento Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano Alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
I criteri per l'accertamento del requisito della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico sono disciplinati dall'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007. In applicazione delle norme suddette, l'Aran procede all'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale che, nel caso di specie, e' il primo biennio economico 2010-2011. Ai fini di tale accertamento della rappresentativita', per il biennio suddetto, e' necessario acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2008. I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del Comitato Paritetico previsto dal summenzionato art. 43. Data la complessita' della procedura, che consente all'Aran di accertare la rappresentativita' solo dopo la predetta certificazione, la tempestivita' con la quale questa Agenzia puo' adempiere al proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei tempi, dal grado di celerita' e di collaborazione di codeste Amministrazioni ed Enti nell'invio dei dati richiesti. Riveste anche particolare importanza la cura nella compilazione delle schede di rilevazione appositamente elaborate dall'Aran per l'acquisizione dei dati. La presente nota e' pubblicata sul sito internet dell'Aran all'indirizzo: www.aranagenzia.it nella sezione «Relazioni sindacali» alla voce «Deleghe 2008» e contiene le istruzioni per procedere alla compilazione ed alla trasmissione all'Aran delle schede di rilevazione. Alla nota sono allegati i singoli «files» con le schede, in formato immediatamente stampabile e disponibile per l'uso, gia' predisposte per comparto ed, all'interno, per categoria di personale. Ogni Amministrazione ed Ente dovra' compilare esclusivamente le schede relative al comparto di appartenenza, non utilizzando modelli attinenti a precedenti rilevazioni. Le schede, compilate in ogni parte, prive di omissioni o cancellazioni, accompagnate da una lettera formale di trasmissione, dovranno essere inviate unicamente per posta con le modalita' appositamente indicate alla fine della presente nota. A tutela del diritto alla segretezza e riservatezza devono essere inviati esclusivamente dati numerici, in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi dei dipendenti che hanno sottoscritto la delega. Le schede devono essere inviate da tutte le Amministrazioni e gli Enti rappresentati dall'Aran nella contrattazione collettiva nazionale, con le seguenti eccezioni: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti ne' a dipendenti di altri comparti, ai quali, in base ai vigenti statuti regionali, non si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran per i rispettivi comparti. Le Amministrazioni operanti in tali regioni e province autonome che appartengono ai comparti individuati dall'Aran, e che non sono, dunque, ricomprese nella predetta eccezione, devono invece regolarmente inviare i dati. Le Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex Ipab) che si sono privatizzate, le ONLUS, e piu' in generale le istituzioni e le fondazioni di natura assistenziale di carattere privato o che hanno personalita' giuridica di diritto privato, a prescindere dal CCNL applicato al personale ivi operante, non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti. Devono, invece, trasmettere i dati le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab) di cui al decreto legislativo 207/2001 che hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. Le Aziende e gli Enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 non devono trasmettere i dati in quanto provvedono direttamente all'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali, secondo le regole delle Amministrazioni pubbliche. Essi si limiteranno a trasmettere ufficialmente all'Aran gli esiti finali della loro rilevazione, ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 27 gennaio 1999. Vengono di seguito indicate le modalita' per la compilazione e l'invio delle schede. Nella presente nota con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, comunque denominate, mentre la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza» e' semplificata in «comparti ed aree».
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE Come noto, l'art. 43, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 attribuisce all'Aran la competenza in merito alla raccolta delle deleghe e ad ogni singola amministrazione quella inerente la rilevazione e trasmissione dei propri dati. La raccolta deve essere oggettiva ed effettuata con modalita' uniformi per tutte le amministrazioni. Per cui, per la compilazione delle schede, non devono essere prese in considerazione indicazioni provenienti da soggetti diversi dall'Aran (sindacati o altro). Le organizzazioni sindacali, che hanno il diritto di verificare che le schede di pertinenza siano esatte (a tale scopo la legge ha previsto che siano sottoscritte dal sindacato interessato) nel numero, nella denominazione e nell'entita' del contributo, non possono pero' fornire indicazioni circa le modalita' della loro compilazione, e nel caso in cui cio' avvenga, come verificatosi nelle precedenti rilevazioni, le amministrazioni non devono tenerne conto, attenendosi scrupolosamente alle modalita' indicate nella presente nota. Si richiama l'attenzione sulla necessita' che le schede vengano compilate con particolare diligenza ed attenzione atteso che l'Aran si limita a registrare, senza alcuna interpretazione dei dati inviati, le comunicazioni formalmente trasmesse dalle amministrazioni. Sempre in ragione dell'impossibilita', per questa Agenzia, di operare qualsiasi modifica dei dati ricevuti, qualora siano riscontrate omissioni o irregolarita', verra' chiesto l'invio di nuove schede a rettifica di quelle errate gia' pervenute che verranno integralmente sostituite. L'Aran, infatti, non gestisce le partite stipendiali dei dipendenti, e, in carenza di elementi formali, non puo' procedere a valutazioni unilaterali, ma solamente prendere atto delle schede inviate dalle amministrazioni che ne hanno la competenza ai sensi di legge.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA N. 1 Prima di compilare la scheda n. 1, diversa per ogni comparto di contrattazione collettiva, va verificato che la stessa sia intestata al comparto cui appartiene l'amministrazione (es. i Comuni devono compilare le schede del comparto regioni e Autonomie locali, etc.). La scheda n. 1 e' di carattere riepilogativo e non puo' essere omessa. Essa riporta i dati relativi al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2008, al numero delle deleghe complessivamente rilasciate alla stessa data, nonche', per categoria di dipendenti, l'indicazione delle relative schede da compilare.
1. Numero dipendenti al 31 dicembre 2008 1.a - Colonna relativa al numero dipendenti al 31 dicembre 2008: In essa va inserito il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 2008. Si tratta di un dato di stock che fotografa esattamente la situazione a tale giorno. Devono essere conteggiati i dipendenti a cui si applicano solo i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran, escludendo coloro che non rientrano in tale fattispecie alla data predetta. Il numero dei dipendenti, cosi' definito, non puo' essere omesso in quanto, indicato nella sola scheda n. 1, non e' altrimenti rilevabile. Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del comparto, nonche' l'articolazione specificata per categoria di dipendenti. Non puo' essere riportato un totale generico in quanto il personale dirigente e quello del comparto afferiscono a diversi contratti collettivi nazionali di lavoro (comparto e aree dirigenziali), per ognuno dei quali dovra' essere accertata la rappresentativita' sindacale. Deve essere rispettata la distinzione tra «tempo indeterminato» e «tempo determinato» ed anche in questo caso non si puo' effettuare alcuna generica sommatoria, in quanto, ai fini della determinazione della rappresentativita', viene utilizzato, di norma, solo il numero dei dipendenti a tempo indeterminato. Il personale a tempo determinato, invece, viene rilevato a fini statistici, ad eccezione dei settori scuola e AFAM dove lo stesso e' utilizzato anche per il calcolo della rappresentativita'. La colonna dei dipendenti al 31 dicembre 2008 va compilata anche in assenza di deleghe espresse in favore delle organizzazioni sindacali. In questo caso deve essere conseguentemente annullata/barrata (o indicato il valore zero) la colonna relativa al numero delle deleghe al 31 dicembre 2008. Solo in tal modo l'Aran riterra' la scheda correttamente compilata e non chiedera' ulteriori integrazioni. Il dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando o altro analogo provvedimento a carattere temporaneo, deve essere censito dall'amministrazione in cui e' in ruolo. L'amministrazione presso cui lo stesso presta servizio in posizione di comando non deve conteggiare detto personale onde evitare una doppia rilevazione. Nel caso in cui al 31 dicembre 2008 non vi siano dipendenti, ovvero sia in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione e da quest'ultima censito, la scheda deve essere ugualmente compilata annullando o barrando la colonna (o indicando il valore zero). Di tale situazione dovra' essere fatta menzione nella lettera di trasmissione all'Aran, onde permettere all'Agenzia di concludere la propria rilevazione senza attendere o sollecitare l'invio dei dati. Solo nel caso in cui, per condizioni particolari (es. enti di recentissima istituzione), il dipendente sia retribuito totalmente dall'amministrazione ove opera temporaneamente in comando, in attesa dell'inquadramento nel nuovo ente, dovra' essere quest'ultimo a rilevarlo. In ogni caso e' compito dell'amministrazione verificare che non avvengano duplicazioni. Nella scheda n. 1 vanno inseriti sia i totali parziali per riquadri, sia il totale generale. Quest'ultimo e' equivalente alla somma dei totali parziali e deve corrispondere al totale complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2008. 1.b - Riquadri relativi ai dirigenti: Anche per i dirigenti e' prevista una separata rilevazione a seconda che gli stessi siano stati assunti con contratto «a tempo indeterminato» o con contratto a «tempo determinato». Negli appositi riquadri andranno censiti solo i dirigenti, ovvero coloro a cui si applica il CCNL della dirigenza. Non deve essere inserito il personale destinatario del CCNL di comparto anche se si tratta di posizioni apicali (es. apicali del comparto regioni e Autonomie locali negli enti di minore dimensione). E' importante fare attenzione al caso in cui l'incarico dirigenziale a tempo determinato sia stato conferito ad un dipendente a tempo indeterminato del comparto. In tal caso il dipendente/dirigente dovra' essere rilevato tra il personale del comparto, nella corrispondente categoria. Infatti, poiche' le deleghe dei dipendenti a tempo determinato vengono rilevate ai soli fini statistici, ma non incidono sulla rappresentativita', laddove il dato relativo al caso in parola non fosse correttamente indicato, i dipendenti del comparto con incarico dirigenziale resterebbero esclusi dalla rilevazione. 1.c - Riquadro relativo ai segretari comunali e provinciali del comparto regioni e autonomie locali: Questa sezione deve essere compilata solo dall'amministrazione in cui il segretario comunale e' titolare di sede, anche nel caso di utilizzo del medesimo segretario, a qualunque titolo (convenzione o altro), in piu' sedi. Tutte le altre amministrazioni in cui il predetto segretario opera devono, invece, annullare la relativa casella barrandola ovvero indicando il valore zero. La cura nella esatta compilazione del riquadro e' indispensabile onde evitare che il medesimo segretario comunale sia censito piu' volte, alterando cosi' la rilevazione del dato. Anche la scheda n. 4 del comparto regioni e Autonomie locali deve essere compilata dal solo ente in cui il segretario e' titolare di sede, con le modalita' di cui al successivo punto 15. 1.d - Riquadri relativi al personale del comparto a tempo indeterminato: Nel compilare le schede occorre rispettare l'articolazione per categoria dei dipendenti. Pertanto, nella casella in cui deve essere riportato il numero dei dipendenti interessati vanno compresi tutti coloro che appartengono alla posizione indicata, a prescindere dalla denominazione utilizzata nei vari comparti di contrattazione. Si rammenta che il totale del riquadro del personale del comparto a tempo indeterminato relativo all'insieme delle posizioni indicate deve corrispondere alla somma dei dipendenti del comparto a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2008. 1.e - Riquadri relativi al personale del comparto a tempo determinato: In tale fattispecie rientra esclusivamente il personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2008 a qualsiasi titolo (compresi stagionali, contrattisti, etc.). Sono, quindi, esclusi i lavoratori socialmente utili (LSU), i lavoratori con contratti di lavoro di tipo privatistico, i lavoratori a progetto, le collaborazioni coordinate e continuative e, in generale, i titolari di rapporto di lavoro autonomo o altre forme che non rientrano nel rapporto di pubblico impiego. Le deleghe dei dipendenti a tempo determinato vengono rilevate ai soli fini statistici. 1.f - Riquadro relativo al personale non contrattualizzato del comparto universita': Il dato del comparto Universita', relativo ai docenti e ricercatori, viene rilevato ai soli fini statistici.
2. Indicazioni sul numero deleghe al 31 dicembre 2008 2.a Colonna relativa al numero deleghe al 31 dicembre 2008: Questa colonna accoglie il numero delle deleghe attive alla data del 31 dicembre 2008. Per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro affinche' questi provveda a trattenere una somma X dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la versi ad una organizzazione sindacale. Vanno, pertanto, rilevate le sole iscrizioni ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e desumibili esclusivamente dalla stessa (in sintesi, la rilevazione corrisponde alla lettura della retribuzione nella voce specifica). Non devono essere conseguentemente rilevate le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione. Anche in questo caso, come per il numero dei dipendenti, si tratta di un dato di stock che fotografa esattamente la situazione al 31 dicembre 2008. Non devono, pertanto, essere conteggiate le deleghe revocate prima di tale data ne' quelle rilasciate dopo tale data, ovvero dal 1° gennaio 2009 in poi. Per tali ragioni la rilevazione e' effettuata sulla retribuzione di gennaio 2009 a valere sul 31 dicembre 2008, in quanto solo a gennaio sono rilevabili tutte le deleghe rilasciate (o revocate) alle organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre 2008, incluse, pertanto, le cosiddette nuove deleghe che, seppure non contabilizzate nel dicembre 2008, di fatto erano gia' attive a tale ultima data (art. 19, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998 come integrato dall'art. 6 comma 9 del CCNQ del 24 settembre 2007). Si ribadisce che devono essere indicati esclusivamente i dati relativi a deleghe rilasciate dai dipendenti in favore di organizzazioni che abbiano natura sindacale (cfr. anche CCNQ dell'8 febbraio 1996 in materia di contributi sindacali), tanto piu' nella presente rilevazione, atteso che molte organizzazioni sindacali hanno ceduto le proprie deleghe ad altre sigle, prevedendo, nel nuovo statuto, che non effettueranno piu' attivita' sindacale (vedi punto 5.A). E' compito delle amministrazioni verificare detta circostanza, rilevabile dallo statuto delle singole organizzazioni, in quanto non devono essere censiti dati relativi ad altre associazioni non aventi tale natura (ad es.: associazioni professionali, associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni che si occupano della formazione professionale, etc.) che determinerebbero una alterazione dei dati raccolti ai fini della rappresentativita' sindacale e la possibile esclusione di sindacati vicini alla prevista soglia di rappresentativita' del 5%. Come per il dato relativo ai dipendenti devono essere rispettate le distinzioni riportate nella scheda in ordine a: dirigenti, personale del comparto, tempo indeterminato, tempo determinato, categorie, senza operare artificiose sommatorie. Ai fini della rilevazione fa testo il CCNL applicato al dipendente e non il titolo di studio in possesso dello stesso ovvero la caratteristica del sindacato di categoria a cui ha rilasciato la delega (es. se un dipendente ha la laurea in medicina ed e' iscritto ad un sindacato che rappresenta solo medici, ma appartiene al comparto in quanto inquadrato come tecnico di radiologia, deve essere rilevato nel personale del comparto sanita' e non nel personale dell'area di contrattazione IV della dirigenza medico - veterinaria). Nel caso di organizzazioni che hanno un duplice scopo, sindacale e scientifico, il cui statuto prevede tipologie di iscrizioni diverse, per la sola sezione scientifica ovvero per la sola sezione sindacale (e' questo il caso di sindacati medici), solo queste ultime devono essere rilevate. La somma delle deleghe indicata nel totale generale della scheda n. 1 deve necessariamente coincidere con la somma delle deleghe derivante dall'insieme delle singole schede successive (scheda n. 2 e seguenti). 2.b Colonna relativa al numero schede da compilare: Tale colonna indica le schede, numerate per ogni comparto in ordine progressivo (2, 3, 4, etc.), da compilare per ogni categoria di dipendenti a cui si riferiscono.
3. Riquadro relativo al funzionario responsabile della rilevazione Il comma 7 dell'art. 43 del decreto legislativo 165/2001 prevede, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Nell'apposito riquadro devono essere indicati: nome e cognome, telefono e fax, nonche' l'indirizzo di posta elettronica in maniera chiara e leggibile. Al funzionario responsabile sara' indirizzata la successiva corrispondenza relativa alla rilevazione. E' compito del funzionario responsabile sottoscrivere tutte le schede successive alla n. 1, nelle quali e' predisposto un apposito spazio. Nel caso di omissione della firma le schede non saranno prese in considerazione, non essendone attestata l'autenticita'. Le schede non possono contenere omissioni, correzioni o cancellazioni. In tale eventualita', per poterne prendere atto, le modifiche devono essere controfirmate dal funzionario responsabile. In questo caso la firma dovra' essere nuovamente apposta a fianco del dato che e' stato corretto o cancellato.
4. Riquadro relativo alla firma del dirigente La scheda n. 1 deve essere firmata dal dirigente del servizio.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE N. 2 E SEGUENTI Le schede successive alla n. 1, numerate per ogni comparto in ordine progressivo (2, 3, 4, etc...), riportano, nell'intestazione, il comparto e la categoria di dipendenti a cui si riferiscono. Il comma 7 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che le modalita' di rilevazione garantiscano la riservatezza delle informazioni. Devono essere, quindi, compilate schede distinte per ognuna delle organizzazioni sindacali a cui sono state rilasciate deleghe per la trattenuta sulla retribuzione. Il medesimo articolo prevede in capo alle amministrazioni il compito di rilevare e trasmettere i dati richiesti. L'Aran, come precedentemente chiarito, si limitera' a prendere atto dei dati che le amministrazioni inviano, non avendo, ai sensi di legge, alcun compito di valutazione dei dati trasmessi e d'interpretazione delle comunicazioni intervenute tra i sindacati e le singole amministrazioni.
5. Riquadri relativi alla organizzazione sindacale - denominazione per esteso e sigla 5.a - Denominazione e sigla dell'organizzazione sindacale: Con il termine organizzazioni sindacali s'intendono esclusivamente le OO.SS. di categoria. Le amministrazioni devono avere cura di compilare con esattezza i riquadri che contengono sia l'indicazione della denominazione per esteso che quella della sigla dell'organizzazione sindacale di categoria, rispettando scrupolosamente l'intestazione della delega come sottoscritta dal lavoratore. La denominazione per esteso non puo' essere omessa, non essendo sufficiente l'indicazione della sola sigla sindacale sia per la compresenza di organizzazioni che hanno la medesima sigla, sia perche' puo' trattarsi di sindacato non noto all'Aran. E' esclusa la possibilita' di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali o abbreviazioni non corrispondenti alla denominazione indicata nella delega rilasciata dal lavoratore. E' parimenti esclusa la possibilita' di indicare, anziche' la denominazione e la sigla dell'organizzazione di categoria, quella della sola confederazione a cui la stessa aderisce. In tal caso, infatti, in considerazione della coesistenza di piu' e diverse categorie presenti nel pubblico impiego aderenti alla medesima confederazione, non sarebbe possibile individuare di quale organizzazione sindacale si tratti (ad esempio la sola denominazione UIL, che indica la confederazione, non permette di individuare di quale categoria si tratti. La scheda deve essere percio' correttamente intestata a UIL FPL o UIL PA o UIL SCUOLA, etc..., ovvero devono essere compilate tante schede quante sono le categorie aderenti alla medesima confederazione nel caso siano contemporaneamente presenti nell'amministrazione). Andra', invece, indicata la sola confederazione nell'esclusivo caso in cui la delega del lavoratore sia rilasciata a favore di una confederazione e non di un sindacato di categoria, circostanza questa che deve evincersi dalla singola delega e deve essere attentamente verificata. Ai fini della corretta rilevazione della denominazione delle deleghe, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24. settembre 2007. Tale articolo prevede che le organizzazioni sindacali che hanno dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa, possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto sia succeduto effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra le sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto e' sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe delle organizzazioni sindacali affiliate all'affiliante. Diverso e' il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto gia' esistente trattandosi, in questo caso, di successione a titolo universale. Conseguentemente, le amministrazioni dovranno censire le deleghe attribuendole esclusivamente all'organizzazione sindacale intestataria (e non anche ad associazioni non aventi piu' natura sindacale o che hanno cessato la loro attivita' di tutela sindacale nell'ambito considerato), atteso che le uniche forme aggregative possibili ai fini del calcolo della rappresentativita' sono quelle che comportano la successione nella titolarita' delle deleghe tra i soggetti. A tal fine si ribadisce che non deve essere accolta alcuna richiesta delle organizzazioni sindacali volta a censire, per la rilevazione, una denominazione differente da quella risultante in modo formale nell'intestazione della delega alla data del 31 dicembre 2008. Resta nella disponibilita' delle organizzazioni sindacali richiedere, in presenza di successione nella titolarita' delle deleghe, la modifica dell'intestazione delle stesse ma cio' deve avvenire prima del 31 dicembre 2008 e puo' essere effettuata solo in presenza di concreti atti volti a dimostrare l'effettivita' del trasferimento. In altre parole, attraverso tali atti deve potersi accertare la successione definitiva nella titolarita' delle deleghe del soggetto cui si chiede di imputare le stesse (nuovo statuto dal quale emerge la cessazione dell'attivita' sindacale dell'organizzazione confluita unitamente alla comunicazione agli iscritti; consenso espresso degli iscritti, ecc). E' esclusa la presa d'atto di mere note di comunicazione non supportate da atti formali di successione giuridica dei due soggetti. E' evidente che, a seguito di tale mutamento associativo, le deleghe cedute confluiscono irrevocabilmente ed in maniera indistinta nel «patrimonio deleghe» complessivo della nuova organizzazione. Pertanto, dovranno essere censite esclusivamente in capo a quest'ultima cosi' come individuata negli atti formali di mutamento, indipendentemente dalla provenienza e dall'articolazione interna che l'organizzazione «ricevente» (ovvero l'organizzazione misurata ai fini dell'organizzazione sindacale) si e' data. Il tesseramento successivo alla data di confluenza potra' essere effettuato esclusivamente in capo al nuovo soggetto. Infatti, laddove l'organizzazione confluita continui a tesserare lavoratori nei settori ove ha cessato di operare, tale iscrizione e' incongrua e contraddittoria e potrebbe testimoniare che, di fatto, non e' stato dato seguito ai mutamenti associativi dichiarati. In ogni caso, le iscrizioni avvenute successivamente alla data di confluenza dovranno essere censite in capo all'organizzazione che ha effettuato realmente il tesseramento e non anche a quella in cui, in base agli atti, risulta confluita. Analogamente non ha ragion d'essere una ritenuta operata in favore di organizzazioni gia' aventi natura sindacale che a seguito del mutamento associativo si sono trasformate in associazioni scientifiche, culturali o professionali. In considerazione della complessita' della tematica, si riportano di seguito alcune casistiche, non esaustive del panorama presente nelle amministrazioni, al fine di meglio chiarire come operare: A. Per soggetto intestatario della delega s'intende l'organizzazione sindacale autorizzata a riscuotere la quota associativa. Ipotesi 1: la delega e' indirizzata all'organizzazione sindacale X-Y o e' stampata su carta intestata X-Y. Tuttavia il disposto letterale del testo recita: «il dipendente delega L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE Y a riscuotere Euro 10 al mese». In questo caso la delega andra' rilevata come intestata al sindacato Y e non a X-Y. Infatti, indipendentemente dalla carta intestata o dal soggetto destinatario della nota di delega, cio' che rileva e' il contenuto della delega stessa, ovvero la manifestazione espressa dal lavoratore. B. Non rileva chi sia l'intestatario del conto corrente presso cui le somme trattenute sono materialmente versate. Ipotesi 2: la delega e' indirizzata all'organizzazione sindacale X-Y, e il disposto letterale del testo prevede che il dipendente delega L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE X-Y a riscuotere Euro 10 al mese. Le quote associative vanno versate nel conto corrente intestato a Y per espressa richiesta, a prescindere dalla nuova denominazione. In questo caso la delega andra' rilevata come intestata al sindacato X-Y. C. Non rileva l'organizzazione interna della sigla sindacale censita. Ipotesi 3: la delega e' indirizzata all'organizzazione sindacale X- sezione Y, e il disposto letterale del testo prevede che il dipendente delega L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE X a riscuotere Euro 10 al mese. In questo caso non rileva l'organizzazione interna del sindacato e la delega andra' censita in capo al sindacato X. D. Cessione delle deleghe sindacali con trasformazione della precedente organizzazione sindacale in associazione non avente finalita' sindacali. Ipotesi 4: l'organizzazione sindacale X alla data del 30.9.2008 cede le sue deleghe nel settore sanita' all'organizzazione sindacale Y e, contemporaneamente, si trasforma nell'associazione X non avente finalita' sindacali. A seguito di tale operazione l'amministrazione, sulla base della documentazione attestante la regolarita' dei citati passaggi, intesta le deleghe rilasciate al sindacato X entro il 30.9.2008 alla sigla Y. Laddove, tuttavia, vengano rilasciate nuove deleghe (successive al 30.9.2008) all'associazione X, l'operazione posta in essere e' impropria e le stesse non devono essere rilevate in capo a Y, atteso che dal 30.9.2008 l'organizzazione sindacale X si e' trasformata in un'associazione non avente finalita' sindacali. 5.b - Federazioni o organizzazioni sindacali composte da piu' sigle (costituenti, aderenti o affiliate): Ai sensi dell'art. 19 CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007, si ribadisce che in caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto e' sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso e' il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto gia' esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale, che deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2008 e per la rilevazione del quale si rinvia al punto 5.A. 5.c - Amministrazioni «statali»: Con tale dizione si intendono le amministrazioni a cui il competente servizio del Ministero dell'economia e delle finanze (Service Personale Tesoro (SPT) della Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione trasmette le schede gia' compilate che contengono la indicazione del codice meccanografico della singola organizzazione sindacale. Tale codice deve risultare anche nelle schede trasmesse all'Aran, che ha predisposto il proprio modello di informatizzazione dei dati utilizzando i medesimi codici. Le amministrazioni devono evitare di ricompilare le schede trasmesse dal predetto Servizio e di sommare, raggruppandole, deleghe con codici diversi, anche se riconducibili alla medesima sigla sindacale. In questo caso non sarebbe piu' rilevabile il diverso contributo sindacale che sottende al diverso codice meccanografico. Nel caso in cui le organizzazioni sindacali chiedano una modifica del numero delle deleghe rispetto a quelle indicate nelle schede predisposte dal competente predetto Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le amministrazioni, prima di operare qualsiasi correzione dei dati, devono procedere ad una verifica con lo stesso Service Personale Tesoro, unica istanza deputata a verificare che le deleghe oggetto della contestazione siano state o meno attivate, nonche' per le ragioni esposte ai successivi punti 7, 8 e 14. Il Service Personale Tesoro, una volta accertata la correttezza delle informazioni fornite, valutera' se trasmettere, alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, il dettaglio per singola delega relativo ai dati aggregati risultanti dalle schede.
6. Riquadro relativo al numero delle deleghe al 31 dicembre 2008 Per l'indicazione del numero delle deleghe valgono le considerazioni di cui al punto 2 al quale si rinvia. Nel caso in cui la delega in favore di un'organizzazione sindacale risulti frazionata, cioe' versata in quote, tutte intestate al medesimo sindacato ma riferite alle varie strutture in cui questo e' articolato (ad esempio: parte alla struttura sindacale provinciale, parte a quella regionale e parte a quella nazionale), la delega va ritenuta unitaria e conteggiata una sola volta nell'ambito della stessa scheda, utilizzando, per il calcolo del contributo medio, il suo valore intero (ovvero la somma di tutti i frazionamenti). Di detta circostanza deve essere data notizia nello spazio delle annotazioni. La somma delle deleghe delle schede relative alla medesima categoria di dipendenti intestate alle diverse organizzazioni sindacali deve essere uguale al numero delle deleghe indicate nella scheda n. 1 in corrispondenza di tale categoria (es. il numero di deleghe indicate nella scheda n. 1 a fronte delle schede n. 2 deve essere uguale alla somma delle deleghe delle singole schede n. 2).
7. Riquadro relativo alle deleghe espresse anche in favore di altre organizzazioni sindacali Nel riquadro va indicato il caso in cui il medesimo dipendente, alla data del 31 dicembre 2008, sia contemporaneamente iscritto, tramite delega, a piu' e diversi sindacati: caso di deleghe doppie o triple. A titolo esemplificativo: si sta compilando la scheda del sindacato X; dopo avere indicato il numero complessivo di deleghe espresse in suo favore (ad esempio n. 10) va specificato se i medesimi 10 dipendenti abbiano rilasciato, alla stessa data (31 dicembre 2008), deleghe anche in favore di altre e diverse organizzazioni sindacali. In caso affermativo va indicato il numero delle deleghe espresse in favore delle altre organizzazioni sindacali (pari a n... in favore del sindacato Y, n... in favore del sindacato Z e cosi' di seguito). In sostanza cio' consente di rilevare che tra i 10 dipendenti iscritti al sindacato X alcuni o tutti sono contemporaneamente iscritti anche ad altri sindacati. Deve essere fatta attenzione che nelle schede dei sindacati Y e Z si trovi, a sua volta, il corrispettivo numero di deleghe rilasciate al sindacato X. Nel caso in cui tutti i dipendenti della scheda che si sta compilando siano iscritti al solo sindacato intestatario, il riquadro deve essere annullato barrandolo o indicando il valore zero. La compilazione del riquadro non puo' essere omessa in quanto il dato in esso contenuto rappresenta una variabile che viene utilizzata ai fini del corretto calcolo della rappresentativita'. A fronte dell'omissione nella compilazione di detto riquadro, anche nel caso di valore zero, l'Aran procedera' a richiedere le opportune integrazioni. Nel caso in cui si debba procedere alla modifica del numero delle deleghe (rettifica di schede), dopo avere esperito le verifiche di competenza circa la corretta compilazione delle schede secondo le modalita' indicate dall'Aran, deve esser fatta attenzione anche alla eventuale necessita' di modificare il riquadro relativo alle doppie/triple deleghe. Ogni sindacato conosce esclusivamente la propria situazione ma non puo' conoscere quella delle altre organizzazioni. Nel quadro relativo alle doppie deleghe non vanno indicate le deleghe espresse in favore esclusivamente delle altre organizzazioni sindacali, interpretando erroneamente che si tratti di uno spazio riepilogativo del totale delle deleghe. In questo caso non sarebbe rispettata la riservatezza delle informazioni che la legge prevede.
8. Riquadro relativo all'importo del contributo sindacale L'importo del contributo sindacale non puo' essere omesso. La sua omissione corrisponde alla non esistenza della delega in quanto la rilevazione e' la mera registrazione delle trattenute sulla retribuzione dei dipendenti effettuate in favore delle organizzazioni sindacali. La disciplina contenuta nel comma 9 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che il Comitato Paritetico possa deliberare che «non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area». Cio' rende indispensabile l'acquisizione del dato, ma anche la massima precisione nel calcolo del suo valore. L'entita' del contributo sindacale (art. 15, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio mensile, escludendo valori percentuali. Nel caso in cui il contributo sindacale sia versato per 13 mensilita', il valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilita'. Affinche' il calcolo sia esatto nel caso in cui un dipendente sia a part-time il valore del suo contributo deve essere riportato a orario intero. Ugualmente si deve procedere nel caso in cui la retribuzione non sia riferita all'intero mese, esempio l'assunzione sia avvenuta il 15 dicembre 2008 o casi analoghi. Gli esempi che seguono sono finalizzati a facilitare il calcolo. Caso n. 1: se il contributo richiesto alla data della rilevazione e' un valore fisso mensile su 12 mensilita', esempio 10 euro, e' sufficiente indicare detto valore. Caso n. 2: se il contributo richiesto alla data della rilevazione e' un valore fisso mensile su 13 mensilita', esempio 10 euro, il valore unitario medio mensile da indicare e' pari alla quota mensile, 10 euro, per 13 mensilita' diviso 12 mesi/anno, che nel caso e' = a 10,8333. Caso n. 3: se il contributo richiesto e' un valore percentuale mensile della retribuzione su 12 mensilita' e' necessario sommare il valore del contributo sindacale di ciascuno dei dipendenti per tutti i dipendenti a cui si riferisce la scheda da compilare e dividere tale somma per il numero degli stessi. Ad esempio se nella scheda n. 2 intestata al sindacato X sono indicate n. 3 deleghe si dovra' sommare la trattenuta sulla retribuzione dei singoli tre dipendenti iscritti a tale sindacato e tale somma dovra' essere divisa per tre. In questo modo si ottiene il valore unitario medio mensile (il mese e' quello della rilevazione) da riportare sulla scheda. Caso n. 4: se il contributo richiesto e' un valore percentuale mensile della retribuzione su 13 mensilita', dopo avere calcolato il valore unitario medio mensile di cui al caso 3 si dovra' procedere al successivo calcolo di cui al caso 2. Caso n. 5: se la trattenuta del contributo sindacale sulla retribuzione, ovviamente sempre tramite delega, avviene in un'unica soluzione annuale ovvero in soluzioni semestrali, il valore dovra' essere riportato a mese. In sostanza per valore medio unitario mensile si intende il contributo versato da un lavoratore a tempo pieno per l'intero mese lavorativo di riferimento della rilevazione (gennaio 2009 a valere sul 31 dicembre 2008). In tal senso non ha rilievo quanto il lavoratore ha pagato nei mesi precedenti e il numero di mesi di trattenuta della delega nel 2008.
9. Riquadro relativo alla data di trasmissione della scheda all'organizzazione sindacale Al fine di garantire un'adeguata informazione le schede, dalla n. 2 e seguenti, esclusa quindi la n. 1 riepilogativa (da trasmettere solo all'Aran), devono essere inviate all'organizzazione sindacale interessata. Nel rispetto della vigente legislazione sulla riservatezza delle informazioni ad ogni sindacato vanno inviate esclusivamente le schede di propria pertinenza, vale a dire quelle intestate all'organizzazione destinataria e non anche quelle intestate alle altre organizzazioni. La data di invio alla organizzazione sindacale deve essere riportata nell'apposito riquadro della scheda.
10. Riquadro relativo alla firma del rappresentante sindacale Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 ogni scheda deve essere controfirmata da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, intendendo tale l'organizzazione cui la scheda e' intestata, con modalita' che garantiscano la riservatezza della stessa. La firma deve essere apposta nell'apposito riquadro. Va, pertanto escluso che: - la firma sia apposta dal medesimo rappresentante sindacale su schede intestate a differenti organizzazioni sindacali. Ogni rappresentante sindacale puo' sottoscrivere esclusivamente le schede dell'organizzazione che rappresenta; - la firma sia apposta dal componente della RSU, se non per espressa indicazione dell'organizzazione sindacale interessata. Di conseguenza, per rappresentante sindacale si intende il dirigente sindacale (aziendale - di zona - comunale - territoriale - provinciale - nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un componente della RSU o un dipendente appositamente delegati per iscritto (in questi ultimi due casi il delegante e' l'organizzazione sindacale e la delega deve essere formalmente presentata).
11. Riquadro relativo alla motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale Ove la scheda non sia controfirmata dall'organizzazione sindacale interessata, come previsto dalla norma, il funzionario responsabile della compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare il motivo della mancata sottoscrizione con una propria dichiarazione da cui risulti detta circostanza. In caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al dato, le schede devono essere ugualmente inviate all'Aran indicando i motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda. Nel caso in cui la scheda non sia controfirmata dall'organizzazione sindacale interessata, e detta omissione non sia motivata, l'Aran richiedera' la regolarizzazione, ai sensi di legge.
12. Riquadro relativo alle annotazioni Tale riquadro e' a disposizione per ogni eventuale chiarimento che le amministrazioni ritengano opportuno fornire, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti. La compilazione della scheda deve essere completa ed esatta. Pertanto, le amministrazioni non possono utilizzare lo spazio per rinviare all'Aran l'interpretazione sui dati contenuti nella stessa.
13. Riquadro relativo alla firma del funzionario responsabile Si rinvia a quanto indicato nel punto 3, con la precisazione che, nel caso in cui la scheda contenga correzioni o cancellazioni, la firma del funzionario responsabile deve essere apposta, oltre che nell'apposito riquadro, anche a fianco del dato corretto o cancellato.
14. Riquadro relativo alla distribuzione provinciale delle deleghe La distribuzione provinciale delle deleghe dovra' essere compilata dalle sole amministrazioni distribuite sul territorio le cui schede, gia' predisposte, prevedono tale dato. Il dato non puo' essere omesso per la previsione dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. Per facilitare il lavoro la scheda contiene gia' l'elenco delle province. In tutte le province dovra' essere riportata la distribuzione dei dipendenti a tempo indeterminato, senza alcuna eccezione, a prescindere dalla circostanza che vi siano o meno deleghe espresse in favore della organizzazione sindacale intestataria. La somma dei dipendenti indicati dovra' essere uguale al totale riportato sulla scheda n. 1 a fronte della corrispondente categoria di dipendenti. La somma delle deleghe dovra', altresi', essere uguale a quella indicata nel riquadro della medesima scheda di cui al punto 6. In sintesi, se l'organizzazione intestataria ha 10 deleghe, 10 deve essere il totale delle deleghe distribuite nelle province. Nel caso in cui in una provincia non siano indicati dipendenti ma invece risultino deleghe, l'Aran, rilevando l'incongruenza del dato, ne chiedera' la regolarizzazione. Le schede intestate ai dipendenti a tempo determinato, raccolte ai soli fini statistici, non hanno il riquadro relativo alla distribuzione provinciale, con la sola eccezione dei comparti Scuola e Afam, per i quali la distribuzione provinciale viene richiesta anche per detto personale.
15. Scheda n. 4 intestata al segretario comunale e provinciale del comparto regioni e autonomie locali La sezione relativa alla posizione del segretario deve essere sempre compilata in ogni sua parte. Qualora il segretario sia titolare del solo incarico presso l'amministrazione, deve essere annullata, barrandola, la seconda parte ove si chiede di indicare in quali altre amministrazioni operi. Invece, nel caso di utilizzo del segretario, a qualunque titolo, anche in altre amministrazioni deve essere indicato il nome di queste ultime onde consentire la necessaria verifica incrociata del dato, finalizzata ad evitare che il medesimo segretario sia rilevato piu' volte.
INDICAZIONI PER L'INVIO DELLE SCHEDE ALL'ARAN L'invio delle schede deve avvenire esclusivamente a cura dell'amministrazione entro il 28 febbraio 2009. L'Aran non prendera' in considerazione comunicazioni che abbiano diversa provenienza. La trasmissione deve avvenire con lettera di accompagnamento a firma del dirigente del servizio, ed esclusivamente tramite posta con Raccomandata con ricevuta di ritorno (RRR) all'indirizzo: ARAN - Ufficio relazioni sindacali Via del Corso n. 476 - 00186 Roma Pertanto, le amministrazioni non devono inviare le schede per fax, posta elettronica, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'Aran non ne terra' conto, considerandolo come non avvenuto in attesa della lettera raccomandata ufficiale. Tale modalita' (RRR e lettera di accompagnamento) costituisce la prova documentale dei dati trasmessi e ne attesta il mittente in caso di contestazione da parte delle organizzazioni sindacali interessate nel corso della certificazione dei dati per la rappresentativita', affidata, come sopra menzionato, al Comitato Paritetico di cui all'art. 43 del decreto legislativo 165/2001. Non saranno prese in considerazione comunicazioni che non abbiano tali caratteristiche. Le schede trasmesse all'Aran devono essere in originale (in tal caso l'amministrazione ne trattiene e conserva la copia) o in copia autenticata nel caso in cui sia trattenuto e conservato l'originale. Poiche' le schede devono essere trasmesse anche alle organizzazioni sindacali nei termini di cui al punto 9, si consiglia, qualora l'amministrazione non vi abbia gia' provveduto, di farlo contestualmente all'invio all'Aran, onde evitare possibili dimenticanze. Nel caso in cui si presenti la necessita' di correggere schede gia' trasmesse, l'amministrazione deve provvedervi esclusivamente mediante l'invio di nuove schede, con la precisazione che le stesse sostituiscono quelle errate, onde permettere all'Agenzia di procedere alla sostituzione di quelle gia' in suo possesso. Si precisa ulteriormente che l'Aran non puo' autonomamente compilare o rettificare le schede, procedura non prevista nella metodologia della rilevazione. I Ministeri, le Amministrazioni, gli Enti, le Associazioni, le Unioni, i Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono pregati di portare a conoscenza delle Amministrazioni, degli Enti e degli organismi vigilati o associati, con l'urgenza che il caso richiede, la presente circolare, tenendo presente l'importanza della rilevazione e che, il mancato rispetto dei termini della stessa, non consentira' a questa Agenzia di accertare la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione nazionale nel biennio 2010-2011. Il presidente: Massella Ducci Teri |
| Comparto Agenzie Fiscali .................................. Pag. 13 Comparto Enti pubblici non economici ...................... " 39 Comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale ...................................... " 77 Comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione . " 137 Comparto Ministeri ........................................ " 163 Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri ............ " 189 Comparto Regioni ed Autonomie Locali ...................... " 215 Comparto Sanita ........................................... " 227 Comparto Scuola ........................................... " 251 Comparto Universita ....................................... " 299 ----> Vedere da pag. 13 a pag. 76 <----
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----> Vedere da pag. 251 a pag. 312 <---- |
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