Gazzetta n. 294 del 17 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 novembre 2008
Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80 - comma 17 - della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;
Visto l'art. 18, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 che prevede un'integrazione di € 300 milioni annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010»;
Visto in particolare il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visti i commi 471 e 472 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che hanno previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, si provveda annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale, ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarieta' sociale e alle regioni e province autonome nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50% degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;
Visto il successivo comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, numero 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 82697 del 18 luglio 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2008, foglio 334, n. 304, di anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali 2008, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Considerato che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 448 del 1998 risultano presenti € 105.000.000 sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarieta' sociale;
Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarieta' sociale;
Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennita' annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarieta' sociale;
Considerato che per effetto del comma 507, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) risultano accantonate e rese indisponibili somme per € 231.491.013,20 sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarieta' sociale;
Considerato che per effetto dell'art. 84, comma 1 quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risulta una riduzione di stanziamento sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarieta' sociale, pari a € 154.230,44;
Considerato pertanto, che la somma disponibile afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente ammonta a € 1.464.233.696,36 di cui:
€ 1.349.919.756,36 cosi' come risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarieta' sociale al netto degli accantonamenti e riduzioni previsti di legge pari a € 231.491.013,20 + € 154.230,44;
€ 105.000.000 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarieta' sociale;
€ 6.713.940 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarieta' sociale;
€ 2.600.000 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennita' annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarieta' sociale;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.464.233.696,36 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;
Acquisita in data 13 novembre 2008 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008, ammontanti a € 1.464.233.696,36 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:

Somme destinate al finanziamento degli | interventicostituenti diritti soggettivi | € 766.600.000,00 --------------------------------------------------------------------- Somme destinate alle Regioni e province autonome | di Trento e Bolzano | € 656.451.148,80 --------------------------------------------------------------------- Somme attribuite al Ministero del lavoro, della | salute e delle politiche sociali | € 41.182.547,56 --------------------------------------------------------------------- Totale |€ 1.464.233.696,36
 
Art. 2.

Le somme ripartite all'art. 1 vengono liquidate agli enti destinatari al netto delle somme relative all'annualita' 2008 gia' anticipate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 82697 del 18 luglio 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2008, foglio 334, n. 304, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citato in premessa.
 
Art. 3.

Le tabelle nn. 1, 2, 3, e 4 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:
Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2008;
Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternita'; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennita' a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;
Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni e' uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2007;
Tab. 4) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (gia' Ministero della solidarieta' sociale) per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
 
Art. 4.

Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.
A tal fine, le Regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.
 
Art. 5.

Le residue risorse relative alla sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento di cui al decreto legislativo n. 237/1998, da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 1285, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non spese da parte dei Comuni coinvolti nella sperimentazione entro tale data e da questi riversate, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della stessa legge, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, saranno ripartite fra le Regioni e Province autonome con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto.
 
Art. 6.

Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008, saranno ripartite fra le Regioni e Province autonome con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 19 novembre 2008
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 114
 
Allegato

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