Gazzetta n. 294 del 17 dicembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008, n. 197
Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 13 e 19;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;
Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2 e in un Ufficio per gli affari generali e le risorse di cui all'articolo 23.



Nota all'art. 1;
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis della
legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri».
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 19 della legge
15 marzo 1997 n. 59, recante «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O:
«Art. 13. - 1. ... (Omissis).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sostituiscono, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I
regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino
alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo».
«Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2006, n. 114.
- Si riporta il testo dei commi 376 e 377 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O:
«376. A partire dal Governo successivo a quello in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
il numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari,
non puo' essere superiore a sessanta e la composizione del
Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della
Costituzione.».
«377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni (66).».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio
2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2008, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6
agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
giugno 2008, n. 147, S.O.:
«Art. 74. - Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non
economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo
i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366,
recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la
struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni,
a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2004, n. 176, abrogato dal presente decreto ( «Regolamento
di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004,
n. 167.
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante
«Testo unico della radiotelevisione», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 2005, recante «Rideterminazione delle dotazioni
organiche complessive del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle
posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2007, n. 225, abrogato dal presente decreto («Regolamento
recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo
economico, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296»), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 dicembre 2007, n. 282.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2007, n. 253, abrogato dal presente decreto («Regolamento
di riorganizzazione del Ministero del commercio
internazionale, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296»), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2008, n. 6.



 
Art. 2.

Dipartimenti

1. Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
b) Dipartimento per l'energia;
c) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
d) Dipartimento per le comunicazioni.
2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano il conseguimento degli obiettivi del Ministero attraverso l'esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative Direzioni generali con il supporto delle rispettive risorse.
3. La Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata; «Conferenza» svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attivita' di piu' Dipartimenti, puo' formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti. Elabora, altresi', linee e strategie generali in materia di coordinamento operativo delle attivita' ispettive e di controllo attribuite al Dipartimento di cui al comma 1, lettera a). La Conferenza e' convocata in via ordinaria dal Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera a), ovvero su richiesta di uno degli altri Capi Dipartimento.
 
Art. 3.

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

1. Al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di promozione della competitivita' e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprieta' industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consumatori e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato.
2. Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione si articola nei seguenti sei Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica industriale e la competitivita';
b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
c) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
d) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;
e) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
f) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio
1999, n. 140, recante «Norme in materia di attivita'
produttive»:
«Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale).
- 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di
analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione
di esperti o societa' specializzate mediante appositi
contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica
industriale, dotato della necessaria struttura di supporto
e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione
dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10
della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la
dotazione organica del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo
di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e'
determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal
1999.».



 
Art. 4.

Direzione generale per la politica industriale e la competitivita'

1. La Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' si articola in ventiquattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) politiche industriali e politiche di sviluppo della competitivita';
b) programmazione comunitaria e nazionale, per gli aspetti di propria competenza, in riferimento agli interventi per la competitivita';
c) programmazione, gestione e coordinamento delle risorse finanziarie della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria, per gli aspetti di propria competenza, in materia di competitivita';
d) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e gli altri soggetti che gestiscono aiuti di stato per la promozione e il coordinamento degli interventi di agevolazione alle imprese;
e) politiche per la promozione della ricerca e dell'innovazione;
f) politiche territoriali, distretti produttivi e reti di impresa;
g) azioni per la creazione di imprese innovative e finanza di imprese;
h) politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia, industria aerospaziale, trasporto, cantieristica navale, elettronica, meccanica fine, prodotti ottici ed elettrici;
i) politiche industriali dei settori metalmeccanico, chimico, farmaceutico, gomma, materie plastiche, siderurgico, metallurgico e dei minerali non ferrosi;
l) politiche industriali dei settori tessile, della carta, del legno, delle ceramiche e dell'arredamento - politiche per il Made in Italy;
m) politiche industriali comunitarie ed internazionali, regimi di aiuto ed attivita' inerenti al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato, nonche' attivita' connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.);
n) recupero e rivitalizzazione dei siti produttivi inquinati;
o) sistema di certificazione ambientale;
p) normativa tecnica, prevenzione e sicurezza, recupero dei siti industriali;
q) crisi d'impresa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese;
r) politiche delle industrie alimentari;
s) vigilanza sull'Istituto Promozione Industriale (IPI), nonche' sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul banco nazionale di prova;
t) vigilanza sulla Fondazione Valore Italia.
 
Art. 5.

Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi

1. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si articola in sei uffici dirigenziali non generali e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzi e promozione in materia di Politiche anticontraffazione;
b) segreteria del Consiglio nazionale anticontraffazione;
c) gestione call center ed indirizzo di posta elettronica dedicato;
d) gestione dell'attivita' inerente ai destinatari anticontraffazione;
e) monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione;
f) assistenza e supporto imprese all'estero;
g) raccolta dei dati in possesso delle autorita' competenti in ambito nazionale ed internazionale, delle associazioni di categoria e delle imprese in materia di lotta alla contraffazione e gestione banca dati;
h) analisi, predisposizione dei rapporti sull'andamento del fenomeno e proposte normative conseguenti;
i) attivita' di raccordo con le altre Direzioni generali con le forze di polizia, Agenzia delle dogane e con le altre amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta alla contraffazione;
l) attivita' di comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione, organizzazione eventi;
m) politiche per la promozione della proprieta' industriale, relazioni con istituzioni e organismi comunitari ed internazionali in materia di proprieta' industriale;
n) invenzioni e modelli di utilita';
o) disegni e modelli - brevetti nazionali, europei ed internazionali;
p) marchi nazionali, europei ed internazionali e opposizione alla registrazione dei marchi;
q) affari amministrativi dei titoli brevettali e delle registrazioni nonche' segreteria della commissione ricorsi.
2. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e' posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale che lo rappresenta all'esterno.
 
Art. 6.

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica

1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si articola in ventiquattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni per le politiche di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) promozione della concorrenza;
b) monitoraggio dei prezzi;
c) servizi e professioni;
d) statistiche sul commercio e sul terziario;
e) servizi assicurativi;
f) politiche comunitarie ed internazionali in materia di concorrenza;
g) cooperazione amministrativa;
h) politiche e progetti normativi per i consumatori;
i) Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ;
l) punto di contatto-infoconsumatori;
m) strumenti di misura e metalli preziosi;
n) qualita' dei prodotti e dei servizi, sicurezza e loro conformita';
o) normazione tecnica; vigilanza sugli enti di normazione;
p) organismi notificati e sistemi di accreditamento;
q) manifestazioni a premio;
r) societa' fiduciarie e di revisione;
s) registro imprese e vigilanza sul sistema camerale;
t) attivita' di controllo connesso alla sicurezza degli impianti industriali.
 
Art. 7.

Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti
cooperativi

1. La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) politiche per le piccole e medie imprese e per l'artigianato;
b) promozione e sviluppo del movimento cooperativo;
c) gestioni commissariali, scioglimenti e liquidazioni coatte amministrative delle societa' cooperative;
d) vigilanza sul sistema cooperativo;
e) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
f) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualita';
g) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo; vigilanza sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; vigilanza sugli studi cooperativi Luigi Luzzatti con sede in Roma;
h) vigilanza sulle Societa' Cooperative Europee e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione cooperativa;
i) Albi delle societa' cooperative.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di
societa' cooperative»:
«Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi
emanate da regioni a statuto speciale possono costituire
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
lucro da societa' per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente
nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza
per i programmi diretti all'innovazione tecnologica,
all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma
1 possono promuovere la costituzione di societa'
cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere
partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da
queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici
programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione
professionale del personale dirigente amministrativo o
tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e
ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
per il movimento cooperativo.
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
comma 1, devono destinare alla costituzione e
all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali
pari al 3 per cento. [Per gli enti cooperativi disciplinati
dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive
modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla
base degli utili al netto delle riserve obbligatorie]. Il
versamento non deve essere effettuato se l'importo non
supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma
1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione,
dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c),
dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'art. 20.
7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti
alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non
aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che
non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare
specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione.
10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente articolo
decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
sensi della normativa vigente.».



 
Art. 8.

Direzione generale per la politica commerciale internazionale

1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti per la parte di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione delle azioni volte al miglioramento dell'accesso di prodotti, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri;
b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea ed applicazione delle misure comunitarie sul piano nazionale;
c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonche' negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;
d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;
e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;
f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa;
g) attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia);
h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attivita' di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione di sanzioni amministrative;
i) valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del made in Italy, delle indicazioni geografiche e della proprieta' intellettuale;
l) iniziative nei paesi terzi per l'attrazione di risorse dall'estero.
 
Art. 9.

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la
promozione degli scambi

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi si articola in dieci Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi;
b) strumenti agevolativi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese;
c) stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Universita' e Parchi tecno-scientifici per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale;
d) partecipazione alla preparazione e approvazione del piano promozionale predisposto dall'ICE e delle relative variazioni; esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, e relazione al Parlamento;
e) coordinamento della politica promozionale sui mercati esteri e organizzazione delle missioni di natura commerciale;
f) elaborazione dei programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
g) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali;
h) lotta alla contraffazione e tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale ed intellettuale, ai sensi dell'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e gestione del relativo fondo destinato all'assistenza, in raccordo con la Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' e con la Direzione generale per la lotta alla contraffazione;
i) segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;
l) coordinamento dell'attivita' degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint);
m) programmazione e gestione dei fondi comunitari, strutturali e nazionali aggiuntivi, in materia di internazionalizzazione, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;
n) coordinamento della Unita' di gemellaggio per la promozione dei programmi di internazionalizzazione della politica di vicinato europea;
o) attivita' correlate all'esercizio dei diritti di azionista nonche' esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla Simest;
p) rapporti con la Societa' per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
q) collaborazione all'attivita' di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;
r) organizzazione di convegni e conferenze in materia di internazionalizzazione;
s) segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;
t) rapporti con l'Unione delle Camere di commercio per il coordinamento delle attivita' relative al commercio estero in raccordo con le altre competenti direzioni generali del Ministero;
u) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518, e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa alle Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;
v) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia;
z) coordinamento in ambito nazionale e trattazione nelle sedi internazionali (UE, OCSE, OMC, ONU) delle tematiche attinenti ai crediti all'esportazione, alla facilitazione degli scambi e agli investimenti esteri diretti;
aa) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione.



Nota all'art. 9:
- La legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «Riforma
dell'Istituto nazionale per il commercio estero», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72.
- Si riporta il testo del comma 61 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)»:
«61. E' istituito presso il Ministero delle attivita'
produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20
milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
di azioni a sostegno di una campagna promozionale
straordinaria a favore del «made in Italy», anche
attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine
o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
ai sensi della normativa europea in materia di origine,
nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto
formativo e scientifico alle attivita' istituzionali del
Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte alla
diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei,
dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita
sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l'adeguamento
delle relative dotazioni organiche, e' destinato
all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e
scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attivita' e'
svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto
ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle
finanze, al quale, per la medesima attivita', fermi
restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento
economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di
provenienza, e il riconoscimento automatico della
progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e'
dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004
e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo
del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,
possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
- Si riporta il testo del comma 76 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350:
«76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un fondo destinato all'assistenza legale
internazionale alle imprese per la tutela contro le
violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale
e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali
sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma
61.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 6, della legge 20
ottobre 1990, n. 304, recante «Provvedimenti per la
promozione delle esportazioni», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1990, n. 251:
«Art. 6. - 1. Presso il Ministero del commercio con
l'estero e' istituito l'Osservatorio economico per la
raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti
il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed
esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree
geo-economiche.
2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione
delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del
Ministero; puo' compiere studi e controlli sull'efficacia
delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni,
partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio
sara', a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici
con organismi nazionali ed internazionali.
3. Il Ministero del commercio con l'estero, per
l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della
collaborazione di docenti e ricercatori universitari,
nonche' di esperti in commercio estero o in economia
internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria
dell'Osservatorio e' composta da quattro unita' scelte tra
i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla
medesima e' preposto un funzionario con qualifica non
inferiore a primo dirigente.
4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello
per i membri della segreteria sono determinati con decreto
del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il
Ministro del tesoro nei limiti della prevista
autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire
450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
«Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di
prodotti».
- La legge 1° luglio1970, n. 518, recante «Riordinamento
delle camere di commercio italiane all'estero», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1970, n. 182.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.».



 
Art. 10.

Dipartimento per l'energia

1. Il Dipartimento per l'energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione, trasformazione e uso dell'energia, promuovendo la competitivita', lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica.
2. Il Dipartimento per l'energia si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
b) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;
c) Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.
3. Presso il Dipartimento per l'energia opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
4. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per
l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.:
«2. con il decreto di cui al comma 1 puo' essere
altresi' prevista presso la direzione generale delle fonti
di energia e delle industrie di base la costituzione di
un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non
piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di
societa' di capitale - con esclusione delle imprese private
- specificamente operanti nel settore energetico, di enti
pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
cui al presente comma e' determinato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non
inferiore a quello spettante presso l'ente o
l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata
dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai
rispettivi ordinamenti.».



 
Art. 11.

Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione di priorita', linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;
b) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia - Direzione UNMIG;
c) relazioni con le organizzazioni internazionali, con gli organismi comunitari e con le amministrazioni di altri Stati nel settore delle risorse minerarie;
d) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;
e) programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;
f) definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;
g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitivita' nazionale;
h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica;
i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro;
l) laboratori di analisi e sperimentazione.
 
Art. 12.

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche

1. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) strategie per la sicurezza e la competitivita' del sistema energetico nazionale;
b) rapporti con l'Unione europea e mercato interno dell'energia;
c) rapporti con organismi internazionali e sicurezza degli approvvigionamenti;
d) logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;
e) mercato del gas naturale e infrastrutture di approvvigionamento;
f) reti di trasporto del gas naturale e metanizzazione del Mezzogiorno;
g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili;
h) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;
i) relazioni con imprese, amministrazioni e istituti operanti nel settore dell'energia e vigilanza su enti e istituti strumentali;
l) accordi bilaterali e multilaterali per la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese nel settore dell'energia;
m) promozione di programmi di formazione e informazione sull'energia, la sua produzione, trasformazione e uso efficiente;
n) valutazione di costi e di prezzi dell'energia, rapporti con il sistema di domanda e con i consumatori;
o) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie.
 
Art. 13.

Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica

1. La Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico;
b) produzione di energia elettrica;
c) reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;
d) programmi di produzione di energia nucleare, inclusi i processi autorizzativi e le garanzie di sicurezza;
e) gestione dei materiali radioattivi esmantellamento degli impianti nucleari dismessi;
f) sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle imprese e tecnologie afferenti;
g) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia e il ciclo dell'idrogeno;
h) promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e sviluppo dell'offerta;
i) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia, incluse le procedure «ecolabel» ed «ecoaudit»;
l) programmi e piani di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
m) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile.
 
Art. 14.

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di competenza, e l'attivita' di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della societa' «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;
b) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
c) Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attivita' del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.
4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dei commi da 460 a 463 dell'art.
1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, S.O:
«460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la
denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa' a
capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo
economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e
gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di
organizzazione interna, il documento previsionale di
gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria
della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette
che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano
della preventiva approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con
direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la
Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo
2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie
partecipazioni societarie, nei settori non strategici di
attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione
dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 (146) il
numero delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di
tre, nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche
tramite una societa' veicolo, delle partecipazioni di
minoranza acquisite; per le societa' regionali si
procedera' d'intesa con le regioni interessate anche
tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o
altre amministrazioni pubbliche delle relative
partecipazioni. Le conseguenti operazioni di
riorganizzazione, nonche' quelle complementari e
strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da
tasse.
462. All'art. 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166, sono soppresse le parole: «, regionali e locali».
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 5, le parole: «, regionali e
locali» sono soppresse;
b) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla
societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al
Parlamento»;
c) all'art. 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato
dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute
degli organi di amministrazione e di revisione della
Societa'»;
d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al
Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle
attivita' svolte ai fini della valutazione di coerenza,
efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere.».
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e riordino delle
competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3
aprile 1997, n. 94», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 dicembre 1997, n. 293.



 
Art. 15.

Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria si articola in quattordici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento e la definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e nazionali, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario e nazionale;
b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;
c) istruttoria e partecipazione all'attivita' negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;
d) istruttoria e partecipazione all'attivita' negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;
e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;
f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;
g) inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
h) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;
l) esercizio delle funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativamente ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);
m) analisi in materia di struttura e tendenze socioeconomiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio economico territoriale; progetto «obiettivi di servizio» del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;
n) analisi in materia di politiche per la competitivita' e flussi finanziari delle politiche pubbliche;
o) analisi delle politiche e degli strumenti per lo sviluppo territoriale locale; relative statistiche e indicatori;
p) progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attivita' di relazione con organismi internazionali.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo del paragrafo 3, lettere a) e c)
dell'art. 87 del Trattato CE del 1957.
«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse».
- Il regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , relativo a un gruppo
europeo di cooperazione territoriale (GECT), e' pubblicato
nella G.U.U.E. n. L 210 del 31 luglio 2006.



 
Art. 16.

Direzione generale per la politica
regionale unitaria nazionale

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;
b) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;
c) attivita' preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;
d) attivita' preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attivita' istruttorie degli organi di gestione, nonche' la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;
e) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro;
f) proposte normative relative al FAS e istruttoria delle delibere di riparto e assegnazione FAS da parte del CIPE;
g) supporto al Capo Dipartimento per la programmazione finanziaria del FAS. Verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione unitaria di politica regionale. Costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione;
h) gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti;
i) sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio; consulenza e supporto informatico;
l) progetti per il miglioramento delle competenze tecnico-amministrative degli organi per le politiche regionali.
 
Art. 17.

Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali

1. La Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali si articola in undici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) gestione degli strumenti di incentivazione alle attivita' industriali, del commercio e dei servizi, volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e all'accrescimento della competitivita';
b) contrattazione programmata e politiche degli incentivi;
c) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di incentivazione per l'innovazione tecnologica, i programmi integrati di ricerca e sviluppo, per la ricerca applicata e gestione dei relativi interventi;
d) gestione dei restanti strumenti di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero;
e) attivita' inerenti agli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area ed altri strumenti della programmazione negoziata;
f) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita e l'innovazione nelle nuove imprese;
g) interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, delle aree di crisi per la riconversione industriale;
h) direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attivita' relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;
i) attivita' concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto alle imprese rientranti nelle competenze della Direzione Generale affidate al Ministero, anche in relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni;
l) iniziative per l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento nell'ambito della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;
m) azioni di raccordo degli interventi di agevolazione alle imprese che coinvolgono altri soggetti;
n) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;
o) altre azioni a sostegno delle PMI.
 
Art. 18.

Dipartimento per le comunicazioni

1. Al Dipartimento per le comunicazioni sono attribuite le funzioni di promozione, di sviluppo e di disciplina del settore delle comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonche' di attivita' di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria. Presta attivita' di supporto alla vigilanza del Ministro sulla Fondazione Ugo Bordoni.
2. Il Dipartimento per le comunicazioni e' articolato in tre Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
b) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
c) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.
3. Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 41, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.
4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
5. Sono organi tecnici consultivi:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia;
c) la Commissione consultiva nazionale per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 32-quater del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni:
«Art.32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il
Ministero si articola in uffici centrali di livello
dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di
livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del
Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,
di livello dirigenziale generale.
2. Sono uffici centrali:
a) il Segretariato generale;
b) le direzioni generali, in numero di cinque, cosi'
individuate:
1) direzione generale per la gestione delle risorse
umane;
2) direzione generale per la pianificazione e la
gestione dello spettro radioelettrico;
3) direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica e di radiodiffusione;
4) direzione generale per la regolamentazione del
settore postale;
5) direzione generale per la gestione delle risorse
strumentali ed informative.
3. Sono, altresi', previste tre posizioni di livello
dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti
di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di
controllo, nonche' di studio e di ricerca.
4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) [la commissione per l'assetto del sistema
radiotelevisivo di cui all'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422];
c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali
e la filatelia;
d) [l'unita' organizzativa del forum internazionale per
lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i
compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30
giugno 2000];
e) la commissione consultiva nazionale di cui all'art.
14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo
puo' essere modificato con regolamento ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, senza “oneri
aggiuntivi.”».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 41 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
S.O.:
«1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie
delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle
poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private
sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.».



 
Art. 19.

Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro
radioelettrico

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;
b) attivita' di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;
c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;
d) controllo delle emissioni radioelettriche;
e) gestione tecnica degli Ispettorati territoriali;
f) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;
g) accreditamento dei laboratori e degli organismi notificati e vigilanza sul mercato;
h) collaborazione con autorita' regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;
i) individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
l) definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
m) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;
n) gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze.
 
Art. 20.

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di
radiodiffusione

1. La Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione si articola in sei Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) stipula e gestione del contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
b) studi sulle prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e partecipazione all'attivita' internazionale;
c) disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
d) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
e) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
f) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
g) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
h) erogazione dei contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica;
i) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dagli oneri di servizio universale;
l) gestione del fondo per gli oneri di servizio universale e del programma infrastrutturale per la banda larga;
m) rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami;
n) sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali.
 
Art. 21.

Direzione generale per la regolamentazione del settore postale

1. La Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di Autorita' di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero, si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea e internazionali, nonche' attivita' preordinate al recepimento delle norme comunitarie;
c) attivita' preordinate alla individuazione del fornitore del servizio universale;
d) attivita' finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e alla regolazione del rapporto con il fornitore del servizio universale;
e) definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito della qualita' e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
f) adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, determinazione delle tariffe in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
g) determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria;
h) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' attivita' di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;
i) rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali e tenuta del registro degli operatori;
l) acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali e gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;
m) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attivita' di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualita' del servizio postale universale;
n) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;
o) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;
p) studio e monitoraggio dei mercati postali.



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182:
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. Il servizio
universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di
qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i
punti del territorio nazionale, incluse le situazioni
particolari delle isole minori e delle zone rurali e
montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti (5).
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli
invii assicurati.
3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle
seguenti connotazioni:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale»
trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza
attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di
accesso (6);
d) la determinazione del “prezzo
accessibile” deve prevedere l'orientamento ai costi
in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.
4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti
i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a
settimana, salvo circostanze eccezionali valutate
dall'autorita' di regolamentazione:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona
fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni
stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in
installazioni appropriate.
5. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle
esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un
trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni,
soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di
forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico
e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza.
5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte
dell'area dei servizi riservati a quella del servizio
universale e' autorizzato dall'Autorita' di
regolamentazione del settore postale qualora, sulla base
della separazione contabile certificata, prodotta dal
fornitore del servizio universale conformemente a quanto
previsto dall'art. 7, esso risulti strettamente necessario
per il soddisfacimento degli obblighi del servizio
universale. L'Autorita' notifica immediatamente il
provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».



 
Art. 22.

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti ambiti:
a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della sicurezza delle reti, della qualita' del servizio e della tutela delle comunicazioni;
b) partecipazione, in consorzio con universita' ed enti o istituti di ricerca, a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali, nonche' per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;
c) partecipazione a progetti di rilevanza nazionale ed internazionale nell'ambito della ricerca applicata nei settori di propria competenza. Divulgazione dei risultati anche attraverso attivita' di promozione culturale e tecnologica;
d) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione (NSO), per la sicurezza, la qualita' e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attivita' degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, comunitari ed internazionali;
e) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
f) promozione di studi e ricerche nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva, della multimedialita' e delle nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
g) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003. Internet Governance;
h) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore con oneri a carico dei committenti;
i) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche;
l) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza elettrica ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica;
m) organismo notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;
n) organismo di certificazione (OCSI) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2003); tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (CE.VA);
o) valutazione della qualita' dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard di qualita'; misure di qualita';
p) prove di laboratorio nei settori di competenza del Ministero; metrologia; sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;
q) formazione tecnico scientifica del personale del Ministero e della P.A. nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione; prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria competenza per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;
r) attivita' di alta specializzazione nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione tramite l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di cui al regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.



Nota all'art. 22:
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 -
Suppl. Ordinario n. 150.
- La direttiva 99/5/CE, ai fini della marcatura CE, e'
pubblicata nella G.U.C.E. n. L 091 del 7 aprile 1999.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 ottobre 2003, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 27 aprile 2004.
- Il regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 e successive
modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
279 del 28 novembre 1923.



 
Art. 23.

Ufficio per gli affari generali e per le risorse

1. L'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, di livello dirigenziale generale, di natura non dipartimentale, elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attivita' informatiche e di informazione istituzionale, nonche' in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali svolti in gestione unificata. L'Ufficio, inoltre, sopraintende all'attivita' comune di acquisizione di beni e servizi, direttamente o in raccordo con le analoghe attivita' di competenza dei Dipartimenti, cura gli affari generali e la gestione del sistema informativo e provvede al reclutamento ed all'amministrazione del personale. Esso si articola in dodici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
b) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero;
c) coordinamento dell'attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;
d) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e gestione dei sistemi informativi condivisi;
e) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonche' piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
f) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le altre Direzioni generali per le rispettive esigenze;
g) attivita' di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
h) relazioni esterne e rapporti con l'utenza;
i) attivita' di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti;
l) gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;
m) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
n) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
o) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
p) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero;
q) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata;
r) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
s) politiche del personale per le pari opportunita';
t) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro.



Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 del
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono
l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo. A tale fine le predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui
afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con
gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.».



 
Art. 24.

Dotazione organica

1. Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia del Ministero sono determinate dall'allegata tabella A.
2. La dotazione organica, di cui all'allegata tabella A, relativa alle aree funzionali del Ministero, e' determinata sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze e' effettuata la ripartizione dei contingenti del personale, di cui al comma 2, nei diversi profili professionali.
 
Art. 25.

Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca

1. Ai dirigenti di prima fascia, previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici di livello generale, possono essere attribuiti fino a sei incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a due incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Ai dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali, possono essere attribuiti fino a dieci incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.».



 
Art. 26.

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centonovantasei posti di funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti ivi compresi quelli dei sedici Ispettorati territoriali, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei Capi dipartimento interessati sentite le Organizzazioni sindacali con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.



Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo del comma 4-bis, lettera e),
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni:
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.».



 
Art. 27.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attivita' produttive ovvero a funzioni e compiti gia' spettanti alle amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico o ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, il riferimento si intende effettuato rispettivamente al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225;
b) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253;
c) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 70



Nota all'art. 27:
- Per i decreti del Presidente della Repubblica,
abrogati dal comma 2, lettere a), b) e c), vedasi note alle
premesse.



 
Allegato

----> Vedere immagine a pag. 12 <----
 
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