Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 novembre 2008
Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, all'emissione di ordinanze - ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.

IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale e' stata disposta la modifica della denominazione «Ministero delle politiche agricole e forestali» con quella di «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che «le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di “Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari” e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, nonche' sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»;
Visto il decreto n. 2141 del 6 agosto 1998, con il quale il Ministro per le politiche agricole ha stabilito che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzione relative agli illeciti previsti dalle norme nel medesimo decreto indicate spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi (ora Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari);
Visti gli atti ed i provvedimenti con i quali l'Ispettorato e' stato volta per volta individuato quale autorita' competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni amministrative commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;
Visti i decreti con i quali, nel corso degli anni, l'Ispettore generale capo pro-tempore ha provveduto a delegare i direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse nelle materie di competenza, con i criteri ed entro i limiti volta per volta indicati nei decreti medesimi;
Visto il decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005, con il quale l'Ispettore generale capo pro-tempore, ravvisata la necessita' di procedere all'accentramento presso l'Amministrazione centrale della potesta' sanzionatoria attribuita all'Ispettorato, ha delegato i direttori degli Uffici periferici all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di competenza - entro i limiti e con i criteri gia' in precedenza stabiliti - limitatamente alle contestazioni redatte e pervenute entro la data del 31 gennaio 2005, fino alla completa definizione dei relativi procedimenti sanzionatori;
Rilevato che la revoca della delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni precedentemente concessa ai direttori degli Uffici periferici, unitamente all'attribuzione di nuove competenze sanzionatorie intervenuta dopo il completamento della fase di accentramento, ha di fatto comportato un notevole incremento del numero dei procedimenti amministrativi sanzionatori assegnati all'unico ufficio dell'Amministrazione centrale incaricato di procedere alla definizione dei medesimi con l'emissione del provvedimento finale;
Rilevato, altresi', che l'aumento degli adempimenti procedurali connesso all'accentramento della potesta' sanzionatoria - unito alla necessita' di dover comunque far sempre fronte agli impegni normalmente scaturenti dall'espletamento dell'attivita' istituzionale in materia, soprattutto nella fase post-sanzionatoria ed in relazione ai procedimenti scaturenti dall'effettuazione di sequestri - ha prodotto un rallentamento delle procedure dirette alla definizione dei procedimenti sanzionatori, incidendo sui tempi medi di emissione dei provvedimenti finali;
Ritenuto che, al fine di dare massima efficacia ed efficienza all'azione sanzionatoria, sia opportuno assicurare maggiore celerita' nell'emissione dei provvedimenti che definiscono i procedimenti sanzionatori di competenza;
Ritenuto che la realizzazione del citato obiettivo possa essere ottenuta mediante una adeguata suddivisione, tra gli Uffici dell'Ispettorato, della potesta' di definire i procedimenti amministrativi sanzionatori nelle materie di competenza, attribuendo ai direttori degli Uffici periferici - in base a criteri di valore e limiti di territorialita' all'uopo determinati - la delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse nei settori merceologici di competenza;
Considerata, peraltro, l'esistenza di produzioni agroalimentari che, per tipologia e caratteristiche legate, in particolare, ai processi produttivi adottati ed al sistema di riconoscimento previsto dalle norme vigenti, oltre che per la rinomanza acquisita a livello internazionale,
sono adatte a qualificare in modo determinante il sistema economico del Paese ed il made in Italy agroalimentare;
coinvolgono spesso interessi che travalicano i confini dello Stato;
Ritenuto che sia opportuno escludere dalla delega ai direttori degli uffici periferici i procedimenti sanzionatori riguardanti le produzioni agroalimentari in parola, risultando in tali casi preminente l'interesse ad una trattazione unitaria, a livello di Amministrazione centrale, delle problematiche relative a tali produzioni, tenuto anche conto del coinvolgimento nel sistema degli organi della Comunita' Europea e della rilevanza che assumono le relazioni tra questi ultimi e lo Stato italiano nella fase di riconoscimento di dette produzioni;
Decreta:
Art. 1.

1. I direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni per le quali la potesta' sanzionatoria e' attribuita all'Ispettorato medesimo, relativamente agli illeciti commessi nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale di competenza - quale risultante dall'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto - qualora l'importo della sanzione da irrogare non sia superiore ad € 50.000,00.
2. Se per le violazioni contestate risulta prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra un minimo ed un massimo, ovvero una sanzione di importo proporzionale, la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento e' attribuita ai Direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato allorche' la sanzione nell'importo massimo edittale previsto, ovvero la sanzione proporzionale scaturente dal calcolo in concreto effettuato, non sia superiore ad € 50.000,00.
3. Resta riservata alla competenza del direttore della Direzione generale del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 1, allorche' l'importo delle stesse sia superiore ad € 50.000,00.
 
Art. 2.

1. E' riservata alla competenza del direttore della Direzione generale del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni in materia di prodotti a denominazione d'origine registrata (D.O.P. ed I.G.P.), ai sensi del decreto legislativo n. 297/2004 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per le violazioni in materia di denominazione d'origine dei vini, ai sensi della legge n. 164/92 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
La presente delega si intende conferita - nelle materie, con i criteri ed entro i limiti sopra indicati - per tutte le contestazioni nelle materie di competenza dell'Ispettorato redatte a decorrere dal giorno 1 gennaio 2009.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2008
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI PERIFERICI
DELL'ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI:

Ufficio periferico di Torino: Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
Ufficio periferico di Milano: Regione Lombardia;
Ufficio periferico di Conegliano Veneto: Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
Ufficio periferico di Bologna: Regione Emilia-Romagna;
Ufficio periferico di Firenze: Regione Toscana;
Ufficio periferico di Ancona: Regioni Marche ed Umbria;
Ufficio periferico di Roma: Regioni Lazio ed Abruzzo;
Ufficio periferico di Napoli: Regioni Campania, Molise e Basilicata;
Ufficio periferico di Bari: Regione Puglia;
Ufficio periferico di Cosenza: Regione Calabria;
Ufficio periferico di Palermo: Regione Sicilia;
Ufficio periferico di Cagliari: Regione Sardegna.
 
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