Gazzetta n. 289 del 11 dicembre 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 194
Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 27;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, concernente attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, concernente attuazione delle direttive 93/118/CEE e 96/43/CEE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, concernente attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontaliera a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;
Considerato che ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri garantiscono che, per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 13 novembre 2008;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;
E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorita' competenti per la verifica della conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalita' di cui all'articolo 2.
3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. E' fatta salva la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 25
febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:
«Art. 27 (Delega al Governo per l'adozione di un decreto
legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
con le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1, un
decreto legislativo per disciplinare le modalita' di
finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
g), nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia
individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 27
del regolamento (CE) n. 882/2004;
b) porre a totale carico degli operatori del settore
alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo
derivante dai controlli supplementari previsti dall'art. 28
del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura
superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n.
882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19
novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate
con disposizione regionale, ai fini dell'integrale
copertura dei costi effettivi del servizio prestato.».
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n, 27, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
supplemento ordinario.
- La direttiva 89/608/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2
dicembre 1989 n. L. 351.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1998, n.
293.
- La direttiva 93/118/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 34 del 31 dicembre 1993.
- La direttiva 96/43/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
L. 162 del 1° luglio 1996.
- La direttiva 85/73/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E 5
febbraio 1985 n. L. 32. (Attuazione della direttiva
95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il
riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli
animali).
- L'art. 4, comma, 3, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
1999, n. 105, cosi' recita:
«Art. 4 (Procedura per il riconoscimento degli
stabilimenti e degli intermediari). - 1.-2. (Omissis).
3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui
all'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui
all'art. 3 deve essere presentata alla regione o alla
provincia autonoma competente per territorio.».
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80,
(Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia
di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti
provenienti da Paesi terzi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 aprile 2000, n. 82.
- Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194,
supplemento ordinario.
- Il Regolamento (CE) n. 882/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191.
- La decisione del 17 aprile 2007, n. 275 e' pubblicata
nella G.U.C.E. 4 maggio 2007, n. L. 116.
Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
- Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2.
Riscossione delle tariffe
1. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all'articolo 1 sono riscosse le tariffe di cui all'allegato A.
2. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione sono riscosse le tariffe di cui all'allegato B.
3. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio.
4. L'autorita' competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attivita' unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi.
5. Alle tariffe di cui al presente decreto si applica l'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 882/2004.



Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
- Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 3.
Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe
1. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente decreto avviene sulla base del costo effettivo del servizio, tenuto conto di quanto stabilito all'allegato VI al regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Gli importi delle tariffe riscosse dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono maggiorati nella misura prevista dal CCNL e dai contratti integrativi in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati fuori la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici come determinata nella sezione II dell'allegato C. L'importo di dette maggiorazioni e' destinato a garantire il funzionamento dei citati uffici fuori dall'orario di servizio.
3. Gli importi delle tariffe riscosse dalle ASL sono maggiorati del 30 per cento in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati, su richiesta dell'operatore dei settori interessati, in orario festivo o notturno.
4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio.
5. Relativamente alle attivita' di ispezione negli impianti di macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti per l'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004, con provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, possono essere fornite specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione.



Note all'art. 3:
- Per il Regolamento (CE) 882/2004, si veda nelle note
alle premesse.
- Il Regolamento (CE) 854/2004 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L. 139.



 
Art. 4.
Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta
1. Si definiscono:
a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli articoli 28 e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004;
b) controlli rafforzati: i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, nonche' quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale.
2. Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono a totale carico degli operatori dei settori interessati di cui all'articolo 1 e si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalita' di cui all'articolo 5 e all'allegato C - sezione I, prestato per effettuare il controllo e dell'eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi.
3. Ai controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.



Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
- Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 5.
Costo orario
1. Si definisce costo orario del servizio il costo medio complessivo di un'ora di lavoro prestato dall'addetto all'esecuzione di controlli sanitari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Il costo orario del servizio e' indicato nell'allegato C - sezione I.



Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
- Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 6.
Modalita' di adeguamento ed aggiornamento delle tariffe
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, anche sulla base dei dati di cui all'articolo 8:
a) adegua periodicamente, almeno ogni due anni, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, gli importi delle tariffe di cui agli allegati A e B e quelle relative al costo orario di cui all'articolo 5;
b) aggiorna le tariffe di cui all'allegato A, anche introducendone ulteriori, tra cui quelle relative alla salute e al benessere degli animali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) aggiorna le tariffe di cui all'allegato B, anche introducendone ulteriori, tra quelle previste dal regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono determinate, ai sensi dell'articolo 3, sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese.



Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
- Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 7
Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato A sono destinati e vincolati: a) la quota del 90 per cento, alle aziende sanitarie locali per la
copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento
ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e
dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli,
comprese le spese amministrative sostenute; b) la quota del 3,5 per cento, alle regioni e alle province autonome
per la copertura delle spese relative al mantenimento, al
potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della
programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei
controlli; c) la quota del 3,5 per cento, agli Istituti zooprofilattici
sperimentali per la copertura delle spese relative all'esecuzione
dei controlli; d) la quota dell'1 per cento, ai laboratori nazionali di referenza
addetti ai controlli ufficiali di cui al presente decreto,
accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004; e) la quota del 2 per cento, e' versata ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnata al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali per la copertura delle spese relative al
potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della
programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei
controlli.
2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, sono destinati e vincolati: a) la quota del 5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2
"Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria" - 6.2.1
"Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita'
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e
la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per
la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali
eseguiti dai posti di ispezione frontaliera, anche fuori
dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui
all'allegato C - sezione II, nonche' per ogni altro onere
correlato; b) la quota del 7 per cento alle regioni e province autonome sulla
base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei
provvedimenti adottati dai posti di ispezione frontaliera; c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici
sperimentali sulla base dei controlli sanitari ufficiali
effettuati sulle merci importate; d) la rimanente quota dell'83 per cento all'entrata del bilancio
dello Stato.
3. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione II, sono destinati e vincolati: a) per la quota dell'8 per cento, all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nei
programmi 20.1 "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento
internazionale in materia sanitaria umana" - 6.1.1 "Funzionamento"
e 20.2 "Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria" - 6.2.1 di
pertinenza dei centri di responsabilita' Dipartimento per la
prevenzione e la comunicazione e Dipartimento per la sanita'
pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai
controlli sanitari ufficiali eseguiti dagli Uffici di sanita'
marittima, aerea e di frontiera, per garantire il funzionamento di
tali uffici anche fuori dall'orario di servizio di cui
all'allegato C - sezione II, nonche' per ogni altro onere
correlato; b) la quota del 7 per cento alle regioni o province autonome sulla
base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei
provvedimenti adottati dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e
di frontiera; c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici
sperimentali e agli altri laboratori addetti al controllo
ufficiale, sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati
sulle merci importate; d) la rimanente quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio
dello Stato.
4. Il criterio di ripartizione delle somme di cui al presente articolo e' individuato nella copertura dei costi delle attivita' espletate dai soggetti ivi previsti.



Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
- Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 8.

Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonche' ai costi del servizio prestato da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro trenta giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino Ufficiale regionale di cui al comma 1 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.
 
Art. 9.
Rideterminazioni
1. Qualora, in presenza delle condizioni indicate dal paragrafo 6 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano la copertura dei costi del servizio con una tariffa diversa da quelle stabilite nel presente decreto, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e rideterminano le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi. A tale fine, le regioni o le province autonome interessate trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione motivata, redatta secondo le modalita' di cui al predetto articolo 27.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori agli importi minimi previsti dagli allegati IV, sezione B, o dall'allegato V, sezione B, del regolamento (CE) n. 882/2004, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invia la relazione corredata di motivato parere, alla Commissione europea per le valutazioni di competenza.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale le rideterminazioni di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.



Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
- Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 10.
Modalita' tecniche di versamento delle tariffe
1. Le modalita' tecniche di versamento delle tariffe di cui al presente decreto sono stabilite, per le parti di rispettiva competenza, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con provvedimenti delle regioni, da adottarsi, entrambi i provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti, di cui al comma 1, la determinazione degli introiti dovuti in base al presente decreto e' effettuata dal soggetto incaricato a svolgere i controlli.
3. Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versati dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione.
4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
5. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo e' maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale.
6. La procedura di cui al comma 5 si applica anche nel caso di violazione del comma 4.
 
Art. 11.
Disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B
1. Alle tariffe di cui all'allegato A si applica una maggiorazione del 20 per cento, fino alla verifica dell'avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione del presente decreto. Qualora in sede di verifica si accerta la mancata copertura dei costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza degli stessi.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie locali, trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione dei costi sostenuti e delle somme riscosse. A decorrere dal primo anno di applicazione la trasmissione deve avvenire annualmente entro novanta giorni dalla rendicontazione.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti in conformita' al comma 2, puo' modificare, anche in riduzione, le tariffe di cui al comma 1, fino a concorrenza della copertura dei costi. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalita' di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui e' avvenuta la riscossione da parte dell'azienda sanitaria locale.
4. Alle tariffe di cui all'articolo 2 si applica, al momento della riscossione, una maggiorazione dello 0,5 per cento, finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004.
5. Le entrate derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 4 sono destinate e vincolate ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilita' Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le finalita' di cui al comma 4.



Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
- Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 12.
Modalita' di rendicontazione
1. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, e' definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del presente decreto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7.
2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i laboratori addetti al controllo ufficiale comunicano alle regioni, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalita' e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.
3. I laboratori nazionali di referenza addetti al controllo ufficiale comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalita' e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.
 
Art. 13.
Adempimenti comunitari
1. I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea:
a) i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi;
b) il metodo di calcolo delle tariffe.
3. Le autorita' competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.



Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
- Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 14.
Potere sostitutivo
1. Alle procedure del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 concernenti le Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta 10 giugno
2003, n. 132, cosi' recita:
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul
potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi comuni, province o citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni o alla Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112».



 
Art. 15.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
 
Art. 16.
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'articolo 10, comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 13 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1999, limitatamente alle norme relative alle modalita' tecniche di versamento e riscossione.
 
Art. 17.
Entrata in vigore e abrogazione
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Note all'art. 17:
Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
abrogato dal presente decreto, recava:
«Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che
modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia
di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale.».



 
Allegato A


----> Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 17 <----
 
Allegato B

Sezione I

Tariffe riscosse dai Posti di Ispezione Frontaliera per i controlli
sanitari ufficiali effettuati su tutte le merci e sugli animali
vivi di cui alla decisione 275/2007 della Commissione, 17 aprile
2007, e sui mangimi di origine non animale ex decreto legislativo
25 giugno 2003, n. 223

Capo I

Tariffe applicabili alle carni importate

L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di carni e' fissato a:
55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,
e
9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure
420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.
Capo II

Tariffe applicabili ai prodotti della pesca importati

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca e' stabilito a:
55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,
e
9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure
420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.
2. Il suddetto importo per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa e' pari a:
600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,
1.200 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 1.000 tonnellate,
2.400 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 2.000 tonnellate,
3.600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2.000 tonnellate.
3. Nel caso di prodotti della pesca catturati nel loro habitat naturale e direttamente sbarcati da una nave battente la bandiera di un paese terzo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, sezione B, capo V, lettera a) del Regolamento (CE) 882/2004.

Capo III

Tariffe applicabili ai prodotti a base di carne, alle carni di
pollame, di selvaggina selvatica, di coniglio, di selvaggina di
allevamento, al miele, a latte e agli altri prodotti di origine
animale destinati al consumo umano di cui alla Decisione della
Commissione 2007/275/CE del 17 aprile 2007 e ai sottoprodotti e ai
mangimi di origine animale.

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, o di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi e' fissata a:
55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,
e
9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure
420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.
2. L'importo suddetto per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi trasportati come carico alla rinfusa e pari a:
600 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,
1.200 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 1.000 tonnellate,
2.400 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 2.000 tonnellate,
3.600 euro per nave, con un carico di prodotti superiore a 2.000 tonnellate.
Capo IV

Tariffe applicabili al transito attraverso la comunita'
di merci e di animali vivi

L'importo delle tariffe per il controllo sanitario ufficiale del transito di merci e di animali vivi attraverso la Comunita' e' fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.
Capo V

Tariffe applicabili all'importazione di animali vivi

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di animali vivi e' fissata:
a) per bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo e per i seguenti mammiferi terrestri: cinghiali e ruminanti, a:
55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,
e
9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure
420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate;
b) per gli animali di altre specie, al costo effettivo dell'ispezione per capo o per tonnellata importata, a:
55 euro per partita, fino a 46 tonnellate, oppure
420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.
Capo VI

Tariffe applicabili all'importazione di mangimi di origine non
animale

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di mangimi di origine non animale e' fissata in:
55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,
0,9 euro per tonnellata successiva , fino a 460 tonnellate
e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.
Sezione II

Capo I

Tariffe riscosse dagli Uffici di sanita' marittima aerea e di
frontiera

Tariffe applicabili all'importazione di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolari, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti.
1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti e' fissata in:
63,30 euro per partita per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti
55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,
0,9 euro per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate,
e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.
Capo II

Tariffe applicabili al transito attraverso la comunita'
di merci e rilascio del documento comune

L'importo delle tariffe per il controllo ufficiale del transito di merci attraverso la Comunita', compreso il rilascio del documento comune, e' fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.
 
Allegato C

Sezione I

Costo Orario del servizio

Sulla base di valutazioni effettuate tenendo conto dei criteri enunciati all'allegato VI del Regolamento CE/882/2004, il costo orario del servizio prestato dal personale del Servizio Sanitario Nazionale e' di in euro 50,00.
Sulla base dei medesimi criteri, il costo orario del servizio prestato dal personale degli Uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per effettuare i controlli sanitari ufficiali di cui all'articolo 1 del presente decreto, viene calcolato in euro 50,00.
Sezione II

Fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici periferici del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Per le finalita' di cui al presente decreto, la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici e' determinata in conformita' a quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nell'articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni.
 
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