Gazzetta n. 288 del 10 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 ottobre 2008, n. 193
Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visto, in particolare, il comma 7 dell'articolo 13 della citata legge, il quale prevede che con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di ripartizione del finanziamento per l'attivita' svolta dai suddetti istituti, e per la loro organizzazione;
Vista, altresi', la lettera d) del citato comma 7, che dispone la previsione di un periodo transitorio volto a consentire la graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 dicembre 1994, n. 764, con il quale e' stato adottato il regolamento recante i criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, in attuazione dell'articolo 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Sentiti tutti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze del 25 febbraio e del 12 maggio 2008;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 6 ottobre 2008;
A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di seguito definiti «istituti di patronato», previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, di seguito definita «legge», e' corrisposto sulla base della valutazione della loro attivita' e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti degli istituti medesimi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 13 della
legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza sociale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001, n. 97:
«7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di
ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla
base dei seguenti criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al
finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero;
b) individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione
da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse
di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento
periodico, definendo, altresi', le modalita' di
accertamento, di rilevazione e controllo dell'attivita',
dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri
per la valutazione dell'efficienza delle sedi,
dell'attivita' svolta, in relazione all'ampiezza dei
servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei
suddetti elementi;
c) definizione, per le attivita' svolte e per
l'organizzazione, delle modalita' di documentazione e dei
criteri di verifica anche di qualita', da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche'
delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica
delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la
definizione di eventuali discordanze nella rilevazione
delle attivita' e dell'organizzazione;
d) previsione di un periodo transitorio, comunque non
superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale
applicazione del nuovo sistema di finanziamento.».
- Il decreto 13 dicembre 1994, n. 764 (Regolamento
recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza
sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 1995, n. 42.
La legge 27 marzo 1980, n. 112, abrogata dall'art. 21
della legge 30 marzo 2001, n. 152, recava: «Interpretazione
autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica
ed il finanziamento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947,
n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto».
- Il testo del comma 3 dell' art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10.
- Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85
(Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244) convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 14
luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 2008, n. 114.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 152 del
30 marzo 2001 e' il seguente:
«Art. 13 Finanziamento.
1. Per il finanziamento delle attivita' e
dell'organizzazione degli istituti di patronato e di
assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e
all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e
quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed
integrative delle stesse, delle attivita' di patronato
relative al conseguimento delle prestazioni di carattere
socio-assistenziale, comprese quelle in materia di
emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri
di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al
comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo
0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le
gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto
disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere
destinazione diversa da quella indicata dal presente
articolo.
2. Il prelevamento di cui al comma 1 e' destinato al
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza
sociale nelle seguenti percentuali:
a) 89,90 per cento all'attivita';
b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per
cento per l'estero;
c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi
all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e
dell'attivita'.
3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il
31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
nell'unita' previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da
conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e
concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80
per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui
al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali
obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non
oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti
previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa
unita' previsionale di base, capitolo 3518, la restante
quota.
4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare
tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza
sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento,
gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per
cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime
unita' previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo
approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per
l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del
bilancio dello Stato, in relazione alle somme
effettivamente affluite all'entrata, per effetto
dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come
risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.
5. In ogni caso, e' assicurata agli istituti di
patronato l'erogazione delle quote di rispettiva
competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma
4, entro il primo trimestre di ogni anno.
6. Le aziende sanitarie locali che decidono di
avvalersi, in regime convenzionale, delle attivita' di
patronato e di assistenza volte al conseguimento delle
prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al
fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad
adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un
equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti
organi.
7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di
ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla
base dei seguenti criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al
finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero;
b) individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione
da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse
di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento
periodico, definendo, altresi', le modalita' di
accertamento, di rilevazione e controllo dell'attivita',
dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri
per la valutazione dell'efficienza delle sedi,
dell'attivita' svolta, in relazione all'ampiezza dei
servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei
suddetti elementi;
c) definizione, per le attivita' svolte e per
l'organizzazione, delle modalita' di documentazione e dei
criteri di verifica anche di qualita', da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche'
delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica
delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la
definizione di eventuali discordanze nella rilevazione
delle attivita' e dell'organizzazione;
d) previsione di un periodo transitorio, comunque non
superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale
applicazione del nuovo sistema di finanziamento.
8. Per il perseguimento delle finalita' loro proprie,
gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono
altresi' ricevere:
a) eredita', donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e
delle sue strutture periferiche.
9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in
lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono
compensati mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.".



 
Art. 2.

1. A decorrere dall'esercizio 2009, la ripartizione delle somme iscritte sugli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e' effettuata in base alle seguenti percentuali:
a) attivita' svolta ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge:
1) in Italia 80,00 per cento;
2) all'estero 9,90 per cento;
b) organizzazione degli uffici:
1) in Italia 8 per cento;
2) all'estero 2 per cento;
c) controllo sedi all'estero: 0,10 per cento.
 
Art. 3.

1. Ai fini della ripartizione del finanziamento di cui all'articolo13 della legge, sono riconosciuti gli interventi di patrocinio che:
a) vengono prestati a seguito del rilascio di esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente, indipendentemente dalla sua adesione o meno all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato;
b) hanno per scopo il conseguimento di prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio assistenziale, di danni da lavoro o alla salute ed interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili;
c) sono svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti alla definizione degli interventi ovvero alla erogazione delle prestazioni, compresi i fondi pensione.
2. All'estero, sono equiparabili alle prestazioni socio-assistenziali di cui alle tabelle allegate al presente regolamento, analoghe prestazioni, non derivanti da contribuzione obbligatoria, per le quali la legislazione dei paesi esteri ne prevede l'erogazione in servizi o in beni in natura.
3. E' riconosciuta l'attivita' svolta in nome e per conto dei cittadini emigrati secondo i seguenti criteri:
a) gli interventi per l'ottenimento di prestazioni autonome a carico degli istituti assicuratori esteri sono riconosciuti all'ufficio dell'istituto di patronato all'estero incaricato della trattazione da parte di una sede italiana, anche se inoltrate dalla stessa attraverso un istituto assicuratore italiano;
b) gli interventi in convenzione internazionale per i quali sia richiesto l'interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera;
c) gli interventi di sedi estere che coinvolgano altre sedi estere, sono riconosciuti ad entrambe le sedi se le stesse hanno contribuito, ciascuna per la parte di propria competenza, alla definizione dell'intervento.
4. Non sono riconoscibili gli interventi per la sollecitazione del caso.
 
Art. 4.

1. Il mandato rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'istituto stesso, all'amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo, deve contenere:
a) l'espressa indicazione del mandatario;
b) la data e l'oggetto del mandato;
c) l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a trattare la pratica;
d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso e' rilasciata all'assistito. Qualora le modalita' operative prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato e' trasmesso con le medesime modalita'.
3. Una copia del mandato rilasciato ad una sede di istituto di patronato operante in uno Stato estero, deve essere conservata agli atti in lingua italiana. Per la provincia autonoma di Bolzano deve essere conservata agli atti una copia del mandato in formato bilingue.
4. Qualora nel procedimento di liquidazione della prestazione siano coinvolte piu' amministrazioni, l'amministrazione che riceve il mandato ha l'obbligo di trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle successive fasi di trattazione della pratica.
5. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con la definizione dell'intervento oggetto del mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo. L'amministrazione competente deve comunicare l'esito della richiesta, oltre che all'interessato, anche all'istituto di patronato mandatario.
6. In caso di revoca del mandato, l'istituto di patronato subentrante deve darne comunicazione all'amministrazione destinataria dell'intervento ed all'istituto di patronato revocato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Ai fini dell'attribuzione della pratica svolta, puo' essere rilasciato un successivo mandato ad altro istituto di patronato, per il conseguimento della stessa prestazione, solo nel caso in cui l'intervento non sia gia' stato definito positivamente. Il nuovo mandato ha effetto solo per le fasi del procedimento amministrativo in corso di definizione e per quelle successive.
8. La revoca non opera rispetto all'intervento gia' svolto, se definito positivamente.



Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.



 
Art. 5.

1. L'attivita' di patrocinio, in sede amministrativa, e' svolta attraverso due fasi di trattazione:
a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;
b) fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale.
2. Costituisce intervento efficace ai fini del finanziamento la presentazione della domanda, la sua integrazione con documentazione utile alla definizione della stessa, la richiesta di riesame, l'opposizione, il ricorso. L'attivita' di patrocinio puo' intervenire anche in un momento successivo all'inoltro della domanda o del ricorso, purche' l'amministrazione destinataria non abbia gia' deciso in ordine alla richiesta, anche se il provvedimento non e' stato ancora comunicato. Tutti gli altri interventi che si inseriscono nel corso di una delle fasi procedurali costituiscono interventi meramente sollecitatori, pertanto non utili ai fini del finanziamento, ferma restando la validita' del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo. In caso di prestazioni erogate d'ufficio dagli istituti previdenziali o a seguito di denuncia per obbligo di legge, l'intervento del patronato potra' essere riconosciuto valido quando la liquidazione della prestazione sia avvenuta dopo il decorso del termine assegnato all'istituto per provvedere.
 
Art. 6.

1. Ai soli fini della ripartizione e successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 13 della legge, gli interventi di tutela sono quelli indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono parte integrante del presente regolamento, ai quali, ove definiti positivamente, e' attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato.
2. Qualora la richiesta di patrocinio comporti l'attivazione di piu' interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente e' attribuito il relativo punteggio.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la pratica deve contenere documentazione di data certa che dimostri l'assunzione di patrocinio, nonche' atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione positiva da parte dell'amministrazione competente.
4. Qualora la decisione dell'amministrazione competente non possa essere ottenuta in originale potra' essere sostituita da:
a) formali comunicazioni dell'amministrazione competente che riportino gli estremi della prestazione riconosciuta e la data di definizione della stessa;
b) risultanze delle banche dati delle amministrazioni competenti dalle quali risultino tutti gli elementi necessari ad identificare l'esito dell'intervento e la data di definizione dello stesso.
5. Per quanto riguarda l'attivita' svolta all'estero, ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, la decisione dell'amministrazione competente potra' essere sostituita da qualsiasi altra documentazione che comprovi la definizione positiva dell'intervento; tale documentazione deve riportare una data non anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente a quello preso in considerazione per il riconoscimento dell'attivita' svolta.
6. In presenza di modalita' operative che prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni competenti, la documentazione prevista dai commi precedenti potra' essere sostituita da quella che derivera' dall'applicazione delle predette modalita'.
 
Art. 7.

1. La struttura organizzativa degli istituti di patronato e' articolata in sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi operative all'estero.
2. La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attivita' dell'intera struttura organizzativa, nonche' di garantire l'efficienza e la qualita' dei servizi previsti dalla legge. Compete alla sede centrale, che deve essere ubicata nella citta' ove hanno sede le istituzioni nazionali e le sedi centrali delle amministrazioni competenti all'erogazione delle prestazioni, mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni pubbliche interessate. Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno.
3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito di coordinare l'attivita' interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello. Alla sede regionale deve essere addetto almeno un operatore a tempo pieno, responsabile della sede stessa. Nelle regioni composte da meno di quattro province la responsabilita' della sede regionale puo' essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione, ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.
4. La sede provinciale e' ubicata nel capoluogo di provincia. Possono essere consentite limitate deroghe a tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, solo nel caso in cui l'apertura della sede in localita' geografica diversa sia motivata effettivamente da particolare interesse per l'utenza dell'istituto di patronato.
5. La sede provinciale deve:
a) possedere le caratteristiche di unita' operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata;
b) essere chiaramente identificabile, attraverso apposita segnaletica riportante la denominazione dell'istituto di patronato ed il logo, ai fini di ogni controllo;
c) avvalersi di almeno due operatori, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui uno a tempo pieno responsabile della sede stessa;
d) stipulare, eventualmente, apposite convenzioni con medici-legali e legali;
e) osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30 ore settimanali.
6. E' consentita l'apertura di sedi zonali in Italia nelle province in cui e' gia' presente un ufficio provinciale; e' consentita inoltre l'apertura di piu' sedi zonali nei comuni particolarmente estesi, purche' la presenza di tali uffici assicuri una piu' proficua assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di lavoro degli uffici zonali non puo' essere inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico.
7. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice ed occupare locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura.
8. I responsabili di sedi provinciali non possono essere contemporaneamente responsabili di una sede zonale. Soddisfatto il requisito della consistenza minima di organico di una sede provinciale o zonale, altri eventuali operatori possono essere impiegati presso gli uffici zonali della provincia, anche in modo non esclusivo. Un operatore assunto a tempo pieno puo' essere impiegato in due sedi zonali purche' assicuri gli orari di cui al comma 6.
9. La sede centrale e le sedi regionali, provinciali e zonali, possono occupare locali concessi dall'associazione promotrice nelle sue varie articolazioni; le sedi all'estero possono essere ubicate anche presso organismi promossi dagli istituti stessi o dall'organizzazione promotrice in osservanza della legislazione locale. Copia della documentazione relativa alla costituzione dei predetti organismi deve essere depositata presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
10. Qualora la sede centrale o una sede regionale, provinciale o zonale dell'istituto di patronato occupino locali in locazione, tali locali dovranno risultare con destinazione ad uso ufficio. Per le sedi operative all'estero i locali dovranno rispettare la legislazione del paese sulla idoneita' degli immobili ad uso ufficio. I contratti di affitto dovranno essere conformi alla legislazione italiana o del paese estero.
11. Alla sede centrale e alle sedi regionali, provinciali, zonali o a quelle operative all'estero devono essere addetti gli operatori indicati all'articolo 6, comma 1, della legge, che svolgono l'attivita' prevista dalla legge medesima.
12. Ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo, per operatore part-time si intende il dipendente del patronato o dell'organizzazione promotrice che presti la sua opera in posizione di comando per un numero non inferiore a 18 ore settimanali.
13. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui ai commi precedenti, la sede non puo' essere riconosciuta.
14. Gli istituti di patronato gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria struttura organizzativa entro ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta data.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 6, comma 1, della citata legge
n. 152 del 2001, e' il seguente:
«Art. 6 Operatori.
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' operative,
gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono
avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati
dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle
organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti
stessi con provvedimento notificato alla Direzione
provinciale del lavoro e per l'estero alle autorita'
consolari e diplomatiche.».



 
Art. 8.

1. L'organizzazione delle sedi e' valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di cui all'articolo 2, mediante l'attribuzione del seguente punteggio:
a) per la sede centrale: punti 20;
b) per ogni sede regionale: punti 1;
c) per ogni sede provinciale: punti 2;
d) per ogni sede zonale: punti 1;
e) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede provinciale definite nell'articolo 7: punti 2;
f) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede zonale, definite nell'articolo 7: punti 1.
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'organizzazione, la sede provinciale produce almeno 500 punti-attivita' e la sede zonale almeno 250 punti-attivita'.
3. Nell'ipotesi in cui le sedi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, non raggiungano il punteggio di cui al comma 2, non ottengono alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attivita'.
4. I servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei requisiti di cui all'articolo 7, fornendo i relativi elementi nei verbali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).
 
Art. 9.

1. Gli istituti di patronato comunicano al servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, l'elenco degli operatori con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale e dei collaboratori, indicati nell'articolo 6 della legge, nonche' l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle suddette sedi. Copia conforme della predetta documentazione deve essere altresi' comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.
2. I dati di cui al comma 1, relativi alle strutture ed agli operatori all'estero, devono essere comunicati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alle autorita' diplomatiche e consolari.
3. Ogni qualvolta si dovessero determinare delle variazioni nei dati di cui al comma 1, esse dovranno essere comunicate agli stessi destinatari indicati ai commi 1 e 2.
 
Art. 10.

1. La vigilanza sugli istituti di patronato, viene svolta con verifiche annuali espletate:
a) in Italia, dai competenti servizi ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro;
b) all'estero, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio personale che abbia particolare competenza in materia.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana direttive e criteri cui dovranno attenersi i servizi ispettivi del lavoro nell'effettuazione delle verifiche presso le sedi dei patronati. Il Ministero dispone ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'. Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso una sede di un istituto di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarita' nella rilevazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all'attivita' della sede stessa e' estesa, in misura proporzionale sullo stesso gruppo di attivita' per le quali e' stata rilevata l'irregolarita', a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operanti in detto Stato. Nelle confederazioni di Stati, tale riduzione si estende alle sedi operanti in tutti gli Stati della confederazione. L'ispezione puo' riguardare gli ultimi cinque anni di attivita'.
3. Copia del verbale degli esiti degli accertamenti ispettivi deve essere rilasciato alla sede dell'istituto di patronato, unitamente alle tabelle di cui all'articolo 11, lettera b), e deve contenere:
a) il punteggio di attivita' riconosciuto;
b) il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del punteggio organizzativo previsto dall'articolo 8, nonche' il numero dei punti organizzativi attribuiti;
c) il verbale deve altresi' riportare le eventuali controdeduzioni relative a motivi di disaccordo sui risultati della visita ispettiva, sottoscritte dal responsabile della sede dell'istituto di patronato.
4. Da parte delle sedi centrali degli istituti di patronato possono essere inoltrate, entro trenta giorni dalla data di rilascio di copia del verbale di ispezione di cui al presente articolo, mediante raccomandata, istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate, sulla scorta del comma 3, lettera c), al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo stesso decide entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorsi i quali, in caso di mancata decisione, l'istanza si intende accolta.
 
Art. 11.

1. L'attivita' e l'organizzazione degli istituti di patronato sono rilevate attraverso la seguente documentazione:
a) appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, da tenere presso le sedi provinciali e zonali, riportanti tutta l'attivita' indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento. Tali registri saranno convalidati all'atto del controllo ispettivo. Nei tabulati meccanografici i nominativi degli assistiti devono risultare in ordine alfabetico;
b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, che devono essere trasmesse al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da parte delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, debitamente verificate e convalidate;
c) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attivita', compilate dagli istituti di patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, in ordine all'esattezza e veridicita' dei dati comunicati.
2. Le sedi delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni devono inviare, annualmente, ai servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Gli elenchi ed i tabulati di cui al presente articolo costituiscono inoltre valido supporto di valutazione da parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera b).
3. Ciascuna sede degli istituti di patronato e' tenuta a conservare, per cinque anni ed a presentare per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attivita' svolta nonche' gli appositi registri di apertura e chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata. La documentazione e' conservata in modalita' cartacea ovvero in modalita' digitale secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa - Testo A), e' il
seguente:
«Art. 3 (R) Soggetti.
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano
ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone
giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai
comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi
dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati,
le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare
italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo
aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della
produzione di atti o documenti non veritieri.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni e integrazioni (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S. O.



 
Art. 12.

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, lettera c), della legge, in ordine alla definizione dei criteri di verifica della qualita' per le attivita' svolte e per l'organizzazione degli istituti di patronato, nonche' allo scopo di valutare l'efficienza e l'efficacia con la quale sono stati svolti i compiti attribuiti alla sede centrale dei suddetti istituti dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al termine dell'elaborazione dei dati contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), qualora abbia constatato una discordanza tra i dati dichiarati e sottoscritti dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), ed i dati riportati nelle suddette tabelle, applica, separatamente sulle tabelle riguardanti l'attivita' in Italia e l'attivita' all'estero, i seguenti criteri:
a) in caso di scostamento fino al due per cento, lo scostamento percentuale viene ridotto del cinquanta per cento;
b) in caso di scostamento superiore al due per cento ed inferiore o pari al cinque per cento, viene confermata la percentuale di scostamento;
c) in caso di scostamento superiore al cinque per cento, lo scostamento percentuale viene aumentato del cinquanta per cento.
2. In aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25 punti per ogni intervento riconosciuto finanziabile avviato con modalita' telematiche e definito positivamente, sulla base di apposito elenco nominativo, rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato, dall'amministrazione competente alla definizione del caso.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 13, comma 7, della citata
legge n. 152 del 2001, si vedano note alle premesse.



 
Art. 13.

1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l'attivita' svolta, si provvede con le seguenti modalita':
a) entro il 31 marzo il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali corrisponde agli istituti di patronato anticipazioni sulle competenze dovute, nei limiti di cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, della legge;
b) entro il 30 aprile gli istituti di patronato producono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le tabelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), ed ai servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro, competenti per territorio, le tabelle di cui alla lettera b) del predetto comma;
c) entro il 31 dicembre i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali competenti per territorio svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il mese successivo, gli atti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
2. Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attivita' svolta, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.
 
Art. 14.

1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e' costituita, presso il Ministero medesimo, una commissione, presieduta dal Direttore generale delle politiche previdenziali, composta da:
a) un dirigente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali preposto all'Ufficio competente nella materia relativa al finanziamento degli istituti di patronato;
b) due funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali scelti fra quelli preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato con particolari competenze in materia, dei quali uno con funzioni di segretario;
c) un funzionario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo;
d) dieci rappresentanti degli istituti di patronato designati sulla base della loro rappresentativita' o sulla base di forme di coordinamento preventivamente costituite ed in grado di esprimere rappresentanze unitarie.
2. Alla commissione di cui al comma 1 e' attribuito il compito di:
a) formulare proposte per l'eventuale revisione delle tabelle di cui all'articolo 6, comma 1;
b) esprimere parere sulle modalita' di rilevazione e riscontro dell'attivita' e delle strutture degli istituti di patronato, con particolare riferimento agli interventi per i quali non si dispone di dati delle amministrazioni competenti;
c) individuare gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, per i quali esista corrispondenza tra le risultanze degli enti e la reale attivita' effettuata dai patronati, al fine di valutare la possibilita' di considerare validi i dati forniti dagli enti stessi;
d) esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente regolamento.
3. Ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 e' sostituito, in caso di impedimento, da un supplente.
4. La commissione di cui al presente articolo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno sei componenti e, comunque, almeno una volta l'anno.
 
Art. 15.

1. In caso di scioglimento dell'istituto di patronato, l'organizzazione promotrice ha l'obbligo di:
a) darne comunicazione agli assistiti ed alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni nonche', per l'estero, alle autorita' diplomatiche e consolari;
b) restituire tutta la documentazione in possesso relativa a prestazioni o interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.
2. L' istituto di patronato ha l'obbligo, in caso di chiusura di una sede provinciale o zonale, di trasferire tutta la documentazione ad altra sede provinciale o ad altra sede zonale e di darne comunicazione all'assistito, al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro ed alle sedi territoriale di competenza delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.
 
Art. 16.

1. Gli istituti di patronato devono:
a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b) relazionare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in ordine all'attivita' assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del finanziamento;
c) comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in conformita' all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell'attivita' svolta e dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati;
d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni;
e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l'attivita' svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.
 
Art. 17.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, e' abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 ottobre 2008
Il Ministro : Sacconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 104
 
----> Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 14 <----
 
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