Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2008 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154 |
Testo del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2008), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari 1. Al comma 2 dell'articolo 4 del (( decreto-legge )) 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo le parole da: «, con la facolta'» fino a: «delle aziende ospedaliere» sono soppresse; b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o piu' subcomissari di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»; c) l'ultimo periodo e' sostituito (( dai seguenti )) : «Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresi' a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.». 2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, puo' essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata (( nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 )) , e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione puo' essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni: a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonche' l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche; b) siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005. 3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entita', la tempistica e le modalita' del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali. 4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, il comma 4 e' abrogato; b) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.». 5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 434 milioni di euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. 2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresi' a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.». - Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005): «180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.». - Si riporta il testo degli articoli 8, 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005: «Art. 8 (Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico). - 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'anno 2005, con riferimento ai risultati di esercizio dell'anno 2004, in base alle risultanze finali del tavolo degli adempimenti, per le Regioni interessate che, ai sensi di tale disposizione, stipulano con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, l'apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173 del medesimo articolo, la sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la riattribuzione del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma operativo, di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale. 2. La sottoscrizione dell'accordo consente alla Regione interessata l'accesso al maggior finanziamento con le seguenti modalita': a) spetta l'80 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 20 per cento subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la Regione risulti: adempiente con riferimento all'equilibrio economico-finanziario, verificato dal tavolo tecnico degli adempimenti, al mantenimento dei livelli di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni e modificazioni, all'attuazione del Piano nazionale della prevenzione e del Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario; inadempiente con riferimento agli altri adempimenti di cui all'allegato 1; b) spetta il 40 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 60 per cento subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la regione risulti non adempiente anche a uno degli adempimenti di cui alla lettera a) primo trattino. 3. L'accordo: stabilisce le modalita' per l'erogazione del saldo del maggior finanziamento secondo stati di avanzamento concordati, nonche' le modalita' per la sospensione dell'erogazione del maggior finanziamento, in caso di verifica negativa dello stato di avanzamento nei tempi e nei modi concordati; definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento e le modalita' della loro verifica; definisce, limitatamente ai casi di cui alla lettera b) del precedente comma, le modalita' di affiancamento di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e di rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato-Regioni alle attivita' di gestione e programmazione del servizio sanitario regionale, nonche' la individuazione dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, che possono approvare anche con prescrizioni in ordine alle modalita' di recepimento e ai contenuti degli stessi. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza, da trasmettersi successivamente alla loro adozione. Prevede eventuali forme di partenariato con le altre Regioni. 4. Con successiva intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni saranno individuati, entro trenta giorni dalla presente intesa, i casi in cui l'accordo di cui al presente articolo, pur rientrando nella fattispecie di cui alla lettera b), non implica forme di affiancamento; in mancanza della ulteriore intesa opera quanto previsto dalla presente intesa. 5. Limitatamente alle Regioni nelle quali si sia verificato un disavanzo pari o superiore al 7 per cento sulla base dei risultati del Tavolo tecnico degli adempimenti, al netto, per l'anno 2005, delle risorse impiegate per arretrati di contratti e convenzioni per il personale, la stipula dell'accordo di cui al comma 3, integrato con il concerto del Ministro per gli affari regionali, e' da considerarsi in ogni caso dovuta da parte della Regione interessata e quindi rientrante tra gli adempimenti oggetto di verifica previsti dalla presente intesa, ai sensi del precedente art. 2.». «Art. 9 (Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA). - 1. Ai fini della presente intesa, e' istituito presso il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. 2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al Nuovo sistema informativo sanitario. 3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.». «Art. 12 (Tavolo di verifica degli adempimenti). - 1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalita' di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da rappresentanti: del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; del Ministero della salute; delle regioni capofila delle aree sanita' e affari finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome; di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. 2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le regioni, prima della convocazione, sui punti di criticita' riscontrati, affinche' esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e' trasmesso ai componenti del Tavolo e alla regione interessata. 3. Il Tavolo tecnico: entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio; effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa; riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico. 4. Il Tavolo politico e' composto: per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo delegato; per le regioni, da una delegazione politica della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, guidata dal Presidente o suo delegato. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento per le regioni adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti delle regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176, della legge n. 311 del 2004.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art.2 (Trasformazione degli Istituti in Fondazioni). - 1. Su istanza della regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente di attivita' clinica e di ricerca, con decreto adottato dal Ministro della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ferma restandone la natura pubblica, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aventi le finalita' di cui all'art. 1, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS. 2. Sono enti fondatori il Ministero della salute, la regione ed il comune in cui l'Istituto da trasformare ha la sede effettiva di attivita' e, quando siano presenti, i soggetti rappresentativi degli interessi originari. Altri enti pubblici e soggetti privati, che condividano gli scopi della fondazione ed intendano contribuire al loro raggiungimento, possono aderire in qualita' di partecipanti, purche' in assenza di conflitto di interessi: gli statuti, in conformita' al presente decreto legislativo, disciplinano le modalita' e le condizioni della loro partecipazione, ivi compreso l'apporto patrimoniale loro richiesto all'atto della adesione e le modalita' di rappresentanza nel consiglio di amministrazione. 3. Le Fondazioni IRCCS hanno durata illimitata. Ad esse sono trasferiti, in assenza di oneri, i rapporti attivi e passivi, il patrimonio mobiliare e immobiliare ed il personale degli Istituti trasformati. 4. (abrogato)». - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 288 del 2003, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art.5 (Istituti non trasformati). - 1. Con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni", sono disciplinate le modalita' di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attivita' di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresi' che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata. 1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269». - Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.».
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| (( Art. 1-bis
Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: «L'adozione delle iniziative» fino a: «e agli ambiti» sono sostituite dalle seguenti: «L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra' essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), con la modifica apportata dalla presente legge al comma 2: «1 (Attivita' libero-professionale intramuraria). - 1. Per garantire l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le piu' idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attivita'. 2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra' essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i provvedimenti gia' adottati per assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attivita' libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
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| (( Art. 1-ter
Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 1. L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' abrogato. )) |
| Art. 2.
Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali 1. Per l'anno 2008 conservano validita' i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1. 3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio. 4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilita' interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza. 6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione. 7. La certificazione di cui al comma 6 e' trasmessa, per la verifica della veridicita', alla Corte dei conti, che a tale fine puo' avvalersi anche della competente Agenzia del territorio. 8. In sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalita' di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.): «39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.». «46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.». - Si riporta il testo degli articoli 179 e 186 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art.179 (Accertamento). - 1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza. 2. L'accertamento delle entrate avviene: a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilita' dell'ente.». «186 (Risultato contabile di amministrazione). - 1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.». - Si riporta il testo del comma 32 dell'art. 77-bis del citato decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008: «32. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.».
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| (( Art. 2-bis
Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunita' montane disciolte 1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunita' montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali gia' erogati alle comunita' montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008): «16. Il fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.». - Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008: «6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
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| (( Art. 2-ter
Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, e' attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto. 2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali puo' essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. 3. La compartecipazione di cui al comma 1 e' attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalita' del presente articolo. 5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 e' abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. 6. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. )) |
| (( Art. 2-quater
Disposizioni per gli enti locali 1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. 3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009. 4. All'articolo 160, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali; ». 5. All'articolo 161, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario». 6. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 151, comma 7, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»; b) all'articolo 226, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni»; c) all'articolo 227, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»; d) all'articolo 233, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni». 7. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se gia' presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonche' asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n.26 (Proroga di termini.): «1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.140». - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 della citata legge n. 244 del 2007: «2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'art. 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008». - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - legge finanziaria 2003: «8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 e' istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come modificato dalla presente legge: «1. Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati: a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi; b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa; c) i modelli relativi al bilancio pluriennale; d) i modelli relativi al conto del tesoriere; e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali; f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione; g) i modelli relativi al conto del patrimonio; h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 227.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 161 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come modificato dalla presente legge: «1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come modificato dalla presente legge: «7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 226 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come modificato dalla presente legge: «1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 227 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come modificato dalla presente legge. «2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 133.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 233 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come modificato dalla presente legge: «1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.». - Il comma 4 dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197 (Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.), reca: «4. La perdita del gettito dell'I.C.I. e' calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.».
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| Art. 3.
(( Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali 1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti: «4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009. 4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle modalita' di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali. 4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica». )) |
| Art. 4.
Proroga di termini per gli enti locali 1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2009». (( 1-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «disciplinare entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinare entro il 31 dicembre 2009» e le parole: «entro la predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 2 della citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge: «28. Ai fini della semplificazione della varieta' e della diversita' delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2009, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni e' nullo ed e', altresi', nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.». - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 26 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), cosi' come modificato dalla presente legge: «4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2009 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale gia' erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilita' previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi.».
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| Art. 5.
Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008 1. Al comune di Roma e' assegnato un contributo ordinario di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma. 2. Alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. 3. Le risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere utilizzate anche per le finalita' di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonche', al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo (( di cui al comma 2 )). In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalita' previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 78 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133: «8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.». - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 63 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133: «10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'art. 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.». - Si riporta il testo dell'art. 61 della citata legge n. 289 del 2002: «Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche': a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato. 4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento. 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. 9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento. 11. (omissis). 12. (omissis). 13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.». - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione: «Art.119. - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».
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| (( Art. 5-bis
Interventi vari in materia di spesa 1. Per il funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009. 2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, degli importi indicati nell'elenco medesimo. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 190 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.): «190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.».
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| Art. 6.
Disposizioni finanziarie e finali (( 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro, per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. )) 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 61 della citata legge n. 289 del 2002 si veda nei riferimenti normativi all'art.5. - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.): «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - La legge 24 dicembre 2003, n. 350 reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004.». «177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.».
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| Art. 7.
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
| (( Elenco n. 1 (Articolo 5-bis) ))
----> Vedere a pag. 49 <---- |
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