Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154
Testo del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2008), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai
deficit sanitari
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del (( decreto-legge )) 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole da: «, con la facolta'» fino a: «delle aziende ospedaliere» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o piu' subcomissari di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito (( dai seguenti )) : «Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresi' a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, puo' essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata (( nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 )) , e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione puo' essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:
a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonche' l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
b) siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.
3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entita', la tempistica e le modalita' del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.».
5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 434 milioni di euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni
inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal
Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si
prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli
adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi
di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di
riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche
sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da
mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad
adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel
Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali
soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei
confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle
aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle
funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla
durata massima del commissariamento ovvero alla naturale
scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi della
gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
di rientro dai deficit sanitari di cui all'art. 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia
stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione
di informazioni, entro un termine definito, sui crediti
vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla
data in cui sono maturati, e comunque non prima di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma
non producono interessi.».
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
- Si riporta il testo degli articoli 8, 9 e 12
dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005:
«Art. 8 (Accordo per il perseguimento dell'equilibrio
economico). - 1. In relazione a quanto disposto dall'art.
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a
partire dall'anno 2005, con riferimento ai risultati di
esercizio dell'anno 2004, in base alle risultanze finali
del tavolo degli adempimenti, per le Regioni interessate
che, ai sensi di tale disposizione, stipulano con i
Ministri della salute e dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali, l'apposito
accordo che individui gli interventi necessari per il
perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui
alla intesa prevista dal comma 173 del medesimo articolo,
la sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per
la riattribuzione del maggiore finanziamento anche in
maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica
della effettiva attuazione del programma operativo, di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale.
2. La sottoscrizione dell'accordo consente alla Regione
interessata l'accesso al maggior finanziamento con le
seguenti modalita': a) spetta l'80 per cento del maggior
finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo;
il rimanente 20 per cento subordinatamente alla verifica
della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui
la Regione risulti: adempiente con riferimento
all'equilibrio economico-finanziario, verificato dal tavolo
tecnico degli adempimenti, al mantenimento dei livelli di
assistenza previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive
integrazioni e modificazioni, all'attuazione del Piano
nazionale della prevenzione e del Piano nazionale per
l'aggiornamento del personale sanitario; inadempiente con
riferimento agli altri adempimenti di cui all'allegato 1;
b) spetta il 40 per cento del maggior finanziamento,
all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 60
per cento subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma, nel caso in cui la regione
risulti non adempiente anche a uno degli adempimenti di cui
alla lettera a) primo trattino.
3. L'accordo: stabilisce le modalita' per l'erogazione
del saldo del maggior finanziamento secondo stati di
avanzamento concordati, nonche' le modalita' per la
sospensione dell'erogazione del maggior finanziamento, in
caso di verifica negativa dello stato di avanzamento nei
tempi e nei modi concordati; definisce adeguate forme di
monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di
avanzamento e le modalita' della loro verifica; definisce,
limitatamente ai casi di cui alla lettera b) del precedente
comma, le modalita' di affiancamento di rappresentanti del
Ministero della salute, di rappresentanti del Ministero
dell'economia e finanze e di rappresentanti regionali
designati dalla Conferenza Stato-Regioni alle attivita' di
gestione e programmazione del servizio sanitario regionale,
nonche' la individuazione dei provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria da sottoporre a preventiva
approvazione da parte del Ministero della salute e del
Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
approvare anche con prescrizioni in ordine alle modalita'
di recepimento e ai contenuti degli stessi. Sono fatti
salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza, da
trasmettersi successivamente alla loro adozione. Prevede
eventuali forme di partenariato con le altre Regioni.
4. Con successiva intesa, in sede di Conferenza
Stato-Regioni saranno individuati, entro trenta giorni
dalla presente intesa, i casi in cui l'accordo di cui al
presente articolo, pur rientrando nella fattispecie di cui
alla lettera b), non implica forme di affiancamento; in
mancanza della ulteriore intesa opera quanto previsto dalla
presente intesa.
5. Limitatamente alle Regioni nelle quali si sia
verificato un disavanzo pari o superiore al 7 per cento
sulla base dei risultati del Tavolo tecnico degli
adempimenti, al netto, per l'anno 2005, delle risorse
impiegate per arretrati di contratti e convenzioni per il
personale, la stipula dell'accordo di cui al comma 3,
integrato con il concerto del Ministro per gli affari
regionali, e' da considerarsi in ogni caso dovuta da parte
della Regione interessata e quindi rientrante tra gli
adempimenti oggetto di verifica previsti dalla presente
intesa, ai sensi del precedente art. 2.».
«Art. 9 (Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA). - 1. Ai fini della presente
intesa, e' istituito presso il Ministero della salute il
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo
delle risorse e per la verifica della congruita' tra le
prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, opera sulla
base delle informazioni desumibili dal sistema di
monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12
dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al
Nuovo sistema informativo sanitario.
3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti del
Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle
Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome.».
«Art. 12 (Tavolo di verifica degli adempimenti). - 1. Ai
fini della verifica degli adempimenti per le finalita' di
quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti, coordinato da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
e composto da rappresentanti: del Dipartimento degli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; del
Ministero della salute; delle regioni capofila delle aree
sanita' e affari finanziari, nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti delle regioni e province autonome; di una
ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome; dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali; della Segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; della
Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le regioni, prima della
convocazione, sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla regione
interessata.
3. Il Tavolo tecnico: entro il 30 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, fornisce alle regioni
le indicazioni relative alla documentazione necessaria per
la verifica degli adempimenti, che le stesse devono
produrre entro il successivo 30 maggio; effettua una
valutazione del risultato di gestione, a partire dalle
risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il
proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a
quello di riferimento; si avvale delle risultanze del
Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli
aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'Allegato
1, al Punto 2, lettere c), e), f), g), h), e agli
adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della
presente intesa; riferisce sull'esito delle verifiche al
Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30
settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Riferisce, altresi', al tavolo politico su eventuali
posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni
riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola
regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.
4. Il Tavolo politico e' composto: per il Governo, dal
Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal
Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli
affari regionali o suo delegato; per le regioni, da una
delegazione politica della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome, guidata dal Presidente o
suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
della legge n. 311 del 2004.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16
gennaio 2003, n. 3), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art.2 (Trasformazione degli Istituti in Fondazioni). -
1. Su istanza della regione in cui l'Istituto ha la sede
prevalente di attivita' clinica e di ricerca, con decreto
adottato dal Ministro della salute, gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16
gennaio 2003, n. 3, ferma restandone la natura pubblica,
possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo
nazionale aventi le finalita' di cui all'art. 1, aperte
alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e
sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti
trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS.
2. Sono enti fondatori il Ministero della salute, la
regione ed il comune in cui l'Istituto da trasformare ha la
sede effettiva di attivita' e, quando siano presenti, i
soggetti rappresentativi degli interessi originari. Altri
enti pubblici e soggetti privati, che condividano gli scopi
della fondazione ed intendano contribuire al loro
raggiungimento, possono aderire in qualita' di
partecipanti, purche' in assenza di conflitto di interessi:
gli statuti, in conformita' al presente decreto
legislativo, disciplinano le modalita' e le condizioni
della loro partecipazione, ivi compreso l'apporto
patrimoniale loro richiesto all'atto della adesione e le
modalita' di rappresentanza nel consiglio di
amministrazione.
3. Le Fondazioni IRCCS hanno durata illimitata. Ad esse
sono trasferiti, in assenza di oneri, i rapporti attivi e
passivi, il patrimonio mobiliare e immobiliare ed il
personale degli Istituti trasformati.
4. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 288 del 2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art.5 (Istituti non trasformati). - 1. Con atto di
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni",
sono disciplinate le modalita' di organizzazione, di
gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni,
nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di
indirizzo e controllo da quelle di gestione e di
attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche
esigenze riconducibili alla attivita' di ricerca e alla
partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza
assistenziale, prevedendo altresi' che il direttore
scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal
Ministro della salute, sentito il Presidente della regione
interessata.
1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del
consiglio di amministrazione dell'Istituto "Giannina
Gaslini" di Genova, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269».
- Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta
fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.».



 
(( Art. 1-bis

Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: «L'adozione delle iniziative» fino a: «e agli ambiti» sono sostituite dalle seguenti: «L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra' essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di
attivita' libero-professionale intramuraria e altre norme
in materia sanitaria), con la modifica apportata dalla
presente legge al comma 2:
«1 (Attivita' libero-professionale intramuraria). - 1.
Per garantire l'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assumono le piu' idonee
iniziative volte ad assicurare gli interventi di
ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere
universitarie, i policlinici universitari a gestione
diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per
rendere disponibili i locali destinati a tale attivita'.
2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra'
essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31
gennaio 2010 negli ambiti in cui non siano ancora state
adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a
quanto disposto dal comma 2 dell'art. 22-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
continuano ad applicarsi i provvedimenti gia' adottati per
assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale
intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano procedono
all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad
assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali
delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti
disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al
regime ordinario del sistema dell'attivita'
libero-professionale intramuraria della dirigenza
sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale e del personale universitario di cui all'art. 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.».



 
(( Art. 1-ter

Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31
1. L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' abrogato. ))
 
Art. 2.

Disposizioni di salvaguardia degli equilibri
di bilancio degli enti locali
1. Per l'anno 2008 conservano validita' i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio.
4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilita' interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.
7. La certificazione di cui al comma 6 e' trasmessa, per la verifica della veridicita', alla Corte dei conti, che a tale fine puo' avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.
8. In sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalita' di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 39 e 46 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria.):
«39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si
prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.».
«46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si
prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.».
- Si riporta il testo degli articoli 179 e 186 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art.179 (Accertamento). - 1. L'accertamento costituisce
la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale,
sulla base di idonea documentazione, viene verificata la
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo
giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma
da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di
emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per
legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti
dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di
quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a
seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di
carico;
c) per le entrate relative a partite compensative delle
spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo
impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o
variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o
atti amministrativi specifici.
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene
accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio
finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai
fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i
tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilita'
dell'ente.».
«186 (Risultato contabile di amministrazione). - 1. Il
risultato contabile di amministrazione e' accertato con
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso
ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e
diminuito dei residui passivi.».
- Si riporta il testo del comma 32 dell'art. 77-bis del
citato decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.133 del 2008:
«32. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 4, del
citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30
aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno
la certificazione del mancato gettito accertato, secondo
modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.».



 
(( Art. 2-bis

Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle
comunita' montane disciolte
1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunita' montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali gia' erogati alle comunita' montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
«16. Il fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e' ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e
di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 76 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con
modificazioni dalla legge n.133 del 2008:
«6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti
erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione
si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita'
che si trovano ad una altitudine media inferiore a
settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.
All'attuazione del presente comma si provvede con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».



 
(( Art. 2-ter

Disposizioni in materia di regime fiscale
dei carburanti per autotrazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, e' attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.
2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali puo' essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.
3. La compartecipazione di cui al comma 1 e' attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalita' del presente articolo.
5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 e' abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
6. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
 
(( Art. 2-quater

Disposizioni per gli enti locali
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009.
4. All'articolo 160, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali; ».
5. All'articolo 161, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario».
6. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 151, comma 7, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
b) all'articolo 226, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni»;
c) all'articolo 227, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
d) all'articolo 233, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni».
7. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se gia' presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonche' asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito con
modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n.26 (Proroga di
termini.):
«1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.140».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 della
citata legge n. 244 del 2007:
«2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore
di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'art. 1, comma 696, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.».
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'art.
1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
prorogate per l'anno 2008».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 31 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
- legge finanziaria 2003:
«8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo
stesso anno 2003 e' istituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
per cento del riscosso in conto competenza affluito al
bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate
derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 160 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi
inclusi i quadri riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli
contabili di entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i modelli relativi al conto del bilancio e la
tabella dei parametri gestionali;
f) i modelli relativi al conto economico ed al
prospetto di conciliazione;
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte
degli agenti contabili di cui all'art. 227.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 161 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite
certificazioni sui principali dati del bilancio di
previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate
dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e
dall'organo di revisione economico-finanziario.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 151 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 226 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi
dell'art. 93, rende all'ente locale il conto della propria
gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60
giorni dall'approvazione del rendiconto.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 227 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come
modificato dalla presente legge.
«2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato
all'organo regionale di controllo ai sensi e con le
modalita' di cui all'art. 133.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 233 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di
beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2,
rendono il conto della propria gestione all'ente locale il
quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale
della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del
rendiconto.».
- Il comma 4 dell'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197
(Determinazione delle rendite catastali e conseguenti
trasferimenti erariali ai comuni.), reca:
«4. La perdita del gettito dell'I.C.I. e' calcolata in
riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria
delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma
1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificata la minore
entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite
degli uffici territoriali del Governo, apposita
dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al
presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo
del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D a causa della
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali
secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici
territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla
scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali - Direzione centrale della finanza
locale.».



 
Art. 3.

(( Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche
rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali
1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle modalita' di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica». ))
 
Art. 4.

Proroga di termini per gli enti locali
1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2009».
(( 1-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «disciplinare entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinare entro il 31 dicembre 2009» e le parole: «entro la predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 2 della
citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«28. Ai fini della semplificazione della varieta' e
della diversita' delle forme associative comunali e del
processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi,
delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione
comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma
associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli
31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le
disposizioni di legge in materia di organizzazione e
gestione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2009, se
permane l'adesione multipla ogni atto adottato
dall'associazione tra comuni e' nullo ed e', altresi',
nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento
di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.
Il presente comma non si applica per l'adesione delle
amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi
obbligatori da leggi nazionali e regionali.».
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 26 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di
disciplinare entro il 31 dicembre 2009 la situazione
gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto
capitale gia' erogati per la realizzazione del mercato
stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27
dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono
confermati in favore del comune medesimo, proprietario
dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la data
del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di
destinazione e di inalienabilita' previsti per le opere
finanziate ai sensi delle richiamate leggi.».



 
Art. 5.

Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30
settembre 2008
1. Al comune di Roma e' assegnato un contributo ordinario di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.
2. Alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
3. Le risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere utilizzate anche per le finalita' di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonche', al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo (( di cui al comma 2 )). In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalita' previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 78 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133:
«8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 63 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133:
«10. Al fine di garantire le necessarie risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti
per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi
del personale delle amministrazioni statali nonche' per
l'attuazione delle misure di cui all'art. 78, il Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500
milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro
per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi'
incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008,
sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle
modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del
presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro
per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7
milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e
2011.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della citata legge n.
289 del 2002:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (omissis).
12. (omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
«Art.119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».



 
(( Art. 5-bis

Interventi vari in materia di spesa
1. Per il funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, degli importi indicati nell'elenco medesimo. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 190 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica.):
«190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del
lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta'
sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito
un organismo di controllo.».



 
Art. 6.

Disposizioni finanziarie e finali
(( 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro, per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. ))

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 61 della citata legge n. 289
del 2002 si veda nei riferimenti normativi all'art.5.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica.):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 reca: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004.».
«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare.».



 
Art. 7.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
(( Elenco n. 1 (Articolo 5-bis) ))

----> Vedere a pag. 49 <----
 
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