Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14020-XV.J(4667), del 4 novembre 2008 i manufatti esplosivi denominati: «Pirotecnica Teanese 400 R (d.f.: bengala magnum rosso» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 A (d.f.: bengala magnum arancio» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 B (d.f.: bengala magnum bianco» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 BL (d.f.: bengala magnum blu» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 L (d.f.: bengala magnum lemon» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 P (d.f.: bengala magnum rosa» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 V (d.f.: bengala magnum verde» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 NB (d.f.: bengala magnum navy bianco» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 NVI (d.f.: bengala magnum navy viola» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 NG (d.f.: bengala magnum navy giallo» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 NR (d.f.: bengala magnum navy rosso» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 NL (d.f.: bengala magnum navy lemon» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 NV (d.f.: bengala magnum navy verde» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 NBL (d.f.: bengala magnum navy blu» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 G (d.f.: bengala magnum giallo» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 VI (d.f.: bengala magnum viola» (massa attiva g 1204,00); «Pirotecnica Teanese 400 NA (d.f.: bengala magnum navy arancio» (massa attiva g 1204,00); sono riconosciuti su istanza del sig. Mottola Angelo - titolare di deposito esplosivi di IV e V categoria in Teano (CE) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3504-XV.J(4944), del 4 novembre 2008 i manufatti esplosivi denominati: «Spoletta 1 DMG» (massa attiva g 2,00); «Spoletta 1,5 DMG» (massa attiva g 2,50); «Spoletta 2 DMG» (massa attiva g 3,00); «Spoletta ,5 DMG» (massa attiva g 3,50); sono riconosciuti, su istanza del Sig. Giuseppe Di Marco, titolare della licenza per la fabbricazione e la vendita di fuochi artificiali, con esercizio sito in Teramo - Loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo B dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4364.XVJ(4963) del 4 novembre 2008, il manufatto esplosivo denominato: «Segnale pirotecnico fumogeno per uso subacqueo, da 100g.» (massa attiva g 101,00), e' riconosciuto, su istanza del Sig. Desogus Giancarlo, titolare della licenza di P.S. dello stabilimento di Domusnovas - Loc. Matt'e' Conti (CI), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria Gruppo A dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica. |