Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2008 |
Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza di un incendio che ha interessato il teatro Vaccaj il giorno 29 luglio 2008. (Ordinanza n. 3717). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che il giorno 28 luglio 2008 neI territorio del comune di Tolentino si e' verificato un incendio di vaste proporzioni che ha interessato il teatro Nicola Vaccaj, risalente alla fine del diciottesimo secolo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Tolentino, in conseguenza di un incendio che ha interessato il teatro Vaccaj in data 29 luglio 2008; Considerato che il predetto evento ha provocato ingenti danni, in quanto le fiamme hanno completamente distrutto il tetto ed il timpano, nonche' il palcoscenico e le attrezzature sceniche, compromettendo altresi' gli arredi ed alcuni preziosi affreschi, con conseguente grave pregiudizio per il patrimonio culturale ed artistico nazionale; Considerato che sussiste l'ineludibile esigenza di procedere all'immediato avvio di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare il totale recupero funzionale della predetta struttura teatrale; Ritenuto quindi necessario procedere all'espletamento delle predette iniziative mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Acquisita l'intesa della regione Marche; Dispone:
Art. 1. 1. Il presidente della regione Marche e' nominato commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza conseguente all'incendio del teatro Vaccaj di Tolentino e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008 citato in premessa. 2. Il Commissario delegato provvede, in particolare: a) all'adozione urgente delle misure necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; b) all'espletamento delle iniziative finalizzate al recupero della funzionalita' del Teatro Vaccaj, ed, in via generale, alla riduzione in pristino di tutti i beni interessati dall'evento in rassegna; c) ad assicurare la prosecuzione delle attivita' teatrali mediante il reperimento di altro spazio idoneo nelle more del completamento degli interventi di cui alla lettera b). 3. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale, in qualita' di soggetto attuatore, del direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche. |
| Art. 2. 1. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi degli Uffici tecnici ed amministrativi della regione Marche, degli organismi costituiti ai sensi dell'art. 14, comma 14 deI decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 6, del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 2668 deI 28 settembre 1997 ed all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 6/1998, nonche' della collaborazione della provincia di Macerata, del comune di Tolentino, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e delle altre amministrazioni dello Stato o ad altri Enti pubblici competenti nelle materie di interesse della presente ordinanza. 2. Il commissario delegato e' autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da personale appartenente a pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, sino ad un massimo di tre unita'. Le amministrazioni di appartenenza rendono disponibile il personale individuato entro 15 giorni dalla data di richiesta da parte del commissario delegato in deroga alla normativa vigente. 3. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale in rassegna, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la regione Marche, la provincia di Macerata ed il comune di Tolentino sono autorizzati a corrispondere al proprio personale impiegato nelle iniziative di cui alla presente ordinanza compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite di cinquanta ore mensili pro-capite, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, e di pubblica utilita', il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5. 2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 3, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. |
| Art. 4. 1. Per assicurare il necessario supporto giuridico e tecnico al Commissario delegato rispetto alle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, e' istituita una Commissione generale di indirizzo, presieduta dal Commissario delegato e composta da sei componenti designati, rispettivamente, dal comune di Tolentino, dalla provincia di Macerata, dalla regione Marche, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Direzione regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e dalla Direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alle riunioni della Commissione possono di volta in volta essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre Amministrazioni od Enti interessati. |
| Art. 5. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e stilla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sottoelencati disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76 e 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e successive modifiche ed integrazioni; decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. |
| Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con un primo stanziamento pari ad euro 2 milioni a valere sul Fondo di protezione civile, che sara' reintegrato dal Ministero dell'economia e delle finanze dietro presentazione del rendiconto contabile, nonche' sulle ulteriori risorse rivenienti, rispettivamente, dal bilancio della regione Marche in deroga alle disposizioni normative regionali, da contratti di sponsorizzazione, da indennizzi erogati sulla base di polizze assicurative stipulate per il rischio incendio, e su ulteriori finanziamenti destinati per la finalita' di cui alla presente ordinanza da altre amministrazioni pubbliche. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato. |
| Art. 7. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 2008 Il Presidente: Berlusconi |
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