Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO' »
DECRETO RETTORALE 15 novembre 2008
Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto il D.M. 22.12.2006 prot. n. 472 recante in rubrica "Statizzazione dell'Universita' degli Studi di Urbino 'Carlo Bo'" ed in particolare l'art. 2, comma 2;
vista la corrispondenza intercorsa con il MIUR in ordine alla procedura per l'adozione dello Statuto di autonomia;
visto il D.R. n. 628 del 20 luglio 1999 di emanazione dello Statuto dell'Universita' e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 7;
vista la Legge 16.5.1989, n. 168;
viste le disposizioni legislative e normative riguardanti le Universita';
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 21 luglio 2008 di approvazione del testo dello Statuto;
vista la deliberazione del Senato Accademico n. 121 del 10 luglio 2008 di proposta delle modificazioni dello Statuto, sentite le Facolta';
ritenuto che le modificazioni riguardano l'adeguamento normativo alla trasformazione dell'ente in Universita' statale, la partecipazione piu' incisiva di tutte le componenti al governo dell'Universita' e il maggior coinvolgimento del territorio nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;
vista la lettera Raccomandata prot. n. 11984 del 28 luglio 2008 di trasmissione del testo dello Statuto di autonomia dell'Universita' al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
ritenuto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca non ha comunicato la formulazione di rilievi o osservazioni sul testo dello Statuto di autonomia trasmesso;
ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello Statuto di autonomia della Universita';

DECRETA

1. E' emanato lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Urbino "Carlo Bo" nel testo sottoriportato:

STATUTO DI AUTONOMIA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"

Art. 1- Principi generali

1. L'Universita' degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e' istituzione pubblica, ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato; ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.
2. Ai fini del presente Statuto per "Universita'" si intende la <<Universita' degli Studi di Urbino "Carlo Bo">>.
3. I fini primari dell'Universita' sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, la formazione dei docenti, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la formazione permanente e ricorrente, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella societa' nonche', nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo socio - economico - culturale del territorio.
4. L'Universita', per assolvere ai propri compiti formativi, promuove e sostiene attivita' di orientamento e di assistenza didattica agli studenti nonche' iniziative atte a favorirne l'inserimento al lavoro.
5. Per il conseguimento delle proprie finalita' promuove forme di consultazione periodica e collaborazione con Enti di cultura e di ricerca e con Istituzioni ed aziende pubbliche e private, locali, nazionali ed internazionali.
6. Quale espressione della sua vocazione internazionale, favorisce gli scambi culturali, la mobilita' dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei loro curricula didattici, secondo la normativa stabilita dagli organismi didattici competenti.
7. Garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
8. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari a realizzare il diritto allo studio degli studenti disabili.
 
Art. 2 - Liberta' di ricerca e di insegnamento

1. L'Universita' promuove e svolge anche con propri specifici finanziamenti le attivita' di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e la stretta connessione con l'attivita' didattica; garantisce l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca; favorisce inoltre l'accesso del singolo studioso e delle strutture di ricerca ai finanziamenti esterni e all'utilizzazione di attrezzature e servizi e la diffusione dei risultati nel rispetto delle esigenze di tutti.
2. L'Universita' garantisce liberta' di insegnamento ai singoli docenti nonche' autonomia alle strutture didattiche.
 
Art. 3 - Attivita' didattiche

1. L'Universita', nel rispetto della normativa vigente, della liberta' di insegnamento dei professori e dei ricercatori e delle loro specifiche competenze scientifiche, sovrintende, coordina e garantisce il regolare svolgimento delle attivita' didattiche e la piena utilizzazione del personale docente.
2. L'organizzazione dell'attivita' didattica e' riservata, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, all'autonomia delle relative strutture.
3. Il personale docente e' tenuto ad adempiere con regolarita' ed assiduita' ai propri compiti istituzionali, a quelli che gli vengono di volta in volta conferiti con specifiche delibere degli organi competenti, nonche' a partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo Statuto e istituite dagli organi e dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.
 
Art. 4 - Diritto allo studio

1. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. Promuove e favorisce inoltre tutte le iniziative volte a migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale, la loro mobilita' e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilita' offerte dalla normativa vigente.
2. Promuove e favorisce, inoltre, tutte le condizioni necessarie a realizzare la piena integrazione degli studenti disabili dell'Ateneo, la loro formazione culturale, la loro mobilita' e il loro inserimento nel mondo del lavoro, cercando di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle finalita' di cui al presente comma.
 
Art. 5 - Principi relativi all'attivita' amministrativa e gestionale

1. L'Universita' ispira la propria attivita' amministrativa e gestionale ai principi di: a) programmazione e controllo di gestione; b) pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni; c) semplicita', efficienza e snellimento delle procedure; d) responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni e controllo della regolarita'
degli atti; e) attribuzione ai dirigenti, e nei casi previsti ai responsabili di struttura, dei compiti di attuazione e gestione.
2. Le funzioni dei soggetti responsabili del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati con apposito regolamento.
 
Art. 6 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da entrate proprie e da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici, nonche' da erogazioni e contributi di persone fisiche e soggetti pubblici e privati.
2. Le entrate proprie sono costituite dalla contribuzione studentesca, da proventi conseguenti a prestazioni, da contratti e contributi di ricerca nonche' da redditi patrimoniali.
 
Art. 7 - Statuto

1. Lo Statuto e' espressione fondamentale della liberta' e dell'autonomia dell'Universita' in conformita' ai principi dell'art. 33 della Costituzione, cosi' come attuati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, sentite le Facolta', i Dipartimenti e il Consiglio degli Studenti, sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Lo Statuto e le sue modifiche sono emanati dal Rettore con proprio decreto.
3. Le modifiche possono essere proposte dagli Organi di Governo dell'Universita', dalle Facolta' o dai Dipartimenti.
4. Lo Statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che non sia diversamente stabilito.
 
Art. 8 - Regolamenti

1. L'organizzazione dell'Universita' viene disciplinata dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. L'organizzazione e' altresi' disciplinata dai Regolamenti concernenti il funzionamento delle singole strutture didattiche e di ricerca, dal Regolamento Studenti e da ogni altro Regolamento di Ateneo adottato in base a disposizioni legislative e normative.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Universita' e dei centri di servizio di Ateneo, nonche' le procedure di individuazione e di elezione degli organi dell'Universita', delle strutture didattiche e di ricerca e delle rappresentanze in esso presenti non specificamente disciplinate dallo Statuto. E' approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, le Facolta', i Dipartimenti e il Consiglio degli Studenti.
3. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli aventi valore legale, riconoscendo alle Facolta' i poteri necessari alla realizzazione della propria autonomia didattica; stabilisce altresi' le modalita' per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di specializzazione, dei corsi di Alta formazione, delle Scuole di Dottorato, dei corsi di perfezionamento e di altre iniziative didattiche e di ogni ulteriore attivita' formativa. E' approvato dal Senato Accademico, sentite le Facolta' e il Consiglio degli Studenti.
4. Il Regolamento di Amministrazione e Contabilita' disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, nonche' l'attivita' negoziale dell'Ateneo. E' approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i Dipartimenti.
5. Il Regolamento Studenti disciplina i diritti ed i doveri degli studenti e delle loro rappresentanze nonche' le modalita' per la collaborazione a tempo parziale degli studenti previste nell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e per la gestione delle attivita' culturali sportive e del tempo libero. E' approvato dal Senato Accademico sentiti le Facolta' e il Consiglio degli Studenti.
6. I Regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca sono approvati dalle relative strutture ed emanati dal Rettore con proprio decreto, previa deliberazione del Senato Accademico in ordine alla conformita' con i Regolamenti di Ateneo. I Regolamenti delle strutture conformi allo schema-tipo approvato dal Senato Accademico sono emanati direttamente dal Rettore con proprio decreto.
7. Gli altri Regolamenti sono approvati dal Senato Accademico o, se relativi alle attivita' gestionali, dal Consiglio di Amministrazione.
8. Tutti i Regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante e sono emanati con decreto del Rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo dell'Universita' salvo che non sia diversamente stabilito.
 
Art. 9 - Strutture didattiche e di ricerca

1. Le strutture didattiche sono le Facolta', che si articolano in corsi di studio, nonche' le Scuole di dottorato e le Scuole di specializzazione. Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti. Le strutture didattiche e le strutture di ricerca dell'Ateneo si coordinano nelle seguenti tre macro-aree: Scientifica (S.), Giuridico-Economico-Politico-Sociale (G.E.P.S.) e Umanistica (U.).
2. Al fine di garantire un efficace coordinamento fra attivita' di didattica e di ricerca, le Facolta' ed i Dipartimenti promuoveranno ogni utile forma di collaborazione nella gestione della attivita' dei singoli corsi di studio.
 
Art. 10 - Facolta'

1. Le Facolta' dell'Ateneo sono quelle individuate in allegato al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le Facolta' hanno il compito primario di promuovere, organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esse afferiscono.
3. Esse sono sede di coordinamento di tutte le attivita' didattiche e formative.
4. Sono di competenza delle Facolta':
a) l'adozione del proprio Regolamento di funzionamento;
b) la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la verifica dello svolgimento delle attivita' didattiche e la promozione di attivita' scientifiche;
c) la specifica destinazione delle risorse assegnate;
d) l'approvazione della relazione annuale sull'attivita' didattica da trasmettere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
e) l'attribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori e ai ricercatori;
f) la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
g) le determinazioni in ordine all'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professori di ruolo e dei ricercatori secondo le norme vigenti previa acquisizione del parere del Dipartimento interessato;
h) rilasciare il prescritto nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di incarichi didattici conferiti da altri soggetti e per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca. Esprimere il parere sugli incarichi didattici attribuiti dalle altre Facolta' dell'Ateneo;
i) le proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
l) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
 
Art. 11 - Preside

1. Il Preside rappresenta la Facolta', convoca e presiede il Consiglio di Facolta' e ne attua le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attivita' didattiche che fanno capo alla Facolta'.
2. Spetta in particolare al Preside:
a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla Facolta' esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
b) presentare al Rettore una relazione annuale sull'andamento delle attivita' didattiche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei corsi di studio; c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia della Facolta' con regime di impegno a tempo pieno ovvero che al momento dell'elezione opti per il regime di tempo pieno.
4. Il Preside e' eletto in apposita seduta del Consiglio di Facolta', nella composizione prevista dall'art. 12 - comma 1 - dello Statuto, convocata dal Preside almeno 15 giorni prima dell'inizio del nuovo anno accademico e presieduta dal Decano. E' nominato con decreto del Rettore. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima e nella seconda votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella terza votazione. Nel caso di mancata elezione, nella successiva seduta, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
5. Il Preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente solo una volta. Una ulteriore rielezione e' possibile non prima di un intervallo di sei anni. La carica di Preside e' incompatibile con quella di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di Presidente di corso di studio, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.
6. Il Preside puo' delegare specifiche funzioni ad altri professori di ruolo della Facolta'.
 
Art. 12 - Consiglio di Facolta'

1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta', dai ricercatori di ruolo e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, da una rappresentanza degli studenti non inferiore a due e non superiore a cinque, secondo le percentuali stabilite nel Regolamento e da due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti.
2. Partecipano, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Facolta' i professori emeriti e onorari della Facolta' ed i titolari di insegnamento di corsi ufficiali, sempre che non facciano parte di altro Consiglio di Facolta'.
3. Le procedure di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
 
Art. 13 - Consiglio di corso di studio

1. I Consigli dei corsi di studio, di classe o di interclasse sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti, a norma del Regolamento di funzionamento di Facolta', al corso di studio, dagli studenti del corso di studio eletti come rappresentanti in Consiglio di Facolta' o da una rappresentanza di studenti del corso di studio, secondo modalita' definite dal Regolamento di funzionamento di Facolta'. Tale Regolamento dovra' prevedere altresi' la partecipazione ai Consigli di Corso di studio di una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.
2. Il Presidente del Consiglio di corso di studio viene eletto dal Consiglio stesso fra i Professori ordinari della Facolta' che ne fanno parte, secondo modalita' definite dal Regolamento della Facolta' stessa. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente solo una volta.
3. I Consigli dei corsi di studio hanno il compito di formulare proposte e coordinare le attivita' didattiche, di approvare i piani di studio ove ne sia consentita l'adozione e svolgono ogni altro compito previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e di Facolta'.
 
Art. 14 - Commissione didattica paritetica

1. In ogni Facolta' e' istituita la Commissione paritetica per la didattica, composta da docenti e studenti.
2. La composizione numerica e la durata in carica della Commissione sono stabilite dal Regolamento di Facolta'. I docenti membri della Commissione sono individuati dal Consiglio di Facolta' e la Commissione e' nominata con provvedimento del Preside.
3. La Commissione esprime il parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche. Altri compiti possono essere assegnati dal Regolamento di Facolta'.
 
Art. 15 - Formazione post lauream

1. L'Universita' promuove e organizza la formazione post lauream sia nel campo della ricerca sia ai fini delle professioni e favorisce la formazione continua e l'aggiornamento dei laureati, anche attraverso proprie istituzioni dedicate a tali fini.
 
Art. 16 - Dottorati di ricerca

1. L'Universita', eventualmente anche consorziandosi con altri Atenei, istituisce corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento con il Regolamento Didattico di Ateneo.
2. L'attuazione delle proposte dei competenti organi di Ateneo per l'istituzione dei corsi di dottorato e' subordinata alla disponibilita' delle risorse necessarie al loro funzionamento.
 
Art. 17 - Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca

1. L'Universita' istituisce Scuole di specializzazione che svolgono corsi di studio successivi alla laurea, finalizzati alla formazione di specialisti in settori professionali determinati e rilasciano diplomi di specializzazione.
2. Alla istituzione delle Scuole provvede il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Facolta' interessate avuto riguardo alla disponibilita' delle risorse necessarie per il loro funzionamento.
3. Sono organi delle Scuole di specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.
4. Il Direttore e' nominato dai Consigli delle Facolta' interessate, tra i professori di ruolo di una delle Facolta' dell'Universita', salvo che la legge non disponga diversamente. Dura in carica tre anni e puo' essere nominato consecutivamente solo una volta.
5. Il Direttore:
a) rappresenta la Scuola;
b) convoca il Consiglio della Scuola e lo presiede;
c) ha, nell'ambito della Scuola, le funzioni del Presidente dei Consigli di corso di studio e svolge le altre funzioni previste dallo Statuto della Scuola.
6. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i professori e ricercatori della Scuola stessa, compresi gli eventuali professori a contratto, nonche' da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dall'ordinamento di ciascuna Scuola.
7. L'Universita' puo' istituire Scuole di dottorato di ricerca la cui disciplina e' dettata nel Regolamento Didattico di Ateneo.
 
Art. 18 - Altre strutture didattiche

1. Le modalita' per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento e di altre strutture ed iniziative didattiche sono contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo.
 
Art. 19 - Dipartimenti

1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa che promuove e coordina l'attivita' di ricerca di uno o piu' settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' e metodo, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo docente.
2. Al Dipartimento afferiscono, a domanda, i Professori e i Ricercatori di ruolo, gli Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento e i docenti a contratto a tempo determinato dell'Ateneo. Il personale tecnico-amministrativo e' assegnato con provvedimento del Direttore Amministrativo. Ne fanno parte inoltre i dottorandi di ricerca e vi operano i borsisti e i titolari di assegni o contratti di ricerca attivati dalla medesima struttura.
3. La costituzione del Dipartimento e' deliberata dal Senato Accademico acquisita la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, competente per la parte relativa all'impatto finanziario e organizzativo. Il procedimento e' avviato su proposta dei Professori e Ricercatori che devono essere in numero almeno pari a n. 20 unita' di Professori e Ricercatori di ruolo in servizio alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente.
4. La proposta di costituzione deve contenere il progetto scientifico e deve indicare le risorse necessarie occorrenti.
5. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio
b) il Direttore
c) la Giunta.
6. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, contabile e contrattuale secondo il regime fissato dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. Il Dipartimento puo' prevedere, su approvazione del Consiglio di Dipartimento, la costituzione di eventuali Sezioni che non possono avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile ne' organi di governo propri.
7. Il funzionamento del Dipartimento e' disciplinato da apposito Regolamento adottato dal Consiglio sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato Accademico. Il Regolamento e' emanato con Decreto del Rettore.
 
Art. 20 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo cui sono affidati i compiti di gestione nonche' di programmazione e sviluppo dell'attivita' del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:
a) approva il Regolamento di Dipartimento;
b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le relative relazioni allegate;
c) delibera sulle richieste di afferenza dei Professori e dei Ricercatori;
d) esprime parere non vincolante sulle chiamate, anche secondo la procedura per trasferimento, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza. La composizione del Consiglio in questi casi e' determinata con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di deliberazioni riguardanti le componenti di personale docente;
e) delibera sui contratti di ricerca e consulenza;
f) elegge, nel suo seno, il Direttore e la Giunta;
g) approva il piano annuale della ricerca;
h) propone l'istituzione dei corsi di Dottorati di Ricerca nei settori di propria pertinenza;
i) delibera su ogni altra questione demandata per legge, Statuto o Regolamento.
3. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da: a) il Direttore;
b) i Professori e i Ricercatori di ruolo e a tempo determinato e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento dell'Ateneo afferenti;
c) il segretario amministrativo;
d) una rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca e del personale tecnico-amministrativo assegnato nelle misure e per la durata stabilite nello schema-tipo del Regolamento di funzionamento.
 
Art. 21 - Direttore del Dipartimento e Giunta

1. Il Direttore del Dipartimento e' un Professore di prima fascia dell'Universita' afferente al Dipartimento con regime di impegno a tempo pieno ovvero in caso di motivata indisponibilita' dei professori di prima fascia un Professore Associato afferente al Dipartimento sempre con regime di impegno a tempo pieno.
2. Il Direttore e' eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata e presieduta dal Decano. E' eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima e nella seconda votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella terza votazione. Nel caso di mancata elezione nella seduta successiva si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
3. Il Direttore e' nominato con provvedimento del Rettore.
4. Il Direttore dura in carica un triennio e puo' essere rieletto consecutivamente solo una volta. La carica di Direttore e' incompatibile con quella di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di Preside di Facolta', di Presidente di corso di studio, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.
5. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, attua le deliberazioni dei predetti organi collegiali, predispone il bilancio preventivo e svolge tutti gli altri compiti demandati dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nelle sue funzioni. La composizione e la durata in carica della Giunta sono disciplinati nello schema-tipo del Regolamento di funzionamento.
 
Art. 22 - Attivazione e disattivazione

1. La proposta di costituzione del Dipartimento deve essere presentata entro il 30 Settembre.
2. L'attivazione del Dipartimento avviene dal 1 Gennaio dell'anno successivo alla presentazione della proposta.
3. L'Universita' promuove la costituzione dei Dipartimenti. A tal fine il Consiglio di Amministrazione puo' programmare il numero di Dipartimenti da costituire ogni anno.
4. I Professori, i Ricercatori e gli Assistenti del ruolo a esaurimento afferiscono in via esclusiva a un Dipartimento.
5. Il Dipartimento e' disattivato:
- quando, per qualsiasi motivo, non se ne puo' garantire il regolare funzionamento;
- quando lo delibera il Consiglio con una maggioranza di 2/3 dei componenti;
- quando il numero dei componenti e' inferiore al numero minimo di cui ai precedenti articoli per due anni accademici.
6. La disattivazione, ivi compresa la assegnazione del patrimonio ad altra struttura, e' disciplinata nel Regolamento Generale di Ateneo.
 
Art. 23 - Centri

1. I Dipartimenti possono proporre la costituzione di Centri di ricerca indicando il progetto specifico di ricerca, il personale, i fondi ed i locali assegnati ed infine, nel caso di Centri Interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza.
2. La costituzione del Centro e' deliberata dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Le modalita' di funzionamento e la durata del Centro sono stabiliti nel Regolamento Generale d'Ateneo.
4. Apposita norma del Regolamento Generale di Ateneo disciplinera' i Centri attualmente attivati prevedendone la soppressione o l'afferenza ad un Dipartimento.
 
Art. 24 - Organi di governo dell'Universita'

1. Gli organi di governo dell'Universita' sono il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
 
Art. 25 - Rettore

1. Il Rettore, che rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge:
a) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, ne coordina le iniziative, svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti degli stessi, cura l'esecuzione delle loro deliberazioni;
b) vigila, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Universita', promuovendo, in particolare, l'adozione di misure organizzative atte a garantire l'individuazione delle specifiche responsabilita';
c) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca del personale docente nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui al Titolo I del presente Statuto;
d) esercita l'autorita' disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
e) stipula i contratti e le convenzioni tra Universita' e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati, salvo le specifiche competenze riservate al Direttore Amministrativo ed ai Dirigenti, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilita';
f) emana lo Statuto, i Regolamenti e le loro modificazioni ed integrazioni;
g) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;
h) invia al competente Ministro le relazioni previste dalla legge;
i) convoca il Tavolo di consultazione almeno due volte l'anno o su richiesta di 2/3 dei suoi componenti;
l) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dai vigenti ordinamenti universitari, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Rettore, in caso di necessita' ed urgenza, puo' assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
3. Il Rettore designa un Pro-Rettore Vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione. Il Pro-Rettore Vicario e' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto.
4. Il Rettore puo' avvalersi di altri Pro-Rettori e delegati da lui scelti fra i professori di ruolo. Essi sono nominati con decreto rettorale nel quale sono specificati i compiti ed i settori di competenza e, relativamente ai compiti loro attribuiti, rispondono del loro operato direttamente al Rettore.
5. Le funzioni di Pro-Rettore cessano contestualmente alla cessazione o interruzione di quelle del Rettore. Il Pro-Rettore Vicario, in caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, assume interinalmente, per l'ordinaria amministrazione, le funzioni di Rettore. In caso di indisponibilita' dello stesso Pro-Rettore Vicario le funzioni sono svolte dal Decano.
6. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' con regime di impegno a tempo pieno o che opti in caso di elezione per detto regime; dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente solo una volta. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo con voto pesato in modo che rappresenti il 48% dei voti espressi;
b) ai ricercatori di ruolo e agli assistenti del ruolo ad esaurimento con voto pesato in modo che rappresenti il 24% dei voti espressi;
c) al personale tecnico-amministrativo con voto pesato in modo che rappresenti il 18% dei voti espressi;
d) agli studenti nel Consiglio degli studenti con voto pesato in modo che rappresenti il 10% dei voti espressi.
Se i votanti di una o piu' delle componenti indicate nelle precedenti lettere sono meno della meta' degli aventi diritto, il peso corrispondente verra' dimezzato e sara' distribuito in proporzione alle altre componenti.
7. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita', almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. Esse devono svolgersi tra il 15 maggio ed il 30 giugno precedenti la data di cessazione del mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione.
8. Il Rettore nelle prime tre votazioni e' eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi, ricalcolati in base ai pesi definiti al comma 6. La votazione non e' valida se i votanti di almeno tre delle componenti indicate nelle lettere dello stesso comma 6 siano inferiori al 50%. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica.
9. Le votazioni di cui al comma precedente devono aver luogo a distanza di non piu' di dieci giorni l'una dall'altra.
10. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza ed abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, e' proclamato eletto dal Decano, nominato con proprio decreto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina. In tal caso il Rettore resta in carica fino al termine del terzo anno accademico successivo a quello in cui e' entrato in carica.
 
Art. 26 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico e' composto da:
- Rettore;
- Presidi;
- tre rappresentanti dei Dipartimenti, uno per ogni macro-area, eletti tra i Direttori da tutti i componenti i Consigli di Dipartimento;
- tre rappresentanti degli studenti;
- tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Esercita tutte le competenze relative alla programmazione, alla attuazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, fatte salve le specifiche attribuzioni delle singole strutture didattiche e di ricerca ed elabora le proposte per l'indirizzo generale di sviluppo dell'Ateneo.
3. Spetta in particolare al Senato Accademico:
a) determinare i criteri di distribuzione alle Facolta' e ai Dipartimenti delle risorse economiche e finanziarie stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
b) elaborare, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e di ricerca ed approvare, visto il parere del Consiglio di Amministrazione, vincolante per gli aspetti finanziari, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo;
c) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, i Regolamenti di Ateneo di propria competenza;
d) predisporre ed approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attivita' didattica e di ricerca sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli orientamenti proposti dal Rettore;
e) determinare in via esclusiva i criteri per l'assegnazione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e di ricerca e definire, periodicamente, le dotazioni relative ai posti di ruolo delle Facolta' entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione;
f) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;
g) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto dal Rettore;
h) deliberare la ripartizione delle risorse previste nel bilancio di previsione, dal Consiglio di Amministrazione, per le attivita' didattiche e di ricerca;
i) determinare i criteri di partecipazione ai programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
l) formulare proposte per le modifiche di Statuto.
4. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.
5. Alle adunanze del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Pro-Rettore vicario e, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore Amministrativo e, in caso di impedimento, da un funzionario da lui designato.
 
Art. 27 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria dell'Ateneo.
2. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) il Rettore;
b) il Pro-Rettore vicario;
c) il Direttore Amministrativo;
d) il Sindaco pro-tempore del Comune di Urbino;
e) il Presidente pro-tempore della Provincia di Pesaro e Urbino;
f) il Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Marche o un assessore suo delegato;
g) tre membri esterni di elevata qualificazione in ambito culturale, scientifico e amministrativo-gestionale che abbiano consolidati rapporti con il territorio. Sono nominati dal Rettore su proposte avanzate dalle tre macro-aree, sentito il Tavolo di consultazione, con deliberazione del Senato Accademico a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
h) tre rappresentanti degli studenti;
i) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
l) due rappresentanti dei professori di prima fascia, che non rivestano la carica di Preside o di Direttore di Dipartimento;
m) due rappresentanti dei professori di seconda fascia, che non rivestano la carica di Direttore di Dipartimento;
n) due rappresentanti dei ricercatori. Assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione i componenti il Collegio dei Revisori dei conti singolarmente o collegialmente.
3. I componenti di cui alla lettera g) del comma 2 non possono essere dipendenti dell'Universita' di Urbino, ne' possono essere titolari di contratti in corso ne' avere liti pendenti con l'Universita'. Il Regolamento Generale individuera' i criteri specifici.
4. I componenti elettivi sono dichiarati decaduti dalla carica dopo due consecutive assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio.
5. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o piu' componenti, sono tempestivamente avviate le procedure per la loro sostituzione. Nelle more di esse il Consiglio resta validamente costituito.
6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio, a partire dal 1° gennaio.
7. Il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Rettore e, in sua assenza, dal Pro-Rettore vicario, ovvero dal docente di prima fascia piu' anziano in ruolo che ne faccia parte, in caso di assenza anche del Pro-Rettore. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore Amministrativo e, in caso di suo impedimento, da un funzionario da lui designato.
8. Il Consiglio ha competenza generale e programmatoria in materia patrimoniale e finanziaria ed approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale. Esprime il proprio parere, vincolante per gli aspetti finanziari, sul piano pluriennale individuando le risorse materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita'. In linea con il piano pluriennale definisce la dotazione organica del personale tecnico e amministrativo e determina i contributi dovuti dagli studenti. Verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. Determina il trattamento economico del Direttore Amministrativo, fissa l'ammontare delle indennita' di carica e di funzioni. Esercita ogni altra funzione che gli sia devoluta dal presente Statuto e dalla vigente normativa.
9. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Rettore, nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento generale universitario e si riunisce, ordinariamente, ogni bimestre e, in via straordinaria, qualora ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da inserire all'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti.
10. Per la validita' delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
 
Art. 28 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori e' nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica un triennio. Si compone di tre membri, iscritti nel Registro dei Revisori contabili, di cui uno scelto tra i dirigenti o i funzionari del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e uno scelto tra i dirigenti o i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con la delibera di costituzione e' nominato il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio: esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; verifica la regolarita' della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e della tenuta dei libri e delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa.
 
Art. 29 - Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti e' l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti a livello di Ateneo. Le sue attivita' sono disciplinate da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato dal Rettore.
2. Il Consiglio e' organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
a) agli ordinamenti didattici;
b) ai Regolamenti delle attivita' didattiche e degli studenti;
c) all'attuazione del diritto allo studio;
d) all'efficienza dei servizi;
e) alle attivita' di tutorato e di orientamento;
f) ai contributi alle spese per la didattica, richiesti agli studenti.
3. E' organo deliberativo in merito alle attivita' culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali scopi.
4. E' formato dagli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facolta', negli organi di gestione del diritto allo studio. E' presieduto da un Presidente eletto al proprio interno, che rappresenta il Consiglio a tutti gli effetti.
5. L'Universita' fornisce i supporti logistici necessari per il funzionamento.
 
Art. 30 - Comitato etico

1. Per le attivita' di sperimentazione vengono costituiti appositi Comitati etici le cui competenze, composizione e modalita' sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
 
Art. 31 - Nucleo di valutazione interna di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione interna di Ateneo e' nominato dal Rettore, su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare la piu' ampia e differenziata presenza di competenze disciplinari e l'apporto di esperti esterni di alta qualificazione.
2. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette membri e dura in carica tre anni. Il Rettore designa il Presidente. Un apposito regolamento ne fissa le modalita' di funzionamento.
 
Art. 32 - Comitato Pari Opportunita'

1. L'Universita' informa la propria attivita' alla realizzazione delle pari opportunita', anche promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione.
2. Al fine di realizzare le pari opportunita' e di rendere effettivo il divieto di ogni discriminazione, diretta o indiretta, e' istituito un apposito Comitato composto da rappresentanti del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti.
3. La composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.
 
Art. 33 - Tavolo di consultazione

1. Il Tavolo di consultazione ha compiti di informazione, ascolto e consultazione reciproca con il territorio. Esso puo' inoltre avanzare proposte o suggerire iniziative di comune interesse.
2. Ad esso partecipano le Autonomie locali, l'E.R.S.U. di Urbino, le Associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e dei lavoratori. Il Tavolo di consultazione ha facolta', di volta in volta, di invitare figure istituzionali, professionali o realta' associative per particolari approfondimenti.
3. Il Tavolo e' nominato con decreto del Rettore su segnalazione dei rappresentanti degli Enti e Categorie summenzionati. Dura in carica tre anni.
 
Art. 34 - Funzioni di indirizzo

1. Gli organi di governo dell'Ateneo esercitano, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli obiettivi indicati e agli indirizzi impartiti, a tal fine avvalendosi degli uffici di controllo di cui al successivo art. 36.
2. Spetta al Rettore, in particolare, la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e l'adozione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
 
Art. 35 - Funzioni di gestione

1. Il Direttore Amministrativo e i dirigenti curano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ed in modo da garantirne imparzialita', legittimita', trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita'. Essi assumono in via esclusiva la responsabilita' dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo, e delle direttive da questi impartite. I poteri di spesa sono altresi' esercitati dai titolari dei centri di responsabilita' secondo quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'.
 
Art. 36 - Funzioni di controllo

1. Ai fini della verifica dei risultati della gestione e del rispetto degli indirizzi impartiti, l'Universita' puo' dotarsi, mediante apposito regolamento, di un ufficio di controllo strategico, posto in posizione di autonomia rispetto alla struttura amministrativa, che riferisce al Rettore e agli altri organi di governo dell'Ateneo.
2. Uno specifico regolamento disciplina altresi' le modalita' di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici cui e' attribuito il controllo di gestione, posti sotto la diretta vigilanza del Direttore Amministrativo, al quale riferiscono.
 
Art. 37 - Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo sovrintende agli Uffici e ai servizi centrali di Ateneo ed esercita una generale attivita' di direzione e controllo nei confronti dell'intera struttura amministrativa dell'Universita'.
2. Il Direttore Amministrativo svolge una funzione di coordinamento dell'attivita' dei dirigenti. Nell'ambito degli atti organizzativi adottati e delle direttive emanate dagli organi di governo, egli assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.
3. Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni degli organi di governo dell'Ateneo, ai quali puo' presentare proposte in materia di organizzazione degli uffici e gestione del personale. Egli redige ed invia al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attivita' svolta.
4. L'incarico di Direttore Amministrativo e' attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, a soggetti provvisti di competenze professionali adeguate alle mansioni da svolgere. L'incarico ha durata non superiore a cinque anni, e' rinnovabile con durata almeno triennale, e puo' essere revocato prima della scadenza, su proposta del Rettore, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione.
 
Art. 38 - Accesso alla dirigenza

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, mediante concorso per esami deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Direttore Amministrativo.
2. Le modalita' di svolgimento del concorso devono garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno e si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) composizione delle commissioni con presenza di esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
 
Art. 39 - Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, a tempo determinato e con facolta' di rinnovo.
2. Gli incarichi sono conferiti ai dipendenti in possesso della qualifica di dirigente di ruolo, assunti secondo le modalita' di cui al precedente art. 38.
3. Entro limiti e secondo modalita' definiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, gli incarichi possono essere conferiti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a persone esterne di comprovata e particolare qualificazione professionale e esperienza di funzioni dirigenziali o in posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza nel settore pubblico o privato, ovvero a dipendenti di ruolo dell'Ateneo privi di qualifica dirigenziale che siano in possesso di specifica preparazione professionale, culturale o tecnico-scientifica.
4. La grave inosservanza delle direttive, o i risultati negativi della gestione, accertati anche dai competenti servizi di controllo, possono comportare, secondo modalita' e procedure determinate da apposito regolamento, la rimozione dall'incarico. Sono fatte salve le eventuali diverse misure che attengono alla gestione del rapporto di lavoro.
 
Art. 40 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita', con lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate tra macro-aree omogenee, l'acquisizione, la conservazione, l'aggiornamento e la fruizione delle raccolte, nonche' l'allestimento e la gestione di servizi di informazione bibliografica e di orientamento e accesso alle risorse documentarie remote.
 
Art. 41 - Centri di servizio

1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali all'attivita' didattica e di ricerca possono istituirsi, secondo modalita' definite dal Regolamento Generale di Ateneo, Centri di servizio di Ateneo o di Facolta'.
 
Art. 42 - Comitato per lo Sport Universitario

1. E' costituito presso l'Universita' il Comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attivita' sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attivita'.
2. Il Comitato per lo sport universitario e' composto secondo le disposizioni legislative vigenti.
 
Art. 43 - Funzionamento degli organi collegiali

1. La mancata designazione od elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione od elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero dei membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti.
2. Il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo. Scaduto il periodo del mandato, l'organo amministrativo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli organi amministrativi decadono.
3. Le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente organo.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla funzione dei rappresentanti eletti o designati, gli organi competenti devono tempestivamente provvedere alla sostituzione.
5. In caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio, salvo diversa disposizione dello Statuto, e' presieduto dal vice-presidente; qualora anche il vice-presidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con maggiore anzianita' accademica.
6. Per la validita' delle adunanze degli organi collegiali e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
8. Nessuno dei partecipanti alle adunanze puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
9. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici e se ne assicura una semplice e diretta accessibilita'.
10. Al Rettore, al Pro-Rettore Vicario, ai Pro-Rettori, ai Presidi e ai Direttori di Dipartimento e dei Centri di Servizio di Ateneo puo' essere attribuita una indennita' di carica, il cui ammontare e' stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle disponibilita' finanziarie dell'Ateneo.
11. Ai componenti il Collegio dei Revisori e il Nucleo di Valutazione Interna puo' essere attribuita una indennita' di carica il cui ammontare e modalita' vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione.
12. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione puo' essere attribuito un gettone di presenza la cui misura e' fissata nel Regolamento Generale di Ateneo.
13. Qualora nello Statuto sia indicata la necessita' del parere di altro organo, diverso da quello deliberante, tale parere deve esprimersi entro il termine massimo di trenta giorni. Trascorso questo termine l'approvazione avviene anche in mancanza del parere.
 
Art. 44 - Partecipazione a organismi privati

1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali a quelle didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L'Universita' potra' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di partecipazione alle attivita' della societa' e/o degli altri organismi.
3. La partecipazione di cui al comma 1 e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.
4. Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative richieste;
b) destinazione a finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
5. La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.
6. L'autorizzazione e', in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.
 
Art. 45 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'

1. Apposito Regolamento di Ateneo stabilisce diritti e doveri per l'Universita' e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
2. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati, l'Universita' potra' riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di titolarita' o di contitolarita' del brevetto, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.
 
Art. 46 - Logotipo

1. Il logotipo della Universita' e' costituito dallo stemma contenente la raffigurazione dell'Immacolata Concezione circondato dalla legenda "Studiorum Universitas Publica Urbinatensis".
2. Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, e' depositato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
 
Art. 47 - Norme di attuazione e transitorie

1. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano obbligatoriamente subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
2. Gli Organi di governo e le altre cariche elettive che scadono dopo l'approvazione del presente Statuto rimangono nella funzione fino all'insediamento dei nuovi organismi.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto sono indette le elezioni secondo il seguente ordine:
a. Rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei Consigli di Facolta', Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione;
b. Presidi di Facolta';
c. Rappresentanti dei Dipartimenti in Senato Accademico;
d. Rappresentanti del personale docente nel Consiglio di Amministrazione;
e. Rettore.
4. I Direttori di Dipartimento in carica rimangono fino alla naturale scadenza del mandato.
5. I Presidi che hanno gia' completato integralmente un solo mandato potranno essere eletti per un secondo e ultimo mandato sequenziale.
6. Per l'elezione del Rettore la convocazione del Corpo elettorale e' effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Il candidato risultato vincitore viene proclamato eletto dal Decano e nominato con proprio decreto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ed entra in carica tre mesi dopo l'elezione.
7. Il nuovo Consiglio di Amministrazione entra in funzione con l'entrata in carica del nuovo Rettore.
8. Gli Istituti Universitari esistenti, quali strutture di ricerca, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni normative. Gli Istituti che raggiungano un numero di componenti inferiore a cinque sono immediatamente disattivati. Gli Istituti saranno disattivati a seguito della costituzione dei Dipartimenti e comunque inderogabilmente dal 1° gennaio 2011. Non e' consentita l'attivazione di nuovi Istituti. Fino alla data del 31 dicembre 2010 i docenti nuovi assunti possono afferire agli Istituti esistenti qualora il SSD non sia presente nei Dipartimenti gia' attivati. In prima applicazione per l'elezione dei rappresentanti dei Dipartimenti in seno al Senato Accademico, i Direttori degli Istituti sono equiparati ai Direttori dei Dipartimenti e i componenti il Consiglio di Istituto ai componenti il Consiglio di Dipartimento.
9. Il Nucleo di valutazione interna di Ateneo ed il Collegio dei Revisori in carica rimangono nelle funzioni fino alla loro naturale scadenza.
2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Lo Statuto di autonomia entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Urbino, li 15 novembre 2008
Il Rettore: Bogliolo
 
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