Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 luglio 2008
Iscrizione al n. 30 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione tra Camere di commercio «Camera arbitrale del Piemonte» organismo creato in forma associata dalle C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Vista l'istanza del 23 giugno 2008, pervenuta il 25 giugno 2008, integrata il 1 luglio 2008, con la quale il dott. Pichetto Giuseppe, nato a Torino il 19 aprile 1937, in qualita' di legale rappresentante, ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della associazione fra Camere di commercio «Camera arbitrale del Piemonte», con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Torino, via Carlo Alberto n. 16, c.f. n. 80091380016 e partita iva n. 05443890016;
Visto che la «Camera arbitrale del Piemonte», come previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 222/2004, e' un organismo creato in forma associata, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, e Vercelli, per la realizzazione delle funzioni attribuite alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 2, comma, 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione «Camera arbitrale del Piemonte» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziaie 24 luglio 2006;
Verificate in particolare:
la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;
la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. e) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:
L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione tra Camere di commercio, «Camera arbitrale del Piemonte», organismo creato in forma associata dalle C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, e Vercelli, con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Torino, via Carlo Alberto n. 16, c.f. n. 80091380016 e partita iva 05443890016;
Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 30 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
L'ente o l'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 14 luglio 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone