Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2008 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS |
DELIBERAZIONE 7 novembre 2008 |
Modificazione al regolamento concernente gli organi dell'Istituto. (Deliberazione n. 201/2008). |
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Il Presidente prof. Iginio Marson, nel proprio ufficio di Borgo Grotta Gigante, assistito dai direttore generale dott. Tiziana Maier; Vista la legge 30 novembre 1989 n. 399 «Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste»; Visto il decreto legislativo n. 381 dd. 29 settembre 1999 «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dai Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visti in particolare l'art. 7 «Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica», e l'art. 10 «Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca» del medesimo decreto leg.vo sopra citato; Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 8 (autonomia degli enti di ricerca) della stessa; Richiamato il proprio precedente atto n. 58/2000 dd. 16 maggio 2000 con il quale e' stato emanato e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale il vigente «Regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS»; Vista la deiibera del C.d.A. n. 4.1.4.2008 dd. 12 giugno 2008 «Modificazioni art. 3 (Consiglio di amministrazione: composizione, nomina) e art. 8 (Collegio dei revisori: composizione, nomina) dei «Regolamento concernente gli organi dell'Istituto» trasmessa, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, legge n. 168/1989, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota prot. 3054/2008 dd. 25 luglio 2008; Vista la nota prot. n. 773 dd. 16 settembre 2008 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, non avendo motivi ostativi, ha espresso parere favorevole alla richiesta di modifica degli art. 3 e 8 del «Regolamento concernente gli organi dell'Istituto»; Rilevato pertanto di dover provvedere alla emanazione delle modificazioni del Regolamento in oggetto, cosi' come approvate, ed alla conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dei medesimo art. 8, comma 4, legge n. 168/1989; Delibera:
Art. 1. Di emanare le modificazioni dell'art. 3 (Consiglio di amministrazione: composizione, nomina) e dell'art. 8 (Collegio dei revisori: composizione, nomina) del «Regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS» nel testo allegato alla presente deiibera di cui costituisce parte integrante (Allegato 1). |
| Art. 2. Di trasmettere al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la presente delibera ed il relativo allegato che entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Sgonico, 7 novembre 2008 Il presidente: Marson |
| Allegato 1
Modificazioni art. 3 (Consiglio di amministrazione: composizione, nomina) e art. 8 (Collegio dei revisori: composizione, nomina) del «Regolamento concernente gli organi dell'Istituto».
Art. 3. Consiglio di amministrazione: composizione, nomina Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal presidente dell'ente ed e' inoltre composto da: a) due esperti designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) un professore di ruolo di discipline geofisiche o geologiche dell'Universita' di Trieste, designato dal rettore della stessa Universita'; c) un professore di ruolo di discipline geofisiche o geologiche dell'Universita' di Udine, designato dai rettore della stessa Universita'; d) un rappresentante della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, designato dalla giunta regionale; e) un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), designato dai suo presidente. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante il direttore generale. Art. 8. Collegio dei revisori: composizione, nomina Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri scelti tra: magistrati della Corte dei conti e/o dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e/o esperti del Ministero dell'economia e delle finanze e/o esperti. Almeno due membri del Collegio dei revisori devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili. Essi restano in carica tre anni e possono essere confermati per non piu' di due mandati successivi. La nomina dei revisori, e tra essi del presidente, e' fatta dal Consiglio di amministrazione. |
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