Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 12 novembre 2008, n. 30
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2008, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

Alle Amministrazioni centrali dello
Stato;

Agli Uffici centrali del bilancio presso
le Amministrazioni centrali dello Stato;

All'Ufficio centrale di ragioneria presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;

Alle Ragionerie territoriali dello Stato;

Alla Banca d'Italia - Amministrazione
Centrale - Servizio rapporti con il
Tesoro;

All'Agenzia interregionale per il fiume
Po;

Alla Corte dei conti;

Alle Sezioni regionali della Corte dei
conti;

All'Avvocatura Generale dello Stato;

Alle Avvocature distrettuali dello Stato;

Agli Uffici territoriali del governo;

Al Dipartimento delle Finanze;

All'Agenzia delle entrate;

All'Agenzia del demanio;

All'Agenzia del territorio;

All'Agenzia delle dogane;

Al Dipartimento del tesoro - Direzione V;

Alle Direzioni territoriali dell'Economia
e delle Finanze;

Alle Poste italiane s.p.a.;

e p.c.

Alla Corte dei conti - Sezioni riunite in
sede di controllo;

Alle Amministrazioni autonome dello
Stato;

Ai Commissari o Rappresentanti del
Governo per le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e
Bolzano;

Alle Ragionerie delle Regioni a statuto
ordinario, delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di
Trento e Bolzano;

All'Associazione bancaria italiana.

La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita, di consentire comportamenti univoci da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione.
A tal fine gli Uffici in indirizzo procederanno all'espletamento delle attivita' per l'esercizio 2008, avendo come riferimento le «Istruzioni» di cui all'Allegato 1 nel quale vengono definiti gli adempimenti in materia di entrate e di spese nonche' del patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, cosi' come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle nuove Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.
Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.
«Entrate»:
per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Al fine di superare le difficolta' operative rappresentate dalle Ragionerie territoriali dello Stato e dalla Banca d'Italia e consentire, quindi, la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, si ritiene possibile derogare, limitatamente alle operazioni di chiusura, alla disposizione contenuta nell'art. 62 delle nuove Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze e consentire altresi' che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.
Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2008, gli Uffici di Ragioneria (R.T.S., U.C.B. e U.C.R.) continueranno ad avvalersi delle funzionalita' S.I.E. «Sistema Informativo Entrate», accessibile dall'ambiente intranet della Ragioneria Generale dello Stato.
«Spese»:
Corre l'obbligo di raccomandare alle Amministrazioni centrali, nonche' agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32 bis C.G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessita' dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici affinche' comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.
Si segnala, inoltre, la necessita' di effettuare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno gia' addebitato al «conto disponibilita'» per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle sopraindicate «Istruzioni» al titolo SPESE DA SISTEMARE, lettera B «Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute».
Per quanto concerne le contabilita' speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilita' dei capitoli in questione.
Sara', pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.
«Patrimonio»
Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonche' il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione».
Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessita' di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in riferimento all'economicita' della gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita').
Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, si ricorda che tale classificazione non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato, ma e' aggiuntiva ad essa; cio' in quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, si e' reso necessario affiancare alla tradizionale distinzione in «categorie» la classificazione secondo i criteri dettati dal SEC 95.
A cio' si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato art. 14, comma 2, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione economica.
Riguardo, poi, alla chiusura delle contabilita' dei beni mobili di proprieta' dello Stato, va ricordato che a seguito dell'avvenuta integrazione con il S.I.R.G.S. della procedura informatizzata «GE.CO. - Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili», di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, i consegnatari che la utilizzano sono sollevati dall'obbligo di inviare agli uffici riscontranti il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G. a conferma delle registrazioni effettuate, pur rimanendo a loro carico l'adempimento della trasmissione della documentazione giustificativa delle variazioni nella consistenza dei beni nonche' dell'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico attestante l'eseguita validazione delle risultanze del mod. 98 C.G.
Gli uffici riscontranti potranno operare la validazione delle risultanze contabili presenti al Sistema informativo, verificate sulla base della documentazione ricevuta.
Infine, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente al S.I.R.G.S. di ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalle singole Ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno, ai fini della rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.
In relazione poi all'operativita' delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilita', viene altresi' riportato nelle predette Istruzioni il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.
La presente circolare infine e' disponibile nella specifica area, accessibile attraverso il sito «www.rgs.mef.gov.it».
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato

----> Vedere da pag. 9 a pag. 47 <----
 
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