Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 23 ottobre 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Marrello Romina, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la concorrenza e i consumatori
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda della sig.ra Marrello Romina, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma finale dell'Istituto professionale Tunder Bay School of Hairdesign (Ontario - Canada) per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174; Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», cosi' come richiamato dall'art. 60, comma 3 del citato decreto legislativo n. 206/2007; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell' interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata; Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere; Decreta:
Art. 1. 1. Alla sig.ra Marrello Romina, cittadina italiana, nata a Rogliano (Cosenza) il 15 gennaio 1984, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 23 ottobre 2008 Il direttore generale: Vecchio |
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