Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2008 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 27 marzo 2008
Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) s.s. 675 umbro-laziale (ex raccordo Civitavecchia-Orte) - Completamento tratto Civitavecchia-Viterbo: 3° tronco - lotto 1 - stralcio A tra la s.s. 1 bis (km 21+500) e la s.p. Vetralla - Tuscania (km 5+800) - (CUP F32C05000290001) - Assegnazione contributo. (Deliberazione n. 29/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevede, in particolare, che le opere incluse nel programma approvato da questo Comitato siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti, in particolare, il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i. concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e visto in particolare l'art. 2, comma 257, che - tra l'altro - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche che nell'allegato 1 include, tra i sistemi stradali ed autostradali della voce «Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa», la «Trasversale nord Orte-Civitavecchia» con un costo di 135,312 milioni di euro;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario sintetico ai sensi dell'art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche in cui trova conferma l'intervento «Trasversale nord Orte-Civitavecchia»;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la circolare 28 febbraio 2007, n. 15, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;
Vista la nota 4 marzo 2008, n. 82, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha chiesto l'inserimento, all'ordine del giorno dell'odierna seduta di questo Comitato, dell'argomento «S.S. 675 Umbro-Laziale: 3° tronco - lotto 1 - stralcio A» (assegnazione finanziaria);
Vista la nota 12 marzo 2008, n. 106, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sull'intervento di cui sopra, proponendo di sostituire il finanziamento dell'opera posto a carico del contratto di programma ANAS per il 2007 con un'assegnazione di pari importo a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche;
Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Considerato che l'intervento di cui sopra e' incluso nella Intesa generale quadro tra Governo e regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002;
Considerato che nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012 - allegato infrastrutture, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, nella tabella B 3, dal titolo «Legge obiettivo: opere in corso con copertura parziale», figura l'intervento in argomento con un costo di 52,05 milioni di euro;
Considerato che l'opera figura inclusa nel Piano degli investimenti ANAS 2007-2011 - Contratto di programma 2007 (tabella 1: «piano investimenti - anno 2007»), sul quale questo Comitato si e' espresso favorevolmente con delibera 20 luglio 2007, n. 65;
Considerato che, con delibera 21 febbraio 2008, n. 21, questo Comitato ha proceduto, tra l'altro, alla definizione del quadro delle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 allocabili da questo Comitato stesso;
Considerato che lo schema di Contratto di programma con l'ANAS relativo al 2008, sul quale questo Comitato si e' espresso favorevolmente nell'odierna seduta con delibera n. 23, prevede la riprogrammazione delle risorse che si rendono disponibili a seguito della presente delibera, unitamente a quelle relative ad analoga proposta per altro intervento, anch'essa all'esame nell'odierna seduta;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'intervento in argomento riguarda la realizzazione di un ulteriore tratto dell'arteria stradale trasversale che, una volta completata, assicurera' il collegamento di Orte con Civitavecchia e quindi del porto con Terni, Rieti e la E45;
che il lotto in argomento ha inizio dal bivio di Tuscania, dove ora termina il tratto gia' in esercizio da Orte, e si sviluppa per circa 7,5 km, prevalentemente in territorio del Comune di Vetralla, fino allo svincolo sulla S.S.1 Aurelia bis in localita' Cinelli;
che il tronco presenta caratteristiche conformi al tipo III delle Norme CNR 80, con piattaforma larga ml 18,60 a doppia carreggiata unidirezionale di ml 7,00, ciascuna a due corsie di ml 3,50, con banchine laterali di ml 1,75 e spartitraffico centrale di ml 1,10;
che il progetto delle opere di cui alla presente proposta ha seguito l'iter approvativo ordinario, ai sensi dell'art. 253, comma 27, del decreto legislativo n. 163/2006, in quanto, al 10 settembre 2002, la procedura per la valutazione di impatto ambientale risultava gia' avviata;
che, in particolare, il progetto definitivo dell'opera in argomento e' stato approvato in linea tecnica dall'ANAS, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 19 aprile 2006, avendo acquisito il parere di compatibilita' ambientale con provvedimento DEC/DSA/2004/00198 del Ministero dell'ambiente e del Ministero per i beni e le attivita' culturali in data 18 marzo 2004, il provvedimento autorizzativo per la localizzazione dell'opera rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Servizio Integrato per le Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna - in data 22 febbraio 2006 e, riguardo alla verifica di ottemperanza, i provvedimenti n. DSA/2005/15656 del Ministero dell'ambiente in data 20 giugno 2005 e n. 34.19.04/649/2005 del Ministero per i beni e le attivita' culturali in data 16 settembre 2005;
che l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e' stato pubblicato in data 2 marzo 2005 su organi di stampa a diffusione nazionale e regionale, mentre l'estratto del decreto di compatibilita' ambientale e del provvedimento autorizzativo finale per la localizzazione dell'opera e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2006 e gli avvisi ai fini espropriativi su organi di stampa a diffusione nazionale e regionale in data 6 aprile 2006;

sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore e' l' ANAS S.p.A.;
che il cronoprogramma di progetto prevede un tempo di realizzazione di 43 mesi, comprensivo delle procedure di appalto e dell'esecuzione e collaudo delle opere, con entrata in esercizio di queste ultime alla fine del 2011;
che alla realizzazione dell'opera si provvedera' con procedura di appalto integrato;

sotto l'aspetto finanziario:
che il costo dell'opera oggetto della proposta all'esame ammonta a 52.054.683,16 euro, IVA esclusa, di cui 37.258.709,16 euro a base d'appalto e 14.795.974,00 euro per somme a disposizione, come risulta dal quadro economico riportato nella documentazione istruttoria;
che, come esposto in premessa, il costo suddetto e' stato posto originariamente a carico del Contratto di programma ANAS 2007, come «intervento momentaneamente finanziato con fondi ordinari in attesa di finanziamento con fondi L.O.», e che il Ministero istruttore propone ora l'assegnazione di un finanziamento di pari entita' a valere sui fondi destinati alle infrastrutture strategiche, in sostituzione dell'attuale previsione di copertura a carico del citato Contratto di programma ANAS 2007;
che lo schema sintetico del piano economico-finanziario predisposto dal Soggetto aggiudicatore evidenzia l'assenza di un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione;

Delibera:

1. Concessione contributo.
Per la realizzazione dell'intervento «s.s 675 Umbro - Laziale: Completamento tratto Civitavecchia-Viterbo: 3° tronco - lotto 1 - stralcio A compreso tra la s.s. 1 bis (km 21+500) e la S.P. Vetralla-Tuscania (km 5+800)», e' assegnato all'ANAS S.p.A., a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un contributo quindicennale di euro 4.813.745 decorrente dal 2008.
Detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 52.054.683,16 euro, e' stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.
Il predetto finanziamento viene assegnato in sostituzione dell'attuale previsione, della medesima entita', a carico dei fondi del Contratto di programma ANAS 2007.
L'importo di euro 52.054.683,16 - pari al costo dell'opera come specificato nella «presa d'atto» - costituisce il «limite di spesa» dell'intervento.

2. Clausole finali.
2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui alla presente delibera.
2.2 Il predetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
2.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della realizzazione dell'opera, se non ancora emanato alla data di pubblicazione della presente delibera, ovvero apposito protocollo d'intesa da stipularsi tra la Prefettura competente, l'ANAS e l'impresa aggiudicataria, dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.
2. 4 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.
Roma, 27 marzo 2008
Il Presidente: Prodi

Il segretario del CIPE: Marcucci

Registrata alla Corte dei conti il 18 novembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 73
 
Allegato -

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo oggetto della presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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