Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 novembre 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Pietrogrande Margherita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di «avvocato»;
Vista l'istanza della sig.ra Pietrogrande Margherita cittadina italiana, nata a Padova il 14 dicembre 1980, diretta ad ottenere, ai sensi deIl'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi di Ferrara in data 7 ottobre 2004 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 3 aprile 2008 dal Ministerio de Educacion y Ciencia e il diploma della scuola di specializzazione in professioni legali presso «La Sapienza» di Roma il 9 giugno 2006;
Considerato che e' iscritta all'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Zamora» dal 22 febbraio 2008;
Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver frequentato uno studio per la pratica notarile dall'8 ottobre 2004 al luglio 2006;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 giugno 2008;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante, pertanto viene applicata la prova attitudinale scritta e orale completa, in quanto la documentazione prodotta non permette alcuna ulteriore riduzione;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; senza alcuna riduzione rispetto a quella stabilita dal regolamento,
Decreta:
Art. 1.


Alla sig.ra Pietrogrande Margherita, cittadina italiana, nata a Padova il 14 dicembre 1980, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.


Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 4 novembre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.
d) La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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