IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista la nota 6 giugno 2008, pervenuta in pari data, con la quale l'avv. Giovanni Ferro' nato a Napoli il 22 febbraio 1958, in qualita' di legale rappresentante, chiede che vengano inseriti due ulteriori formatori abilitati a tenere corsi di formazione per dell'associazione «ADR Concilmed»; Visto il PDG 14 marzo 2008 con il quale e' stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 2 1 c.f. 95086510633 e p.i. 05804571213, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Verificato che i formatori nelle persone di: avv. Bruni Alessandro nato a Viterbo il 13 ottobre 1973, avv. D'Anto' Pietro nato a Caivano (Napoli) il 15 giugno 1948 sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera a) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004; Dispone
la modifica del PDG 14 marzo 2008, con il quale e' stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 C.F. 95086510633 e P.I. 05804571213, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori. Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unita': avv. Bruni Alessandro e avv. D'Anto' Pietro. L'ente o l'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comportera' la revoca dello stesso con effetto immediato. Roma, 20 giugno 2008 p. Il direttore generale: Rettura |