Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 novembre 2008 |
Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Patata della Sila» per la quale e' stata inviata istanza di registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la nota n. 16217 del 20 settembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di registrazione della denominazione «Patata della Sila» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 510/06; Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione del Comitato promotore della indicazione geografica protetta Patata della Sila, con la quale e' stato indicato per il controllo sulla denominazione «Patata della Sila» l'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» con sede a Bologna, Strada Maggiore n. 29, in sostituzione dell'organismo denominato «Istituto Calabria Qualita'» con sede a Cosenza in via Enrico De Nicola n. 82, precedentemente individuato e segnalato ai servizi comunitari con la documentazione allegata alla nota sopra citata; Considerato che l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Patata della Sila» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 ottobre 2008; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1.
L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» con sede a Bologna, Strada Maggiore n. 29, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Patata della Sila». |
| Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 3.
L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualita', e modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Patata della Sila», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Patata della Sila», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06». |
| Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Patata della Sila» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 5.
L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Patata della Sila» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 6.
L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Patata della Sila» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria. |
| Art. 7.
Dal momento che l'autorizzazione all'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» a eseguire il controllo sulla denominazione «Patata della Sila» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione e' in atto, «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» potra' accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la loro propria responsabilita', autodichiarazioni di conformita' per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. |
| Art. 8.
L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2008 Il direttore generale: La Torre |
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