Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 4 novembre 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Kharime Glasia De Oliveira Kharime, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Kharime Glasia De Oliveira Kharime, nata a Timoteo Minas Gerais (Brasile) il 14 settembre 1958, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Advogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Bachasrel em Direito», conseguito presso la «Faculdade de Direito Milton Campos» in data 5 giugno 2007 e' inoltre in possesso del titolo accademico di «Licenciada em Letras»;
Considerato che l'istante e' iscritta presso 1'«Ordem dos Advogados do Brasil secao Minas Gerais» dal 1 settembre 2005 al 30 ottobre 2007;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 20 giugno 2008 in cui si esprimeva parere favorevole;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella conferenza dei servizi di cui sopra;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Visto 1'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;
Dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Kharime Glasia De Oliveira Kharime, nata a Timoteo Minas Gerais il 14 settembre 1958, cittadina brasiliana, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.
La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.
Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Glasia De Oliveira Kharime, potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale brasiliano di «Avvocato» ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 4 novembre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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