Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 13 novembre 2008 |
Diniego della reiterazione dell'abilitazione all'Istituto «Psimeos-Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per l'universita'
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto di diniego in data 24 aprile 2008 con il quale e' stata respinta l'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Psimeos-Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione»; Vista l'istanza di reiterazione con la quale l'Istituto «Psimeos-Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione» ha chiesto nuovamente l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, via Luigi Manzotti 10a, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, esaminata la reiterazione dell'istanza, nella riunione del 31 ottobre 2008, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che i rappresentanti della Scuola Psimeos, convocati per un'audizione, hanno descritto il percorso personale-professionale durante il quale sono venuti a contatto con figure ed esperienze professionali molto diverse. Questa esposizione non ha prodotto elementi di rilievo definiti ne' un modello teorico-clinico formativo ne' una metodologia di intervento coerente; Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; Decreta:
Art. 1. L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Psimeos-Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione» con sede in Milano, via Luigi Manzotti, 10a, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2008 Il direttore generale: Masia |
|
|
|