Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008
Modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile del 3 febbraio 1992, n. 2212/FPC, del 26 marzo 1992, n. 2245/FPC, del 25 giugno 1992, n. 2293, del 18 settembre 1995, n. 2414, del 9 maggio 1996, n. 2437, del 31 marzo 2000, n. 3050, del 30 maggio 2000, n. 3059, del 28 settembre 2000, n. 3083, del 26 gennaio 2001, n. 3104, del 7 febbraio 2001, n. 3105, del 7 giugno 2001, n. 3140, dell'8 novembre 2002, n. 3250 e del 6 aprile 2006, n. 3513, concernenti la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di proprieta' privata danneggiati dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. (Ordinanza n. 3714).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed in particolare l'art. 6, comma 2, con il quale si rinvia all'adozione di apposite ordinanze di protezione civile per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge n. 74 del 26 febbraio 1996;
Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che prevede che il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la Regione siciliana, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1 ottobre 1998, n. 2977 del 15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105 del 7 febbraio 2001, n. 3140 del 7 giugno 2001, n. 3250 dell'8 novembre 2002 e n. 3513 del 6 aprile 2006;
Considerato che e' necessario disporre l'emanazione di disposizioni dirette alla definitiva chiusura degli interventi finalizzati alla conclusione della ricostruzione e della salvaguardia del patrimonio edilizio ad uso privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;
Visto l'esito della riunione del Comitato tecnico paritetico Stato - Regione, tenutasi a Palermo l'8 maggio 2008, con cui e' stata rappresentata la necessita' di adottare un'apposita ordinanza di protezione civile;
Acquisita l'intesa della la Regione siciliana con nota del 4 novembre 2008;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
Disposizioni acceleratorie

1. Le istanze di contributo presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 1992, n. 2212 e successive modificazioni ed integrazioni, ancora in corso di istruttoria da parte dei comuni alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, sono istruite e trasmesse entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza ai competenti uffici del Genio civile per essere sottoposte all'esame della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3050.
2. I comuni che hanno in giacenza istanze di contributo non istruite e non trasmesse agli uffici del Genio civile entro i termini indicati al comma 1, devono fornire un dettagliato elenco al Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana entro sessanta giorni alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, indicando per ogni istanza le motivazioni della mancata istruttoria.
3. Nelle ipotesi in cui i comuni non provvedono nei termini del comma 2, sono esclusivamente responsabili degli eventuali contenziosi promossi dagli interessati.
4. Il Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana verifica le motivazioni della mancata istruttoria delle istanze di cui al comma 2, accertando la sussistenza o meno dei requisiti necessari per l'accoglimento delle istanze oltre il termine di cui al comma 1.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' nominato dal dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile, un responsabile dell'istruttoria, scelto tra il personale dirigenziale in servizio presso il medesimo Dipartimento. L'istruttoria di cui al comma 4 deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data della nomina del responsabile dell'istruttoria, prorogabile una sola volta per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
6. Con decreto del direttore del Dipartimento regionale di protezione civile, e' determinato il compenso mensile forfettario spettante al responsabile dell'istruttoria di cui al comma 5, pari ad euro 2.000,00, nonche' il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute per vitto, alloggio e trasporto, calcolato sulla base della vigente normativa della Regione siciliana. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433.
7. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla conclusione dell'esame delle pratiche da parte della Conferenza dei servizi, i sindaci sono autorizzati ad indire tale conferenza con cadenza almeno settimanale; l'ing. capo del Genio civile competente per territorio assicura la presenza del proprio personale alle sedute delle conferenze.
 
Art. 2.
Intervento sostitutivo del comune

1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile del 3 febbraio 1992, n. 2212, e successive integrazioni e modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: «6. Il comune sostiene i costi degli interventi sostitutivi comunque rientranti nel disposto di cui al comma 3, solo se i relativi progetti esecutivi sono stati approvati dalla Conferenza dei servizi alla data di pubblicazione della presente ordinanza».
 
Art. 3.
Costo d'intervento

1. Il costo dell'intervento di riparazione di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 3 febbraio 1992, n. 2212, ricadente nel disposto degli articoli 3 e 4 della medesima ordinanza, determinato ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 26 aprile 2006, e' adeguato per gli anni successivi all'anno 2004 sulla base degli indici annuali ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati dall'Istituto.
2. Il costo d'intervento di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 3 febbraio 1992, n. 2212, ricadente nel disposto dell'art. 2 della medesima ordinanza, determinato ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 novembre 2000, e' adeguato per gli anni successivi all'anno 1998 sulla base degli indici annuali ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati dall'Istituto.
 
Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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