Gazzetta n. 274 del 22 novembre 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 settembre 2008, n. 147
Testo del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 2008), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia nonche' la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Partecipazione di personale delle Forze armate
1. E' autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.
2. Alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 4, commi 1, lettera a), 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 4, commi 1, lettera a), 2, 4, 6 e
10, e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 2008, n. 45, recante «Disposizioni urgenti in
materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
relative alla partecipazione delle Forze armate e di
polizia a missioni internazionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2008, e' il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di personale) - 1. Con
decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale, al personale che
partecipa alle missioni internazionali di cui al presente
decreto e' corrisposta al netto delle ritenute per tutta la
durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga
e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,
l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo
eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso
titolo agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa
alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte
della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU,
Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione
europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID,
EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;
b)- e) (omissis);
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi di cui
all'art. 3, comma 12, non si applica l'art. 28, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. (omissis);
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185% dell'indennita' di impiego
operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della
legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se
militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari
di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'art.
19, primo comma, del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 51, comma 6,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
5. (omissis);
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le
unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento
delle missioni internazionali di cui al presente decreto
sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n.
298, e successive modificazioni.
7-9 (omissis);
10. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
11. (omissis).».
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale) - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge
1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori in
cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali
di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle
missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.».
«Art. 6 (Disposizioni in materia contabile) - 1. Alle
missioni internazionali delle Forze armate di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia
contabile previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 del
decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti
individuali e di materiali informatici e si applicano entro
il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo
stanziamento di cui all'art. 7.
3. Per consentire la stipulazione dei contratti di
assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi
alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda
anticipazioni pari al previsto importo dei contratti
stessi.».



 
Art. 2.
Partecipazione di personale civile
1. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 86.955 per la partecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.
2. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 30.000 per l'acquisto di equipaggiamenti e strumenti di comunicazione per il personale civile che partecipa alla missione di cui al comma 1.
3. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 28.325 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, il cui trattamento economico e' stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
4. E' autorizzata la spesa di euro 1.600.000, per l'anno 2008, per la partecipazione italiana alle iniziative umanitarie nell'ambito della Conferenza internazionale dei donatori.



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, comma 7, del citato
decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, e' il seguente:
«Art. 2 (Interventi a sostegno dei processi di pace e
di stabilizzazione) - 1-6 (omissis);
7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa
di euro 200.025 per la partecipazione di funzionari
diplomatici alle operazioni internazionali di gestione
delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari e'
corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente
concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento
e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di
quella determinata ai sensi dell'art. 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Per incarichi presso un
contingente italiano in missioni internazionali,
l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento
attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del
medesimo contingente».



 
(( Art. 2-bis.
Partecipazione italiana a missioni internazionali
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR), di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettere a) e d), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e la diaria e' calcolata, per l'intero anno 2008, con riferimento a quella prevista per la Repubblica democratica del Congo.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1o settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 99.999 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari dell'OSCE in Georgia. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
5. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 417.102 per la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
6. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.373.484 per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
7. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 1.384.978 per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
10. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unita' di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.
11. Si applicano l'articolo 4, commi da 4 a 8 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.
12. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, dopo le parole: «Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «e del Corpo della guardia di finanza». ))




Riferimenti normativi:
- Per l'art. 4, commi 1, lettera a), 2, 4, 6 e 10, e
gli articoli 5 e 6 del citato decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
Il testo dell'art. 2, comma 10, dell'art. 3, commi 1, 2, 4,
5, 9, 20 e 24, e dell'art. 4, commi 1, lettera d), 3, 5, 7
e 8, e' il seguente:
«Art. 2 (Interventi a sostegno dei processi di pace e
di stabilizzazione) - 1-9 (omissis);
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e
fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.157.721 per la
proroga della partecipazione di personale militare
impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e
addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.».
«Art. 3 (Missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia) - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro
279.099.588 per la proroga della partecipazione del
contingente militare italiano alla missione delle Nazioni
Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e di euro
18.107.529 per l'impiego del gruppo navale European
Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della
missione UNIFIL.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e
fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 337.695.621 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni in Afghanistan, denominate International Security
Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui
all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.
3. (omissis).
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e
fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.235.737 per
la proroga della partecipazione di personale militare,
compreso il personale appartenente al corpo militare
dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano
Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui
all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007,
e all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal
Intelligence Unit (CIU), European Union Planning Team
(EUPT) e missione PESD dell'Unione europea in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e
fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 20.161.262 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, di cui all'art. 9, comma 1, del
decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nel cui ambito
opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
6-8 (omissis);
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e
fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per
la partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella
Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di
cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 15 ottobre 2007.
10-19 (omissis);
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e
fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per
la partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo
di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico
per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina
e della tratta degli esseri umani, siglato in data
29 dicembre 2007.
21-23 (omissis);
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e
fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la
partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti,
denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti
(MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata
dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007.
25-27-bis (omissis)».
«Art. 4 (Disposizioni in materia di personale) - 1.
(omissis)
a) - c) (omissis);
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se
non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale che partecipa alle missioni EUPM,
AMIS II, EUPOL regio decreto CONGO, EUSEC regio decreto
CONGO, UNFICYP, nonche' al personale impiegato presso il
Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il
NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione
EUFOR Tchad/RCA;
e) (omissis);
2. (omissis);
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania,
nei Paesi dell'area balcanica e in Libia si applica il
trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,
n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'art. 3 della
medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno
di lungo servizio all'estero. Non si applica l'art. 28,
comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
4. (omissis);
5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella
missione UNIFIL con contratto individuale conserva il
trattamento economico fisso e continuativo e percepisce
l'indennita' di missione di cui al comma 1, con spese di
vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione di cui al comma 1, al netto
delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. (omissis);
7. Per le esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in deroga a
quanto previsto dall'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n.
113, nell'anno 2008 possono essere richiamati in servizio a
domanda, secondo le modalita' di cui all'art. 25 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di
complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla
legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di
completamento.
8. Per le esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste dal decreto di cui all'art.
23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo
di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9-11 (omissis)».



 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, (( escluso l'articolo 2-bis, comma 12, pari complessivamente a euro 151.538.448 )) per l'anno 2008, si provvede:
a) quanto a euro 86.955, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45; (( b) quanto a euro 89.984.391, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ))
c) quanto a euro 1.600.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45; (( c-bis) quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
c-ter) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c-quater) quanto a euro 20.800.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c-quinquies) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'economia e delle finanze 1.155.000;
Ministero della giustizia 706.000;
Ministero degli affari esteri 11.478.000;
Ministero della pubblica istruzione 2.457.000;
Ministero dell'interno 815.000;
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 130.000;
Ministero per i beni e le attivita' culturali 1.618.000;
Ministero della salute 449.000;
Ministero dei trasporti 841.000;
Ministero dell'universita' e della ricerca 985.000.
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis, comma 12, valutato in euro 15.358 per l'anno 2008, in euro 15.014 per l'anno 2009 ed in euro 37.508 a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. ))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 2, commi 3 e 8, e 3, comma 8,
del citato decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, sono i
seguenti:
«Art. 2 (Interventi a sostegno dei processi di pace e
di stabilizzazione) - 1-2 (omissis).
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa
di euro 14.503.478 per la prosecuzione degli interventi di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan.
Le somme di cui al presente comma non impegnate
nell'esercizio di competenza possono essere impegnate
nell'esercizio successivo.
4 - 7 (omissis).
8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa
di euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana
alle iniziative PESD.»;
«Art. 3 (Missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia) - 1-7 (omissis);
8. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro
674.428 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione dell'Unione Europea di supporto alla
missione dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, gia'
denominata AMIS II, di cui all'art. 3, comma 8, del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 2007, e di euro 5.176.102 per la
partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan,
denominata United Nations/African Union Mission In Darfur
(UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio
2007.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006, e' il seguente:
«Art. 1 - (omissis).
1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
- Il testo dell'art. 63, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2008, e' il seguente:
«Art. 63 (Esigenze prioritarie) - 1. L'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 1, comma 1240, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90
milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito
dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
- Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante «Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2004, e' il seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi) - 1 - 4 (omissis);
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, recante «Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio
2008, e' il seguente:
«Art. 5 (Copertura finanziaria) - 1-3 (omissis).
4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Il testo degli articoli 7, 11, comma 3, lettera
i-quater, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978, e' il
seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 11 (Legge finanziaria) - 1-2 (omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - i-ter) (omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi) - 1-6
(omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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