Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 novembre 2008
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Ciliegia dell'Etna», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 30 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciliegia dell'Etna» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
Visto il decreto 14 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2008 che modifica il decreto 30 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciliegia dell'Etna» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
Visto l'art. 10 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle D.O.P. e I.G.P., ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciliegia dell'Etna» con decreto 30 novembre 2006 e' stata revocata ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007;
Considerato che con istanza del 31 ottobre 2008 l'Associazione produttori «Ciliegia dell'Etna», con sede in Giarre (Catania), via Emilia n. 21, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Ciliegia dell'Etna», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Vista la nota protocollo n. 2667 del 1° febbraio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Ciliegia dell'Etna» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'Associazione produttori «Ciliegia dell'Etna», con sede in Giarre (Catania), via Emilia n. 21, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Ciliegia dell'Etna», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politi cheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Ciliegia dell'Etna».
 
Art. 2.
La denominazione «Ciliegia dell'Etna» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Ciliegia dell'Etna», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2008
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
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