Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 10 novembre 2008 |
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Colline Pontine», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto 30 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 246 del 21 ottobre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Pontine» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta; Visto l'art. 10 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle D.O.P. e I.G.P., ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Pontine» con decreto 10 ottobre 2005 e' stata revocata ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007; Considerato che con istanza del 1° ottobre 2008 l'Associazione provinciale produttori olivicoli Latina, con sede in Latina, via Don Minzoni n. 1, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Colline Pontine», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Vista la nota protocollo n. 6638 del 3 ottobre 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Colline Pontine» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'Associazione provinciale produttori olivicoli Latina, con sede in Latina, via Don Minzoni n. 1, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colline Pontine», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;
Decreta:
Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Colline Pontine». |
| Art. 2. La denominazione «Colline Pontine» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colline Pontine», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2008 Il capo Dipartimento: Nezzo |
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