Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2008 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERAZIONE 5 novembre 2008
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. (Doc. XXII, 1-2-4).

Art. 1.
(Istituzione della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilita' degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private e sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e di controllo che, nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilita'.
 
Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione e' composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2 Il presidente della Commissione e' nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione e' istituita per la durata della XVI legislatura.
6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravita' e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.
 
Art. 3.
(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:
a) indagare sulla quantita' e sulla gravita' degli errori sanitari verificatisi nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
b) indagare sui fenomeni di cattiva gestione o di gestione inefficiente delle risorse e dei fondi sanitari, negli ospedali, nei policlinici, nei distretti sanitari, nei consultori familiari e comunque in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata, che determinino indebiti esborsi di denaro pubblico nel comparto sanitario;
c) valutare l'incidenza degli errori di cui alla lettera a) in termini di perdite di vite umane o comunque di danni alla salute dei pazienti;
d) accertare il costo sostenuto dalle strutture sanitarie pubbliche e private per la copertura dei rischi connessi ad errori sanitari, nonche' l'ammontare delle somme corrisposte ai pazienti, o ai loro aventi causa, a titolo di risarcimento del danno subito in dipendenza da' errori sanitari, verificando altresi' le modalita' adottate per l'affidamento del servizio di assicurazione;
e) individuare le categorie cui sono riconducibili gli errori piu' frequenti, in particolare con riferimento a quelle relative all'inefficienza e alla scarsa igiene delle strutture sanitarie o all'inefficienza organizzativa, alla carenza dell'organico del personale medico e paramedico nonche' alla carenza delle dotazioni di apparecchiature clinico-diagnostiche e all'inadeguatezza delle strutture;
f) indagare sulle cause degli errori e su quanti di questi derivino da carenze di formazione del personale medico e paramedico o da carenze organizzative o comunque aziendali e manageriali;
g) indagare sulle modalita' di selezione nei concorsi per il reclutamento dei quadri nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e sulla scelta dei criteri in base al merito e ai titoli;
h) accertare l'istituzione e l'effettivo funzionamento delle unita' di gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
i) individuare gli eventuali correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale medico e paramedico o all'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private;
l) verificare se la nomina della dirigenza sanitaria risponda nel modo migliore alle esigenze ineludibili di efficienza, di professionalita', di qualita' e soprattutto di trasparenza nella gestione ottimale delle strutture sanitarie pubbliche;
m) verificare se vi sia la necessita' di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilita' dei direttori sanitari e individuare altre misure utili per migliorare l'efficienza e l'affidabilita' delle strutture sanitarie pubbliche e private e della loro organizzazione amministrativa;
n) monitorare i dati e la casistica sulle infezioni registrate negli ospedali italiani;
o) valutare l'efficacia dei controlli di qualita' sulle strutture sanitarie pubbliche e private;
p) indagare sugli errori medico-sanitari relativi a prestazioni effettuate al di fuori delle strutture ospedaliere, in particolare da medici di medicina generale, ambulatori, laboratori e servizi diagnostici, farmacie;
q) verificare l'appropriatezza delle tecniche di gestione dei rischio adottate, esaminando la gestione scientifica del rischio in medicina;
r) individuare ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualita' del sistema sanitario nazionale;
s) verificare l'applicazione della disciplina in materia di consenso informato;
t) accertare l'istituzione di servizi per la rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti, verificare le modalita' di gestione dei reclami, nonche' l'istituzione di altri strumenti a disposizione dei cittadini che consentano loro di tutelare nel modo migliore i propri diritti;
u) verificare l'entita' delle risorse finanziarie destinate dalle strutture sanitarie pubbliche e private a interventi per la riduzione degli errori sanitari;
v) verificare l'esistenza di metodi di accertamento, rilevazione e raccolta dei dati sugli errori sanitari.
2. La Commissione verifica, in particolare:
a) l'applicazione del sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG), effettuando un'analisi comparativa dei ricoveri;
b) la qualita' delle prestazioni socio-sanitarie erogate nella fase acuta delle patologie;
c) lo stato di attuazione e di funzionamento, sull'intero territorio nazionale, del sistema di emergenza-urgenza « 118 » e di tutto il servizio ospedaliero di pronto soccorso e di rianimazione;
d) la diffusione dei metodi di verifica e revisione della qualita' (VRQ) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;
e) lo stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
f) la realizzazione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) lo stato di attuazione della normativa vigente sull'attivita' libero-professionale intramuraria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e alla legge 3 agosto 2007, n. 120.
3. La Commissione ha, inoltre, il compito di:
a) acquisire, con la collaborazione delle regioni interessate, tutti i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali e operative che, nel periodo 2001-2008, hanno contribuito alla formazione dei disavanzi sanitari nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64;
b) verificare, nelle regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari, sulla base dei documenti, delle informazioni e degli elementi acquisiti ai sensi della lettera a):
1) l'esistenza di sprechi e inefficiente nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
2) la sostenibilita' e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e contabile e dei relativi provvedimenti attuativi, con specifico riferimento al settore sanitario;
3) il livello della spesa direttamente sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture socia-sanitarie e sanitarie accreditate presso ii Servizio sanitario nazionale;
4) l'appropriatezza delle prestazioni erogate, il livello di qualita' ed efficacia dei trattamenti effettuati e la diffusione dei metodi di verifica e revisione della qualita', valutandone la ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;
5) la trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e di servizi e l'economicita' delle scelte effettuate in base ad esse;
6) l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie sanitarie, valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
7) il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione della rete ospedaliera, al fine di accertare i livelli di riduzione dei ricoveri impropri e di soddisfazione della domanda di prestazioni assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza,
8) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilita' del servizio da parte degli utenti;
9) lo stato di attuazione e di funzionamento, a livello regionale, del numero unico per l'emergenza-urgenza « 118 » e della correlata organizzazione ospedaliera di pronto soccorso e di rianimazione;
10) l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici e di stipulazione degli accordi contrattuali, valutando la corrispondente esistenza di un'offerta di servizi sufficientemente ampia e adeguata alla domanda degli utenti;
11) l'adeguatezza delle strutture sanitarie convenzionate con le regioni e delle spese sostenute per i ricoveri in convenzione, in particolare nei settori della psichiatria, delle dipendenze patologiche e dell'assistenza agli anziani;
12) l'esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farmaceutica e di promozione di un consumo appropriato di medicinali, atti a garantire il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente;
13) la sostenibilita' finanziaria e l'adeguatezza delle politiche relative al personale nonche' la trasparenza delle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;
14) la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e delle altre strutture erogatrici di servizi sanitari;
15) le conseguenze derivanti dall'incompleta o tardiva erogazione delle somme spettanti alle strutture sanitarie, convenzionate con le regioni, gestite da soggetti privati che operano senza fini di lucro;
16) l'esistenza di adeguate procedure e di sedi di monitoraggio e di controllo della qualita', efficacia e appropriatezza del servizio erogato a livello infraregionale ed extraregionale e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;
17) lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di riduzione delle liste di attesa, conformemente all'intesa 28 marzo 2006, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al provvedimento 28 marzo 2006, n. 2555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2006, recante il Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008;
c) accertare eventuali responsabilita' degli amministratori operanti nella gestione del Servizio sanitario nazionale nelle regioni interessate dai piani di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativamente alle aree di indagine di cui alla lettera b) del presente comma;
d) valutare la congruita' della normativa vigente, proponendo soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rafforzare l'incisivita' dei controlli e il coordinamento nelle attivita' di monitoraggio della spesa e dei consumi, da parte dello Stato, della regione e degli enti locali coinvolti, nelle regioni interessate da piu' elevati disavanzi;
e) verificare la congruita' delle misure di rientro dalla situazione debitoria contenute negli accordi stipulati con lo Stato dalle regioni in disavanzo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
 
Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agii esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattiva di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione puo' richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
4. Qualora l'autorita' giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
5. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
 
Art. 5.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.
 
Art. 6.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione)

1. L'attivita' della Commissione e' esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, tuttavia, la Commissione puo' deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonche' di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 curo per l'anno 2008 e di 100.000 curo per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente della Camera dei deputati puo' autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Il Presidente: Fini

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, Doc. XXII, n. 1:

Presentato dai deputati Livia Turco, Di Virgilio,
Letta, Barani, Binetti, Bocciardo, Bossa, Bucchino,
Calgaro, Castellani, De Nichilo Rizzoli, D'Incecco, Farina
Coscioni, Grassi, Lenzi, Lo Moro, Mancuso, Miotto, Mosella,
Mura, Murer, Mussolini, Patarino, Pedoto, Saltamartini,
Scapagnini e Nunzio Francesco Testa il 19 giugno 2008.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali)
l'11 luglio 2008, con il parere delle commissioni I, II, V
e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XII commissione il 24 e 30 luglio 2008,
il 17, 23 e 24 settembre 2008, il 1°, 15 e 16 ottobre 2008.
Autorizzazione di relazione orale richiesta il
16 ottobre 2008 (Doc. XXII, nn. 1-2-4-A) - relatore: on.
Binetti.
Esaminato dall'Assemblea il 23 ottobre 2008 e approvato
il 5 novembre 2008, in un testo unificato con le proposte
di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 2 (Barani ed altri)
e Doc. XXII, n. 4 (Laura Molteni ed altri).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone