Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 ottobre 2008
Determinazione dei criteri e delle modalita' applicative relativi alla destinazione ed all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali - anno 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;
Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalita' applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2003, n. 348, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza», emanato in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
Ritenuto di dover individuare le suddette attivita' in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, incentivando in misura maggiore le attivita' caratterizzate da una particolare proiezione operativa;
Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilita' o disagio;
Ritenuto di dover incentivare la presenza in servizio;
Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorita';
Vista la delibera del COCER n. 1/97/10° in data 23 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tabella 2 - centro di responsabilita' 7 - Guardia di finanza - unita' previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» - cap. 4203, piani gestionali 2, 3 e 11 «Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali», relative all'anno 2007, al netto degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.
 
Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:
Comando provinciale;
Reparto operativo aeronavale;
Nucleo speciale;
Nucleo di Polizia tributaria;
Gruppo esplorazione aeromarittima;
Gruppo aeronavale;
Gruppo;
Compagnia;
Stazione navale;
Stazione navale di manovra;
Sezione aerea;
Sezione aerea di manovra;
Sezione operativa navale;
Tenenza;
Brigata, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007 ovvero all'incarico di comando ricoperto nel predetto periodo: =====================================================================
Grado |Coefficiente ===================================================================== Tenente Colonnello/Maggiore | 5,5 --------------------------------------------------------------------- Capitano/Tenente | 5,3 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente/Ispettore comandante di Tenenza o di | Sezione Operativa Navale | 5,2 --------------------------------------------------------------------- Comandante di Brigata | 5,1
 
Art. 3.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, diversi da quelli di cui all'art. 2, nell'ambito dei seguenti reparti o articolazioni:
Nuclei speciali dei Reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio personale e affari generali, dell'Ufficio operazioni e delle Sezioni comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);
Servizio centrale investigazione criminalita' organizzata, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e delle Sezioni comando dei Gruppi dipendenti;
Nuclei di Polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio operazioni, delle Sezioni comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);
Gruppi, ad esclusione delle Sezioni comando, della Sala operativa, delle Sezioni servizi, dell'Autodrappello e delle Squadre comando di Nucleo operativo dipendente;
Compagnie, ad esclusione della Squadra comando;
Tenenze, ad esclusione della Squadra comando;
Sezioni «I» dei Comandi regionali e provinciali;
Nuclei sommozzatori; per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007: =====================================================================
Grado |Coefficiente ===================================================================== Tenente Colonnello/Maggiore | 4,9 Capitano/Tenente | 4,7 Sottotenente/Maresciallo Aiutante | 4,4 Maresciallo Capo | 4,1 Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo | 3,8 Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere | 3,5 Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere | 2,9

2. Il beneficio di cui al comma 1, sussistendo i medesimi requisiti, compete altresi' ai responsabili delle articolazioni ordinativamente previste in cui sono inquadrati:
i piloti in stato di pronto intervento aereo;
gli equipaggi fissi di volo;
le unita' navali.
 
Art. 4.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2007, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007: =====================================================================
Grado |Coefficiente ===================================================================== Tenente Colonnello/Maggiore | 4,2 Capitano/Tenente | 3,9 Sottotenente/Maresciallo Aiutante | 3,7 Maresciallo Capo | 3,5 Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo | 3,3 Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere | 3,0 Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere | 2,5
 
Art. 5.

1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007, ai seguenti reparti e/o articolazioni:
Nuclei speciali dei Reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio personale e affari generali, dell'Ufficio operazioni e delle Sezioni comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);
Servizio centrale investigazione criminalita' organizzata, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e delle Sezioni comando dei Gruppi dipendenti;
Nuclei di Polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio operazioni, delle Sezioni comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);
Gruppi, ad esclusione delle Sezioni comando, della Sala operativa, delle Sezioni servizi, dell'Autodrappello e delle Squadre comando di nucleo operativo dipendente;
Compagnie, ad esclusione della Squadra comando;
Tenenze, ad esclusione della Squadra comando;
Brigate;
Sezioni «I» dei Comandi regionali e provinciali;
Nuclei sommozzatori; partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007: =====================================================================
Grado |Coefficiente ===================================================================== Tenente Colonnello/Maggiore | 2,7 Capitano/Tenente | 2,5 Sottotenente/Maresciallo Aiutante | 2,4 Maresciallo Capo | 2,3 Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo | 2,1 Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere | 2,0 Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere | 1,8

2. Il beneficio di cui al comma 1, sussistendo i medesimi requisiti, compete altresi' al personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria nonche' ai piloti in stato di pronto intervento aereo, agli equipaggi fissi di volo ed agli equipaggi delle unita' navali.
 
Art. 6.

1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007, presso un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007: =====================================================================
Grado |Coefficiente ===================================================================== Tenente Colonnello/Maggiore | 2,2 Capitano/Tenente | 2,0 Sottotenente/Maresciallo Aiutante | 1,9 Maresciallo Capo | 1,8 Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo | 1,7 Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere | 1,6 Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere | 1,4
 
Art. 7.

1. I militari distaccati presso altri Ministeri, Organismi ed Enti vari, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007: =====================================================================
Grado |Coefficiente ===================================================================== Tenente Colonnello/Maggiore | 1,1 Capitano/Tenente | 1,0 Sottotenente/Maresciallo Aiutante | 0,9 Maresciallo Capo | 0,8 Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo | 0,7 Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere | 0,6 Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere | 0,5
 
Art. 8.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati presenti in servizio per un numero di giorni pari o superiore a 215 nel 2007, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 2, secondo i seguenti coefficienti, diversificati in relazione agli anni di servizio utili ai fini della determinazione dei giorni di licenza ordinaria spettanti nel corso del 2007:

Numero di giorni ===================================================================== Fino a 15 anni di | Oltre 15 anni di | Oltre 25 anni di |
servizio | servizio | servizio |Coefficiente ===================================================================== da 215 a 242 |da 215 a 237 |da 215 a 230 | 1,1 --------------------------------------------------------------------- da 243 a 256 |da 238 a 251 |da 231 a 243 | 1,3 --------------------------------------------------------------------- pari o superiore a|pari o superiore a|pari o superiore a| 257 |252 |244 | 1,5

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.
 
Art. 9.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto e' pari a euro 39.000.000,00.
2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 8 del presente decreto e' pari a euro 15.000.000,00.
 
Art. 10.

1. Ai fini del computo dei giorni di presenza in servizio si considerano, ai sensi del presente decreto:
i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare, anche in piu' di un Reparto;
i giorni di assenza per fruizione di riposo compensativo.
Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.
2. Ai fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 8, comma 1, per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali sara' sommato un giorno ad ogni cinque di effettiva presenza.
 
Art. 11.

1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2007, siano stati trasferiti d'autorita' per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:
Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli Ufficiali;
Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 4.000,00 euro, indipendentemente dal grado e dalla tipologia d'impiego.
L'importo e' ridotto a 2.000,00 euro se il militare risulta assegnatario presso la nuova sede di servizio, nel medesimo anno 2007, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).
2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:
di prima assegnazione;
di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilita' ambientale;
di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.
3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresi':
ai militari che siano stati trasferiti in una delle regioni non ambite ivi indicate per la quale era stata espressa la propria preferenza, per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2007;
ai militari che abbiano gia' percepito, relativamente all'anno 2005 o 2006, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art. 10 del decreto ministeriale 5 settembre 2006 e dall'art. 10 del decreto ministeriale 4 dicembre 2007;
ai militari celibi e in ferma volontaria;
nel caso in cui un parente in linea retta di primo grado o un parente in linea collaterale di secondo grado o un affine di primo di grado del militare sia residente, alla data del trasferimento, nella regione di destinazione in una localita' situata nel raggio di 50 km dalla nuova sede di servizio.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.
 
Art. 12.

1. Sono esclusi dall'attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:
i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2007;
i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attivita' addestrative di formazione di base e alta qualificazione per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2007;
i militari compresi, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2007, nella forza assente, come definita dall'art. 36 della Determinazione dirigenziale del comandante generale n. 9000 in data 24 gennaio 2006 attuativa del Regolamento di amministrazione approvato con il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292.
2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresi' esclusi da tutti gli incentivi previsti dal presente decreto:
gli ufficiali di grado superiore a Tenente Colonnello;
gli ufficiali di complemento;
i finanzieri ausiliari;
il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza.
3. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2007 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Gli ufficiali promossi al grado di Colonnello nel corso del 2007 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2007, nel grado di Tenente Colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai militari che nel 2007 siano stati presenti in servizio per meno di 184 giorni, calcolati secondo le modalita' indicate all'art. 10, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 competono secondo i coefficienti ivi indicati ridotti del 50% ed arrotondati al secondo decimale.
 
Art. 13.

1. L'indennita' di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. L'indennita' di presenza qualificata e' cumulabile con tutti gli incentivi di cui agli articoli precedenti.
 
Art. 14.
1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' le altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:
destinate a sanare situazioni relative alle annualita' pregresse;
portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 9, comma 2, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei coefficienti indicati nell'art. 8.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2008
Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 19
 
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