Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 ottobre 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Beladel Fatima, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Beladel Fatima nata il 3 marzo 1968 a Ouled Abderrahman (Marocco), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Marocco, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico in lettere indirizzo filosofia, scienze sociali e psicologia nel maggio 1992 presso la Universita' di Sidi Mohamed Ben Abdellah;
Considerato che in Marocco la professione di psicologo non e' regolamentata, come attestato dalla dichiarazione di valore del Consolato generale d'Italia a Casablanca;
Considerato che la sig.ra Beladel ha documentato di aver esercitato la professione a tempo pieno per due anni nel corso dei precedenti dieci, come previsto dall'art. 13, punto 2 della direttiva 2005/36/CE;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Beladel Fatima, nata il 3 marzo 1968 a Ouled Abderrahman (Marocco), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 2) psicologia clinica e della salute; 3) legislazione e deontologia professionale.
 
Art. 4.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 29 ottobre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
 
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