Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 ottobre 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Cardenas Gomez Marta Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Cardenas Gomez Marta Patricia, nata a Medellin (Colombia) il 21 marzo 1959, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Abogada» conseguito in Colombia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Abogada» presso la «Universidad Autonoma Latinoamericana» di Medellin nel novembre 1991; Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Consejo Superior della Judicatura» della Repubblica di Colombia dal gennaio 1998; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto il provvedimento del 22 settembre 2005 della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato per le regioni Lombardia Valle d'Aosta Piemonte Liguria Emilia-Romagna, che ha concesso alla richiedente lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95; Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Cardenas Gomez Marta Patricia, nata a Medellin (Colombia) il 21 marzo 1959, cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 30 ottobre 2008 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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