Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 ottobre 2008
Misure per il contenimento dei consumi di gas per l'anno termico 2008/2009.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;
Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2007 recante ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007, che non sono stati in linea con l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas su richiesta in caso di applicazione di procedure di emergenza;
Ritenuto opportuno limitare al periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009, per il solo anno termico 2008/2009, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007, apportando anche le opportune modifiche al fine di incentivare la massima adesione al contenimento dei consumi di gas;
Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la possibilita' di partecipazione al contenimento dei consumi di gas da parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessita', di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilita' del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;
Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, precisare i termini e le condizioni della partecipazione all'obbligo, da parte dei soggetti obbligati, per l'anno termico 2008/2009;
Decreta:

Art. 1. Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di
consumi di gas per l'anno termico 2008/2009

1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009 dell'anno termico 2008/2009 che decorre dal 1° ottobre 2008 ed ha termine il 30 settembre 2009.
2. L'obbligo del contenimento dei consumi di gas per i clienti finali e' operante, in funzione delle modalita' di adesione al contenimento di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), e c) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, con le seguenti modalita':
per i clienti di cui alle lettere a) e b): durante sei settimane, anche non consecutive, comprese tra il 19 gennaio ed il 5 aprile 2009, limitatamente all'attivazione della prima linea di intervento ed al contenimento dei consumi per il quale gli stessi clienti hanno manifestato l'adesione; durante l'intero periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009 in caso di attivazione della seconda linea di intervento;
per i clienti di cui alla lettera c): durante l'intero periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009.
3. I clienti finali delle classi c), d), e), ed f) di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista, stabilita per ciascuna classe in base alle determinazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'«Autorita'») di cui all'art. 6 del decreto 11 settembre 2007 e da emanare entro il termine di cui al comma 11. Detti clienti, per ottenere l'esonero dall'obbligo a contribuire a titolo effettivo al contenimento dei consumi di gas naturale su richiesta in caso di emergenza del sistema del gas, presentano alla Direzione per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: la «Direzione»), entro il 20 novembre 2008, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il diritto all'esonero e corredata da una relazione illustrativa dei motivi. Copia della dichiarazione e' inviata alla rispettiva impresa di vendita ai fini della successiva comunicazione all'impresa maggiore di trasporto.
Tra i motivi invocabili per l'esonero, con riferimento alla classe e) sopra indicata, sono ammissibili gli oggettivi vincoli di prelievo di gas continuo per tutti i giorni di almeno sei mesi dell'anno, cui fa riferimento il decreto 11 settembre 2007, che siano di esclusiva indole tecnica e non commerciale e che debbono intendersi riferiti alla oggettiva necessita' di continuita' del ciclo produttivo al fine di preservare contemporaneamente sia il funzionamento continuo degli impianti, sia il ciclo produttivo stesso, in caso di riduzione anche contenuta di prelievi di gas con preavviso non inferiore a 24 ore. Cio' al fine di provvedere alla sicurezza dei lavoratori ed evitare danni ai componenti degli impianti e conseguenti onerosi costi di ripristino o sostituzione.
Il prelievo costante per tutti i giorni di almeno sei mesi all'anno e' da intendersi con una tolleranza, rispetto alla media, da giustificare a cura del cliente finale in ragione degli scostamenti, limitati e non predeterminabili per la generalita' dei casi in quanto dipendenti dalle possibili soluzioni impiantistiche, imposti dalla gestione del particolare impianto in esercizio. Quale criterio generale puo' essere considerata una banda di variazione del 2% dei prelievi, considerata nel decreto ministeriale 11 settembre 2007 per la non applicazione delle penali per inadempienza.
Ai fini dell'esonero dall'obbligo di contenimento effettivo dei consumi di gas possono essere considerate ammissibili, a titolo esemplificativo, motivazioni che riguardino:
a) la lavorazione e trasformazione di materie prime altamente deperibili come frutta e verdura. In tali casi deve ricorrere necessariamente la caratteristica di elevata stagionalita' delle lavorazioni operate dal cliente finale con periodi di alta produzione temporanea in alcuni periodi limitati dell'anno;
b) ciclo continuo di una produzione qualitativamente elevata per la quale, pur con il previsto preavviso di almeno 24 ore, una riduzione quantitativa di gas comporterebbe la perdita del materiale in trattamento;
c) fabbricazione a ciclo continuo di prodotti di vetro mediante forni fusori realizzati per il funzionamento ininterrotto per un arco temporale pluriannuale decorrente dalla messa in esercizio;
d) prelievi di gas naturale per i forni di cottura e di ricottura che non possono subire interruzioni di alimentazione, pur se con preavviso di almeno 24 ore, senza danno per la conformita' qualitativa del prodotto, per i componenti e lo stato di conservazione degli impianti, per l'impatto ambientale e per la sicurezza dei lavoratori;
e) prelievi di gas destinati principalmente ad alimentare dispositivi destinati ad abbattere le emissioni di solventi in atmosfera, nei casi in cui e per i quantitativi relativi, il blocco di tali dispositivi a causa di interruzioni di alimentazione di gas determinerebbe il rischio del superamento dei limiti di legge per le emissioni o la compromissione dell'aria dell'ambiente di lavoro e l'esposizione dello stabilimento a rischi di esplosione ed incendi con messa a repentaglio della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La direzione si riserva di far eseguire controlli ed ispezioni sulla veridicita' della attestazione e della documentazione rilasciata dal cliente finale al fine dell'esonero dal contenimento effettivo dei consumi di gas. Se da tali controlli ed ispezioni dovesse emergere la mancata sussistenza dei motivi per i quali e' stato richiesto l'esonero, il cliente finale e' tenuto a riconoscere una penale secondo la misura e le modalita' stabilita nell'ambito delle determinazioni dell'Autorita' di cui al comma 11, fatte salve le altre conseguenze di legge.
4. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che puo' procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti volontari che aderiscono al contenimento dei consumi con modalita' non individuale, sono estese, per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 5 aprile 2009, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.
5. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, e' tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorita', nonche' dell'obbligo di trasmettere, entro il 5 dicembre 2008, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione, che non potra' essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.
6. Il soggetto mandatario di cui al comma 5 assume ogni responsabilita' del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le modalita' di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.
7. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 5 che aggregano clienti finali realizzano un profilo globale di contenimento dei consumi con valori che possono variare in ciascuna settimana del periodo di cui al comma 2, purche' compresi in una banda di variazione del 5% rispetto al valor medio sull'intero periodo compreso tra il 19 gennaio ed il 5 aprile 2009.
8. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 5, al fine di massimizzare gli esiti delle eventuali richieste di contenimento dei consumi di gas, hanno la facolta' di aggregare, senza ottenere alcun compenso, clienti finali di cui alla lettera c), comma 3, dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, soggetti all'obbligo e che non aderiscono al contenimento dei consumi. In tal caso le stesse imprese di vendita e, ove il caso, i soggetti mandatari di cui al comma 5:
concordano, a mezzo di specifici accordi, sia le modalita' di partecipazione dei singoli clienti aggregati non aderenti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze;
assumono ogni responsabilita' del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati non aderenti al contenimento dei consumi, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo.
A tal fine hanno l'obbligo di trasmettere, entro il termine di cui al comma 5, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati e non aderenti al contenimento del consumo di gas.
9. L'adesione volontaria dei clienti finali di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2008 e' da considerare, a titolo sperimentale per l'anno termico 2008/2009 di cui al comma 1, quale opportunita' per detti clienti di conseguire compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti di cui al comma 5, di ottenere i previsti compensi per i risultati ottenuti dall'aggregazione dei clienti finali stessi. A tal fine, i clienti finali offrono la propria disponibilita' alle imprese di vendita, o ai soggetti che possono rappresentarli di cui al comma 5, che prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione per il perfezionamento dell'adesione e per i successivi adempimenti.
10. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) del decreto 11 settembre 2007 e' eseguita con riferimento ai prelievi dei trenta giorni precedenti contabilizzati come precisato nello stesso decreto e, nella generalita' dei casi, ai prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna settimana di contenimento effettivo. Per i soli clienti che operano con cicli continui nei sette giorni della settimana, il riferimento settimanale sara' esteso a tutti i giorni della settimana.
11. I valori dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita e per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera dell'Autorita', entro il termine del 31 ottobre 2008, aggiornando ed integrando le valorizzazioni gia' introdotte con delibera n. 277/07 del 31 ottobre 2007, stabilendo il riconoscimento di premi crescenti in misura piu' che lineare nel caso di richiesta di contenimento dei consumi di gas che interessi piu' di una settimana e determinando la misura della penale di cui al comma 3.
La stessa Autorita' stabilisce le possibilita' e le modalita' di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del citato decreto ministeriale 11 settembre 2007.
12. Entro il termine di cui al comma 5 le imprese di vendita e gli altri soggetti indicati all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalita' ivi indicate, gli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 3, comma 3, ed all'art. 2, commi 1, 4 e 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007.
13. Per quanto non specificato dal presente decreto valgono le disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre 2007, in quanto applicabili.
 
Art. 2. Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento dei
consumi di gas

1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma 5 dell'art. 1, ai fini della identificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi, utilizzano il data-base di classificazione dei punti di riconsegna nella versione presente sul sito internet delle imprese di trasporto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le imprese di distribuzione forniscono alle imprese di vendita, su supporto informatico ed entro tre giorni dalla richiesta, ove non gia' presenti sul proprio sito internet, l'elenco dei punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla propria rete e misurati giornalmente.
3. L'impresa maggiore di trasporto prevede nella sua procedura operativa, che pubblica sul suo sito internet entro il 20 novembre 2008, in aggiunta alle informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti di cui all'art. 1, comma 5 ed 8, di cui sopra ed all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, anche la raccolta di informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 2, commi 1, 4 e 5 dello stesso decreto ministeriale, inoltrando i relativi elenchi alla direzione entro il 22 dicembre 2008.
 
Art. 3. Differimento di termini previsti dal decreto ministeriale
11 settembre 2007

1. Sono introdotti i seguenti differimenti di termini rispetto a quelli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2007:
inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di vendita, delle informazioni di cui all'art. 7 comma 1, al pari di quelle previste all'art. 1, comma 6 del presente decreto: 5 dicembre 2008;
inoltro alla direzione ed all'Autorita', da parte delle imprese di vendita, della relazione di cui all'art. 7, comma 3: 15 dicembre 2008;
aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto per la fornitura a clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell'informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi: 30 novembre 2008;
aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui all'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attivita' di cui all'art. 1, comma 9: 30 novembre 2008.
 
Art. 4.
Adempimenti in materia di verifica di ottemperanza

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di ottemperanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che aderiscono individualmente e di clienti finali che non aderiscono al contenimento dei consumi, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al momento della verifica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 30 ottobre 2008
Il Ministro: Scajola
 
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