Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 24 settembre 2008, n. 182
Disciplina dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti istituzione, attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' gli articoli 52, 53 e 54, recanti attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l'articolo 10, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato il Ministro per i beni e le attivita' culturali a costituire una societa' per azioni denominata «Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.»;
Visto l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali e che con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con note n. 14868 dell'8 agosto 2008 e n. 16772 del 17 settembre 2008;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008.
2. I criteri e le modalita' di cui al comma 1 si applicano altresi' agli interventi, da finanziare con le risorse relative all'anno 2007, non ancora programmati.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il testo degli articoli 41, 42, 43, 52, 53 e 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, e' il seguente:
«Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle
citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e
opere di competenza statale; politiche urbane e
dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche; trasporti e viabilita'.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del
Dipartimento per le aree urbane istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,
realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
«Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e
5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal
precedente articolo.
2. Il Ministero si articola in un numero non superiore
a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni
dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e
organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti
di posti di funzione individuati dalla pianta organica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di
seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 e'
ridotta di due unita'.
2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di
porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non piu'
di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di
seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni
S.I.I.T. e' articolato in due settori relativi,
rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area
trasporti, a ciascuno dei quali e' preposto un dirigente
generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio
e Abruzzo e' preposto un dirigente generale nominato ai
sensi dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere
tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito
delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le
corrispondenti attivita' di servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su
base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo
e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese
quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo,
nonche' ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni e integrazioni, nel
rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla
struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla
loro articolazione territoriale, secondo il criterio
dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei
corrispondenti bacini di utenza, utilizzando
prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici,
anche al fine di incrementare la qualita' delle funzioni e
delle attivita' rese nei confronti dei singoli, delle
imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli
enti territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le
strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della
navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.
2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei
lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del
Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e
gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori
pubblici.».
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del
testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.».
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo.».
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali
e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici,
coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro.
Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di
livello generale presso il collegio di direzione del
Servizio di controllo interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.».
- Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento
ordinario n. 300 alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,
e' il seguente:
«376. A partire dal Governo successivo a quello in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
il numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
Ministri senza portafoglio, Vice Ministri e Sottosegretari,
non puo' essere superiore a sessanta e la composizione del
Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della
Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del
comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono
abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione
dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese
quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive
modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,
10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis,
19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del
medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive
modificazioni».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114; la legge di
conversione 14 luglio 2008, n. 121, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296», e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 291 alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del
15 dicembre 2007.
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n.
352, recante «Disposizioni sui beni culturali», pubblicato
nel supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale
17 ottobre 1997, come sostituito dall'art. 2 della legge
16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge
22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella
legge 21 maggio 2004, n. 128, e' il seguente:
«Art. 10 (Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.) - 1. Il Ministro
per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a
costituire, con atto unilaterale, una societa' per azioni,
denominata «"Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.", di seguito
denominata "Societa'", con sede in Roma, avente ad oggetto
la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico
e organizzativo di progetti e altre iniziative di
investimento per la realizzazione di interventi di restauro
e recupero dei beni culturali e di altri interventi a
favore delle attivita' culturali e dello spettacolo, nel
rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e
degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della
Societa' sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di euro ed e'
sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i
profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che
costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal
Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili.
Al capitale sociale della Societa' possono partecipare
altresi' le regioni, gli enti locali e altri soggetti
pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova
emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del
capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Societa' puo'
contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da
individuare ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote gia'
preordinate come limiti di impegno, secondo le modalita' e
i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo
comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli
interventi di competenza della Societa' medesima.
5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio
urbanistico, architettonico e artistico barocco delle
citta' di Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino, Casarano
e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di
intervento in accordo con le competenti soprintendenze,
sentita la commissione regionale per i beni e le attivita'
culturali di cui all'art. 154 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel
limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Societa'
provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della
propria attivita' istituzionale e avvalendosi delle risorse
di cui al comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione della Societa' e'
composto da sette membri, compreso il presidente, nominati
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono
nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il presidente e' nominato sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
7. Il collegio sindacale della Societa', nominato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni
di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei
membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia
e delle finanze.
8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
presenta ogni anno al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta dalla Societa'.
9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di
euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria della Societa' ai sensi dell'art. 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, e' il
seguente:
«Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli interventi territorializzati
rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate
agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in
relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale.
Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,
sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il
cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi
finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004
riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza,
trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma,
gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle
Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001,
n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi'
autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli
stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.

Nota agli articoli 1 e 2:

- Per il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Individuazione degli stanziamenti

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno:
a) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, individua, con proprio decreto, gli stanziamenti previsti per le infrastrutture per i quali va calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, individua, con proprio decreto, gli ulteriori stanziamenti previsti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali va parimenti calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali, ai sensi del predetto articolo 60, comma 4.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma approvato con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.



Nota agli articoli 1 e 2:

- Per il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Programma degli interventi

1. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'esito del procedimento di cui all'articolo 4.
2. Ai fini della predisposizione del programma di interventi annuale di cui al comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito delle seguenti finalita':
a) promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso, attraverso azioni od interventi in relazione all'incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili;
b) assicurare interventi di ripristino e tutela paesaggistica finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, cosi' come individuati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in relazione alle trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al trenta per cento delle risorse disponibili;
c) promuovere altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, in misura non superiore al venti per cento delle risorse disponibili;
d) assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie.



Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» si veda
nelle note alle premesse.
- Per l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4.
Predisposizione delle proposte

1. Al fine della predisposizione del programma di cui all'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attivita' culturali, acquisite le proposte dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le persone giuridiche pubbliche e private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, trasmettono le proposte di interventi di rispettiva competenza ad Arcus S.p.a. che provvede agli adempimenti di cui al comma 4.
2. Ai fini della valutazione della proposta per la selezione degli interventi da ammettere al finanziamento, il soggetto proponente allega la relativa documentazione istruttoria consistente in una puntuale relazione per ciascun intervento proposto ed in uno schema riepilogativo complessivo. La predetta documentazione da' conto delle caratteristiche di ciascuna proposta e della coerenza con le finalita' indicate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, in modo da consentire di evidenziare per ciascuna proposta gli elementi di concreta fattibilita' tecnica ed economica, sulla base di costi previamente documentati e congruamente definiti, ed i risultati attesi. Dalla predetta documentazione deve emergere, altresi', ogni eventuale possibile integrazione o connessione con proposte gia' presentate o interventi in corso di realizzazione.
3. La documentazione istruttoria, relativa alle proposte inoltrate e pervenute alla societa' Arcus S.p.a., e' redatta utilizzando modelli informatici sulla base di una scheda resa accessibile sul sito internet di Arcus S.p.a. e su quello del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
4. Al fine di assicurare la omogenea verificabilita' delle proposte e garantire l'organica armonizzazione delle stesse, anche evitando possibili duplicazioni o sovrapposizioni di interventi, Arcus S.p.a. provvede alla raccolta di tutte le proposte presentate ed alla relativa istruttoria, per il profilo finanziario, tecnico-economico ed organizzativo, da ultimare e trasmettere entro il 31 maggio alle Direzioni generali di cui al comma 5 al fine delle valutazioni di competenza per la selezione degli interventi.
5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attivita' culturali e la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedono alla motivata selezione degli interventi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri fissati con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene approvato il programma contenente l'elenco di interventi finanziabili. Il programma e' annualmente aggiornato, tenuto conto della durata pluriennale degli interventi inclusi.
6. Limitatamente al programma degli interventi per l'anno 2008 ed agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, le scadenze di cui all'articolo 3, comma 2, ed al comma 1 del presente articolo sono fissate al 30 novembre 2008, le scadenze di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono fissate, rispettivamente, al 15 dicembre ed al 31 dicembre 2008.
 
Art. 5.
Accesso agli atti e trasparenza

1. Le proposte raccolte da Arcus S.p.a. sono consultabili da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nei termini e con le modalita' definiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Resta salva la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e delle esigenze di riservatezza di interessi commerciali o industriali dei soggetti presentatori.
2. Le proposte ed i relativi atti istruttori sono resi consultabili sul sito internet della societa' Arcus S.p.a. dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Sul sito internet di Arcus S.p.a. sono resi disponibili:
a) la scheda, corredata di ogni utile nota esplicativa, per la presentazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, delle proposte da parte dei soggetti interessati; la scheda e' articolata in piu' sezioni a seconda della tipologia di iniziativa;
b) il presente regolamento ed eventuali modifiche, integrazioni, note esplicative o interpretative, nonche' altri atti comunque rilevanti;
c) l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2;
d) l'indicazione delle somme rese disponibili ai sensi dell'articolo 2 ovvero comunque rivenienti dalle annualita' pregresse;
e) l'illustrazione delle modalita' istruttorie compresa l'indicazione dei tempi prescritti, il nominativo del responsabile delle istruttorie e del funzionario incaricato di fornire chiarimenti ed informazioni;
f) il repertorio, periodicamente aggiornato, di tutte le proposte presentate nei precedenti diciotto mesi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, recante l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la denominazione della proposta, l'importo totale dell'iniziativa e quello richiesto per il finanziamento, l'eventuale finanziamento gia' intervenuto;
g) lo stato di avanzamento di tutti gli interventi gia' finanziati.



Nota all'art. 5:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.



 
Art. 6.
Modalita' per la realizzazione degli interventi

1. Per conseguire obiettivi di maggiore economicita', efficienza ed efficacia del processo realizzativo degli interventi inclusi nel programma annuale di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere affidati alla societa' Arcus S.p.a. i compiti e le attivita' necessari perche' essa assicuri, in conformita' con gli scopi statutari, il sostegno, la promozione, nonche' l'assistenza tecnica e finanziaria relativi alle diverse proposte ed iniziative ammesse al finanziamento, ferme restando le competenze delle Amministrazioni pubbliche in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, tutela, manutenzione e restauro di beni culturali.
2. Nello svolgimento dei compiti e delle attivita' di cui al comma 1, Arcus S.p.a. provvede in particolare a:
a) segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti, ostacoli o ritardi nell'attuazione degli interventi, nonche' quegli interventi per i quali fossero venuti meno i requisiti di attualita' o le condizioni di fattibilita', per l'assunzione delle opportune iniziative correttive di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi. Analogamente dovra' procedere qualora l'attivita' di competenza abbia raggiunto i suoi scopi;
b) assicurare un continuo flusso di dati informativi verso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche al fine della valutazione delle modalita' di impiego dei finanziamenti pubblici, nonche' degli obiettivi conseguiti con gli interventi realizzati;
c) adottare tutte le misure piu' appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attivita';
d) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, nonche' conformarsi alle prescrizioni eventualmente date all'esito dell'esercizio di tali poteri;
e) fornire gratuitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attivita' culturali la collaborazione e la documentazione necessarie per l'espletamento delle attivita' di vigilanza e per le eventuali verifiche di cantiere.
3. La societa' Arcus S.p.a. assicura, riferendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attivita' culturali sui risultati dei riscontri eseguiti, il controllo e il monitoraggio costante sullo stato di realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento al fine di verificare l'esatto adempimento delle condizioni e degli obblighi richiesti.
 
Art. 7.
Disposizioni finanziarie

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, Arcus S.p.a. puo' chiedere al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto a disporre l'utilizzo mediante attualizzazione dei contributi pluriennali individuati ai sensi dell'articolo 2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali attiva la relativa procedura in conformita' con quanto stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Arcus S.p.a. e' autorizzata, ottenuta la concessione al termine della procedura di cui al comma 1, a contrarre mutui e ad effettuare operazioni finanziarie a valere sui contributi pluriennali, secondo le modalita' stabilite dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo esperimento di gara per l'individuazione dell'istituto finanziatore.
3. Al pagamento dei lavori relativi agli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 3 provvede Arcus S.p.a. a seguito dell'emissione da parte del soggetto aggiudicatario delle certificazioni di legge.



Nota all'art. 7:
- Il testo del comma 177-bis dell'art. 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n.
299, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare.».



 
Art. 8.
Controllo e vigilanza

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercitano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, il controllo e la vigilanza sulle attivita' svolte dalla Arcus S.p.a. ai sensi del presente regolamento.
 
Art. 9.
Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie per gli stessi appositamente assegnate, secondo i criteri e le modalita' di cui al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 settembre 2008

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Bondi

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 10
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone