Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 16 ottobre 2008
Ulteriori disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione e in materia di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa da impianti di produzione Cip n. 6/92. (Deliberazione n. ARG/elt 150/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 ottobre 2008;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo integrato trasporto);
Considerato che:
il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) ha segnalato l'esigenza di regolare la misura dell'energia elettrica prodotta da alcuni impianti la cui produzione di energia elettrica viene ritirata dal medesimo ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 ovvero ai sensi della deliberazione n. 280/2007, ai fini di una corretta applicazione delle convenzioni siglate evitando meccanismi di acconto e conguaglio;
l'Autorita', con la deliberazione n. 88/2007, ha gia' regolato la misura dell'energia elettrica prodotta; e che tale deliberazione si applica solo agli impianti di generazione la cui richiesta per la connessione e' successiva alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (13 aprile 2007), limitatamente ai casi in cui risulti funzionale all'attuazione di una disposizione normativa che comporti l'utilizzo esplicito di detta misura;
il Titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
i costi sostenuti dal GSE per il proprio funzionamento sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 54, comma 54.1, lettera b), del Testo integrato trasporto, alimentato dalla componente tariffaria A3;
il GSE ha altresi' manifestato l'esigenza di ricevere direttamente dai gestori di rete le registrazioni delle misure dell'energia elettrica immessa dagli impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, ai fini di una corretta applicazione delle convenzioni, evitando, tra l'altro, meccanismi di acconto e conguaglio;
il GSE ha manifestato l'esigenza di ricevere dalle imprese distributrici anche le registrazioni delle misure dell'energia elettrica prelevata dagli impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/1992, qualora necessario ai fini dell'applicazione delle medesime convenzioni;
a far data dal 1° gennaio 2008, le disposizioni dell'Autorita' in merito all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica sono contenute nel Testo integrato trasporto e non piu' nel Testo integrato;
Ritenuto opportuno:
prevedere che la deliberazione n. 88/07 possa essere applicata, nei casi in cui risulti necessaria all'attuazione di una disposizione normativa che comporti l'utilizzo della misura dell'energia elettrica prodotta, anche nel caso di impianti di generazione la cui richiesta per la connessione sia antecedente al 13 aprile 2007;
prevedere che, nel caso di impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, al fine di evitare modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi in capo ai produttori nonche' la conseguente applicazione del Titolo II, punto 7-bis, del medesimo provvedimento, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta possa essere effettuata dal GSE senza costi aggiuntivi in capo ai produttori;
prevedere che il GSE, ai fini di cui al precedente alinea, operi secondo principi di efficienza, anche avvalendosi di soggetti terzi e comunque informando l'Autorita';
prevedere che, nel caso di impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, i gestori di rete trasmettano al GSE le registrazioni delle misure dell'energia elettrica immessa, applicando le medesime modalita' di cui all'art. 13 della deliberazione n. 280/07;
prevedere che, nel caso di impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, le imprese distributrici trasmettano al GSE anche le registrazioni delle misure dell'energia elettrica prelevata, previa richiesta da parte del GSE ove necessario ai fini dell'applicazione delle convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, con le medesime modalita' di cui al precedente alinea;
modificare la deliberazione n. 88/07 al fine di coordinarla con il Testo integrato trasporto;

Delibera:

1. Di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 88/07 nei punti di seguito indicati:
a) all'art. 2, comma 2.2, le parole «le disposizioni di cui al Testo integrato per il servizio di misura dell'energia elettrica immessa» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui al Testo integrato trasporto per il servizio di misura dell'energia elettrica immessa»;
b) all'art. 8, il comma 8.1 e' sostituito dal seguente:
«8.1 Per il periodo di regolazione 2008-2011, il corrispettivo di cui all'art. 3, comma 3.2, e' pari alla componente tariffaria MIS1, prevista per la bassa tensione dalla tabella 8.1 dell'Allegato n. 1 al Testo integrato trasporto.»;
c) all'art. 9, dopo il comma 9.1, sono aggiunti i seguenti:
«9.2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento possono essere applicate anche qualora la richiesta per la connessione sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, limitatamente ai casi in cui la misura dell'energia elettrica prodotta risulti necessaria all'attuazione di una disposizione normativa che comporti l'utilizzo di detta misura. Tali casi sono individuati dal GSE, previa informativa all'Autorita'. Viene dato mandato al direttore della Direzione mercati per eventuali verifiche che si rendessero necessarie;
9.3. Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e fino alla loro scadenza, il produttore ha la facolta' di avvalersi, a titolo gratuito, del GSE per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta. Il GSE opera secondo principi di efficienza, anche avvalendosi di soggetti terzi, e comunque informando l'Autorita'.».
2. Di prevedere che, nel caso di impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, i gestori di rete trasmettano al GSE le misure dell'energia elettrica immessa applicando le stesse modalita' di cui all'art. 13 dell'allegato A alla deliberazione n. 280/07; e che, con le medesime modalita', previa richiesta da parte del GSE ove necessario ai fini dell'applicazione delle convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, le imprese distributrici trasmettano al medesimo GSE anche le registrazioni delle misure dell'energia elettrica prelevata.
3. Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
4. Di pubblicare, sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), l'Allegato A alla deliberazione n. 88/07 nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 16 ottobre 2008
Il Presidente: Ortis
 
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