L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 ottobre 2008; Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/2007); il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 recante «Modalita' e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125» (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (TIV); la deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 278/07 (TILP); la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 337/07); la deliberazione dell'Autorita' 22 luglio 2008, VIS 68/08; la deliberazione dell'Autorita' 1° ottobre 2008, ARG/elt 143/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/08); la comunicazione della societa' ENEL S.p.A. per conto di ENEL Distribuzione S.p.A. (di seguito: ENEL) del 15 ottobre 2008, prot. n. 154 (di seguito: comunicazione del 15 ottobre 2008). Considerato che: la deliberazione ARG/elt 143/08 stabilisce tra l'altro che l'impresa distributrice verifichi se, in conseguenza della risoluzione di un contratto di trasporto, i punti di prelievo che dovrebbero essere serviti da un esercente la salvaguardia non siano inseriti in alcun contratto di trasporto e che tale verifica avvenga entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese precedente alla data di efficacia della risoluzione; e che entro il medesimo termine l'impresa distributrice comunichi all'Autorita' gli esiti di tale verifica; con comunicazione del 15 ottobre 2008, ENEL ha segnalato all'Autorita' di aver provveduto a revocare il contratto di trasporto nei confronti della societa' Exergia S.p.A. con efficacia dal 1° di novembre ma ha altresi' comunicato sono in corso «trattative con Exergia per un piano di rientro che possa consentire di annullare gli effetti della risoluzione contrattuale»; nella medesima comunicazione del 15 ottobre 2008, ENEL ha evidenziato come «Al fine del raggiungimento del predetto accordo, che siamo decisamente determinati a perseguire» si rende necessario prorogare, per il caso specifico, i termini previsti dalla deliberazione ARG/elt 143/08 nonche' i termini di cui all'art. 37 della deliberazione n. 111/06 e di cui all'art. 16 del TILP. Ritenuto che sia opportuno: prorogare i termini di cui alla deliberazione ARG/elt 143/08, limitatamente al mese di ottobre 2008; prevedere, limitatamente al mese di ottobre 2008, che i termini per le comunicazioni che l'impresa distributrice deve effettuare agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione n. 111/06 e del TIV, che comprendono anche punti di prelievo in salvaguardia, siano prorogati; Delibera:
1. Di prevedere che, limitatamente al mese di ottobre 2008, i termini di cui alla deliberazione ARG/elt 143/08 siano prorogati fino: a) al giorno 21 ottobre 2008 per quanto indicato ai commi 3.1, 3.2 e 4.3; b) al giorno 26 ottobre 2008 per quanto indicato al comma 4.2. 2. Di prevedere che, limitatamente al mese di ottobre 2008 e con riferimento alle comunicazioni relative agli utenti di dispacciamento che servono anche punti di prelievo in salvaguardia, i termini di cui all'art. 37, comma 4, della deliberazione n. 111/06 e all'art. 16, comma 1 del TILP siano prorogati al 29 ottobre 2008. 3. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, a Terna, all'Acquirente unico, all'Enel S.p.A., all'Enel Distribuzione S.p.A. e ad Exergia S.p.A. 4. Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima comunicazione. Milano, 15 ottobre 2008 Il presidente: Ortis |