Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2008 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 21 ottobre 2008 |
Aggiornamento del prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. (Deliberazione ARG/elt 154/08). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 ottobre 2008; Visti: la direttiva n. 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; la direttiva n. 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; la legge 9 gennaio 1991, n. 9; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2005; il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/1999, come modificata e integrata e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 52/99); la deliberazione dell'Autorita' 8 giugno 1999, n. 81/1999 e la relativa relazione tecnica; deliberazione n. 2002, n. 195/2002 (di seguito: la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02); la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03, come modificata ed integrata; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05; la deliberazione dell'Autorita' 3 luglio 2006, n. 137/06; la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006 n. 171/06; la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2006, n. 249/2006 (di seguito: deliberazione n. 249/06); la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2007, n. 205/07; la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2007, n. 241/07; la deliberazione dell'Autorita' 15 ottobre 2007, n. 260/07; la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 49/08); le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1275/2008 e seguenti; il documento per la consultazione 28 maggio 2008, n. 14/2008, in materia di revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel mercato al dettaglio del gas naturale e di criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura (di seguito: DCO 14/08) e le osservazioni pervenute; il documento per la consultazione 26 giugno 2008, n. 23/2008, relativo all'aggiornamento, per l'anno 2008, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: DCO 23/08) e le relative osservazioni pervenute; Considerato che: con deliberazione n. 249/2006, l'Autorita' ha quantificato il valore di acconto, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo Il, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/1992 (di seguito: CEC); con deliberazione ARG/elt 49/08, l'Autorita' ha quantificato il valore di conguaglio del prezzo di cui al precedente alinea per l'anno 2007; il punto 4 della deliberazione n. 249/2006 prevede che l'Autorita' aggiorni il valore del CEC per gli anni successivi al 2007, anche tenendo conto del grado di concentrazione del mercato del gas naturale e del livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta; l'art. 2, comma 141, della legge n. 244/2007, precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, e' determinato dall'Autorita', tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale; il Consiglio di Stato con le decisioni n. 1275/08 e seguenti, ha evidenziato, tra l'altro, che: a) «il potere esercitato dall'Autorita' ai fini dell'aggiornamento del CEC era gia' sussistente alla data di adozione della deliberazione n. 249/2006 (15 novembre 2006)»; b) «la disposizione di cui all'art. 2, comma 141, della legge n. 244/2007 puo', quindi, essere intesa come norma meramente ricognitiva del citato potere gia' esistente, con cui il legislatore ha inteso da un lato confermare la possibilita' di aggiornare il prezzo del gas ai fmi della determinazione del CEC e, sotto altro profilo, ha espressamente legato la determinazione del prezzo del gas all'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale, dando un ulteriore parametro di riferimento all'Autorita»; c) «il riferimento all'effettiva struttura dei costi nel mercato, da un lato, si applichera' alle successive determinazioni dell'Autorita' e, dall'altro lato, e' comunque compatibile con la deliberazione n. 249/2006, con cui l'Autorita' ha richiamato l'assenza di un valido riferimento di mercato con riguardo al prezzo del gas, e non all'effettiva struttura del costo, tenuta in considerazione nel sistema di computo elaborato, espressamente diretto ad individuare un prezzo medio del combustibile coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale»; Considerato che: con il DCO 14/08, l'Autorita' ha rilevato, tra l'altro, che: attualmente nel contesto italiano l'offerta sul mercato del gas e' ancora approvvigionata prevalentemente da parte dell'operatore dominante attraverso l'utilizzo prevalente di contratti take or pay di lungo periodo e che tale situazione dipende anche dal processo di liberalizzazione e di apertura del mercato che si sta ancora realizzando in Italia; l'assenza, in Italia, di un borsa liquida del gas naturale comporta, tra l'altro, che non sia di fatto disponibile un riferimento di prezzo all'ingrosso significativo e trasparente della materia prima gas; riferimento che potrebbe essere utilizzato per determinare il valore di mercato dei costi di approvvigionamento all'ingrosso, nonche' per gli aggiornamenti del prezzo del gas naturale per il CEC; con il DCO 23/08, l'Autorita', in considerazione di quanto esposto nei precedenti alinea, ha proposto di confermare per l'anno 2008 la metodologia di aggiornamento del CEC prevista dalla deliberazione n. 249/2006, limitandosi ad apportare alcuni interventi di carattere puramente manutentivo per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo, in particolare tenendo conto delle modifiche che verranno apportate sulla base delle proposte contenute nel DCO 14/08; con il DCO 14/08, l'Autorita' ha infatti proposto di modificare, a partire da ottobre 2008, alcune delle vigenti disposizioni relative alle condizioni economiche di fornitura del gas, tra i quali si richiamano: la coerenza con i prezzi all'ingrosso, che si sostanzia nel trasferimento di segnali di prezzo il piu' possibile commisurati con la dinamica di aggiornamento del valore del gas nel mercato all'ingrosso nazionale nei diversi periodi temporali, nonche' all'andamento del medesimo valore nei mercati internazionali; la copertura dei costi di approvvigionamento, che si realizza attraverso la garanzia di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la vendita per l'acquisto di gas destinato ai clienti in tutela, cioe' oggetto delle condizioni economiche di fornitura. Cio' avviene anche attraverso meccanismi che ricalchino, in media, gli algoritmi di calcolo presenti nei contratti di approvvigionamento; le osservazioni pervenute dagli operatori al DCO 23/08 hanno messo in evidenza che i titolari delle convenzioni sottoscritte ai sensi del provvedimento Cip n. 6/1992 ritengono opportuno, tra l'altro: a) che, ai fini del calcolo del CEC, il riferimento alla struttura dei costi del mercato del gas naturale sia coerente con il prezzo del gas per il mercato termoelettrico e al suo adeguamento nel tempo; b) disporre di riferimenti normativi certi e stabili nel tempo, al fine di poter effettuare la pianificazione economico-finanziaria delle rispettive societa', anche attraverso adeguati strumenti di copertura del rischio; ad oggi l'Autorita' non ha ancora assunto decisioni in esito al DCO 14/08 e che, pertanto, le proposte di revisione in esso contenute non possano essere recepite nel presente provvedimento. Ritenuto opportuno: aggiornare il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC, a partire dall'anno 2008, confermando la metodologia prevista dalla deliberazione n. 249/06; prevedere che il suddetto aggiornamento si effettui: a) utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in cEuro/mc, che risulti coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale per le utenze termoelettriche; b) applicando in maniera non discriminatoria le condizioni economiche dei servizi regolati dall'Autorita' alle forniture di gas naturale per le utenze termoelettriche che producono energia elettrica nell'ambito del provvedimento Cip n. 6/92; c) mantenendo inalterati i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dal provvedimento Cip n. 6/1992 e dalla deliberazione n. 81/99; prevedere che la componente convenzionale relativa al valore del gas naturale sia calcolata secondo le stesse modalita' previste con la deliberazione n. 249/06: aumentando la frequenza di aggiornamento da trimestrale a mensile; utilizzando, ai fini del calcolo dell'indice I di cui alla deliberazione n. 249/2006, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento; eliminando, ai fini del presente provvedimento, la soglia di invarianza di cui all'art. 1, comma 3 della deliberazione n. 52/99; aggiornando, con le modalita' di cui ai precedenti tre alinea, nonche' con i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 195/02, il valore di 12,76 cEuro/mc fissato dalla deliberazione n. 249/2006, con riferimento al mese di ottobre 2004; utilizzando, per ciascun anno, la media dei dodici valori mensili risultanti; prevedere che la componente relativa al trasporto del gas naturale sia calcolata relativamente all'impianto di riferimento, tenendo conto anche degli effetti, sulla capacita' impegnata, derivanti dalla variabilita' delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale; effettuare valutazioni circa gli effetti che deriverebbero dalla discontinuita' dei prelievi di gas naturale da parte delle utenze termoelettriche, ai fini di valutare l'insorgenza di eventuali costi di sbilanciamento; prevedere che il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC, ai fini del conguaglio per ciascun anno, sia aggiornato secondo quanto indicato nei precedenti alinea, fermi restando i termini temporali di aggiornamento previsti dal provvedimento Cip n. 6/92; Delibera: 1. a partire dall'anno 2008, il CEC e' determinato confermando la metodologia prevista dalla deliberazione n. 249/2006, con le modificazioni di cui ai seguenti punti 2, 3 e 4; 2. ai fini della quantificazione del prezzo medio del combustibile convenzionale del CEC, la metodologia prevista dalla deliberazione n. 249/2006 tiene conto delle caratteristiche della fornitura di gas naturale per le utenze termoelettriche; 3. ai fini di cui al precedente punto 2, la componente convenzionale relativa al valore del gas naturale e' calcolata: a) aumentando la frequenza di aggiornamento da trimestrale a mensile; b) utilizzando, ai fini del calcolo dell'indice It di cui alla deliberazione n. 249/2006, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento; c) eliminando, ai fini del presente provvedimento, la soglia di invarianza di cui all'art. 1, comma 3 della deliberazione n. 52/99; d) aggiornando, con le modalita' di cui ai precedenti tre alinea, nonche' con i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 195/2002, il valore di 12,76 cEuro/mc fissato dalla deliberazione n. 249/2006, con riferimento al mese di ottobre 2004; e) utilizzando, per ciascun anno, la media dei dodici valori mensili risultanti; 4. ai fini di cui al precedente punto 2, la componente relativa al trasporto del gas naturale e' calcolata tenendo conto degli effetti, sulla capacita' impegnata, derivanti dalla variabilita' delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale; 5. il valore della componente relativa al trasporto del gas naturale per l'anno 2008 e' determinato dall'Autorita' entro il 5 dicembre 2008; 6. il Direttore della direzione mercati dell'autorita': a) effettua una valutazione degli effetti che deriverebbero dalla discontinuita' dei prelievi di gas naturale da parte delle utenze termoelettriche, ai fini di valutare l'insorgenza di eventuali costi di sbilanciamento; b) monitora il grado di concentrazione del mercato del gas naturale ed il livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta e segnala alle autorita' le eventuali esigenze di aggiornamento del presente provvedimento; 7. La presente deliberazione e' trasmessa al Ministro dello sviluppo economico, alla societa' gestore dei servizi elettrici S.p.A. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico; 8. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it), ed entra in vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione. Milano, 21 ottobre 2008 Il presidente: Ortis |
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