Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 ottobre 2008
Riconoscimento, al sig. Gnazi Alessandro, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Gnazi Alessandro, nato il 30 ottobre 1980 a Bracciano (Roma), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato nel dicembre 2007 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Libera Universita' degli studi «Alma SS. Assunta» di Roma nell'aprile 2005, omologato in Spagna nel settembre 2007;
Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel dicembre 2007;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 luglio 2008;
Sentito il conforme parere scritto dal rappresentante di categoria;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Gnazi Alessandro, nato il 30 ottobre 1980 a Bracciano (Roma), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 ottobre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie di diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di ordinamento e deontologia professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.
 
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