Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 agosto 2008
Riparto del «Fondo per le non autosufficienze» per gli anni 2008 e 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
con delega alle politiche della famiglia

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione sociosanitaria;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarieta' sociale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»;
Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
Visto l'art. 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che dispone che il Fondo per le non autosufficienze e' incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009;
Considerato che l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze richiede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento alle persone non autosufficienti;
Considerate altresi' le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza unificata;
Ritenuto necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2008 e 2009 le finalita' indicate all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la conferma delle aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti gia' individuate in sede di riparto del Fondo per l'anno 2007;
Acquisita in data 20 marzo 2008 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;
Decreta:

Art. 1.
Riparto delle risorse

1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente ad euro 300 e 400 milioni, sono attribuite per un ammontare pari ad euro 299 milioni nel 2008 e 399 milioni nel 2009 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalita' di cui all'art. 2 e per un ammontare pari ad euro 1 milione in ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art. 3. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nelle allegate Tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. I criteri utilizzati per il riparto per gli anni 2008 e 2009 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:
a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.
Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti.
 
Art. 2.
Finalita'

1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento e' da realizzarsi gradualmente nel tempo e la cui piena definizione e' rimandata ad altro provvedimento legislativo, nonche' agli accordi in sede di Conferenza unificata:
a) previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
b) attivazione di modalita' di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
c) attivazione o rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarita', al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, noncheda parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.
 
Art. 3.
Erogazione e monitoraggio

1. Ai fini di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, saranno definite, previo accordo in Conferenza unificata, le modalita' di monitoraggio delle prestazioni nonche' degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con il presente decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale.
2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 6 agosto 2008

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 253
 
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