Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2008 (vai al sommario) |
CORTE COSTITUZIONALE |
DELIBERAZIONE 7 ottobre 2008 |
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. |
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IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71 e successive modificazioni; Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;
Delibera:
Sono approvate le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» nel testo seguente:
Art. 1. Trasmissione dell'ordinanza notificata
1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimita' costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. |
| Art. 2. Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza
1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarita' dell'ordinanza e delle notificazioni, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni. 2. Il Presidente accerta altresi', con le modalita' di cui al comma precedente, che siano state eseguite le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere legislative, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 3. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con l'indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate. |
| Art. 3. Costituzione delle parti
1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni. La procura puo' essere apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale. |
| Art. 4. Interventi in giudizio
1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto. 2. Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio. 3. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilita', devono aver luogo con le modalita' di cui al comma precedente. 4. L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. 5. Il cancelliere da' comunicazione dell'intervento alle parti costituite. |
| Art. 5. Notificazioni e comunicazioni
1. Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono effettuate da persona addetta alla Corte, a cio' autorizzata dal Presidente. 2. Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma, ovvero, se richiesto dalla parte, a mezzo telefax o posta elettronica inviati al recapito indicato dal richiedente, nel rispetto della normativa concernente i documenti informatici e teletrasmessi. In tale ultimo caso non e' richiesta l'elezione di domicilio in Roma. |
| Art. 6. Deposito degli atti del processo
1. Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimita' costituzionale, devono essere depositati in cancelleria nel numero di copie in carta libera necessarie per le parti. 2. Il cancelliere non puo' ricevere atti e documenti, relativi al giudizio di legittimita' costituzionale, che non siano corredati del necessario numero di copie per le parti, scritte in carattere chiaro e leggibile. |
| Art. 7. Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione
1. Decorso il termine indicato nell'art. 3, il Presidente nomina uno o piu' giudici per l'istruzione e per la relazione, cui il cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa, con annotazione delle date di deposito. 2. La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal Presidente su proposta del giudice relatore, si disponga l'acquisizione al giudizio e' depositata nella cancelleria. 3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, da' comunicazione del deposito alle parti costituite. |
| Art. 8. Convocazione della Corte in udienza pubblica
1. Il Presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca la Corte. 2. Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, il decreto del Presidente e' comunicato in copia, a cura del cancelliere, alle parti costituite. |
| Art. 9. Convocazione della Corte in camera di consiglio
1. Se nessuna delle parti si e' costituita in giudizio, il Presidente puo' convocare con decreto la Corte in camera di consiglio. 2. Il Presidente, sentito il giudice per l'istruzione, puo' convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza, di manifesta inammissibilita', di estinzione ovvero di restituzione degli atti al giudice rimettente. 3. A cura del cancelliere, il decreto del Presidente e' comunicato alle parti costituite trenta giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio. Ciascuna parte puo' illustrare, nella memoria di cui all'art. 10, le ragioni per le quali ritiene che la causa debba essere discussa nella pubblica udienza. 4. La Corte, se ritiene che la causa non debba essere decisa in camera di consiglio, dispone che sia discussa nella pubblica udienza. |
| Art. 10. Deposito di memorie
1. E' ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di una memoria illustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio. 2. In caso di deposito oltre il termine di cui al precedente comma, il cancelliere provvede ad annotare la circostanza sull'atto prima della trasmissione di cui all'art. 11. |
| Art. 11. Trasmissione degli atti ai giudici
1. A cura del cancelliere e' trasmesso ad ogni giudice, almeno dieci giorni prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio, un fascicolo contenente le copie dell'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e di tutti i successivi atti del processo. |
| Art. 12. Mezzi di prova
1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione. |
| Art. 13. Assunzione dei mezzi di prova
1. L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale. 2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di quello fissato per l'assunzione. 3. Le spese per l'assunzione sono a carico del bilancio della Corte. |
| Art. 14. Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte
1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati nella cancelleria. 2. Il cancelliere, almeno trenta giorni prima della data fissata per la nuova udienza o riunione in camera di consiglio, da' comunicazione del deposito alle parti costituite. |
| Art. 15. Riunione di procedimenti
1. Il Presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, puo' disporre che due o piu' cause siano chiamate alla medesima udienza o trattate nella medesima riunione in camera di consiglio per essere congiuntamente discusse. 2. Dopo la discussione in pubblica udienza o la trattazione in camera di consiglio, la Corte delibera se e quali cause debbano essere riunite per un'unica pronunzia. 3. Ove ne ravvisi l'opportunita', il Presidente puo' rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni. |
| Art. 16. Udienza pubblica
1. All'udienza il giudice relatore espone in modo sintetico le questioni della causa. 2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni. 3. Il Presidente regola la discussione e puo' indicare i punti e determinare i tempi nei quali essa deve contenersi. 4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del Codice di procedura civile. |
| Art. 17. Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze
1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione devono partecipare i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa. 2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni. 3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente prevale. 4. Dopo la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze e' affidata al relatore, salvo che, per indisponibilita' o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o a piu' giudici. 5. La data della decisione e' quella dell'approvazione di cui al comma 3. 6. Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice redattore. |
| Art. 18. Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
1. La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale. |
| Art. 19. Ricorsi che promuovono questioni di legittimita' costituzionale
1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono questioni di legittimita' costituzionale devono contenere l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate e l'illustrazione delle relative censure. I predetti ricorsi devono essere depositati nella cancelleria della Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo eseguite le notificazioni previste nella detta legge. Per la costituzione in giudizio delle Regioni e' altresi' necessario il deposito della procura speciale contenente l'atto di elezione del domicilio. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al ricorso che promuove la questione di legittimita' costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle Regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle Regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti. 3. La parte convenuta puo' costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con memoria contenente le conclusioni e l'illustrazione delle stesse. |
| Art. 20. Pubblicazioni
1. Il Presidente, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarita' degli atti e delle notificazioni, dispone la pubblicazione dei ricorsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche', ove si faccia questione di un atto di una Regione o di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale, previa annotazione dei ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro. |
| Art. 21. Istanza di sospensione
1. Ove sia proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi l'urgenza di provvedere. Con il medesimo provvedimento il Presidente puo' autorizzare l'audizione dei rappresentanti delle parti e lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. La cancelleria comunica immediatamente alle parti l'avvenuta fissazione della camera di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione. |
| Art. 22. Separazione e riunione dei procedimenti
1. Il Presidente puo' disporre la trattazione separata di questioni, tra loro non omogenee, poste con un unico ricorso e, ove questioni analoghe siano poste da altro ricorso, puo' disporre che siano discusse nella medesima udienza o trattate nella medesima camera di consiglio; analogamente puo' disporre in presenza di cause la cui decisione dipende dalla soluzione di analoghe questioni. |
| Art. 23. Norme di procedura per i ricorsi
1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo. |
| Art. 24. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l'esposizione delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte ed e' registrato a cura del cancelliere in ordine cronologico. 2. Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma terzo, della legge sopracitata. 3. Il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma quarto, di detta legge, e' depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione. 4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. 5. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 6. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo. |
| Art. 25. Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni
1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente. 2. Il ricorso deve essere notificato altresi' all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorita' diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo. 3. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione insieme con la procura speciale, quando occorra. 4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. 5. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo. |
| Art. 26. Ordinanza di sospensione
1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta in qualsiasi momento. 2. Il Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi l'urgenza di provvedere. Con il medesimo provvedimento il Presidente puo' autorizzare l'audizione dei rappresentanti delle parti e lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. La cancelleria comunica immediatamente alle parti l'avvenuta fissazione della camera di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione. 3. Le parti possono presentare documenti e memorie. 4. L'istanza puo' essere presentata anche all'udienza di discussione. |
| Art. 27. Pubblicazioni
1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della Regione o di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale. 2. Il ricorso previsto nell'art. 24 e' pubblicato unitamente all'ordinanza che decide sulla ammissibilita' dello stesso. |
| Art. 28. Deposito dei ricorsi
1. Soltanto il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 19, 24 e 25 puo' essere effettuato avvalendosi del servizio postale. 2. In tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale. |
| Art. 29. Astensione e ricusazione dei giudici
1. Nei giudizi di cui alle presenti norme integrative non trovano applicazione cause di astensione e di ricusazione dei giudici. |
| Art. 30. Spese del giudizio
1. Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle spese. |
| Art. 31. Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze
1. Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o provinciale il Presidente ne dispone altresi' la pubblicazione nel rispettivo Bollettino Ufficiale. |
| Art. 32. Correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze
1. La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze, anche d'ufficio, in camera di consiglio con ordinanza, previo avviso alle parti costituite. 2. L'ordinanza di correzione e' annotata sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta. 3. Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, si applicano all'ordinanza di correzione le norme dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. |
| Art. 33. Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale
1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una sola numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per esteso nella «Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale», sotto la vigilanza d'un giudice designato dalla Corte. |
| Art. 34. Entrata in vigore delle presenti norme integrative
1. Le presenti norme integrative entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e si applicano ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data. Il Presidente: Bile |
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