Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2008, n. 173
Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di societa', consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa', 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2007)», e in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante: «Attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante: «Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro»;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al titolo V del libro quinto del codice civile

1. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 22 sono aggiunti i seguenti:
«22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa';
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'.».
2. Dopo il primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
«Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».
3. Il quinto comma dell'articolo 2427-bis del codice civile e' abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;».
5. All'articolo 2435-bis del codice civile, dopo il quinto comma e' inserito il seguente:
«Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonche' limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2006/46/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
16 agosto 2006, n. L. 224.
- La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
14 agosto 1978, n. L. 222.
- La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 luglio 1983, n. L. 193.
- La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1986, n. L. 372.
- La direttiva 91/674/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1991, n. L. 374.
- Gli articoli 1 e 2 e l'allegato B della legge
25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56 S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che
non prevedono un termine di recepimento, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con
la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art.
11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto
dall'art. 6 della presente legge.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse, da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella
loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di
nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati
in attuazione della presente legge, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione
delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene
conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o comunque
comportano modifiche degli stessi atti normativi.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3):
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione
dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del
Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE del Consiglio;
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la
direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio
78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di
societa', 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati,
86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle imprese di assicurazione;
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva
91/157/CEE;
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE
del Consiglio relativamente alla costituzione delle
societa' per azioni nonche' alla salvaguardia e alle
modificazioni del loro capitale sociale;
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che
modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione
dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a
contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga
talune decisioni che autorizzano misure derogatorie;
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,
che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le
navi della navigazione interna e che abroga la direttiva
82/714/CEE del Consiglio;
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili
alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti,
nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali
acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;
2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione
degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione
sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II,
capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata);
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006,
relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla
al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007,
recante modalita' di esecuzione della direttiva 85/611/CEE
del Consiglio concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento
di talune definizioni.».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz.
straord.
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90,
S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n.
37, S.O.
- La direttiva 86/335/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
3 ottobre 1969, n. L 249.
- La direttiva 89/117/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
16 febbraio 1989, n. L 44.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71
S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994».
«Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione della delega prevista
dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse
materie ed apportando alle medesime le integrazioni e
modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per
materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione.».
«Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei
valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese
di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri
di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella
sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia
riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento
autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla
direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il
tramite di succursali; stabilire, altresi', che la
vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle
autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre
restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane
competenti in materia di elaborazione e applicazione delle
norme di comportamento, di politica monetaria, nonche' di
costituzione, funzionamento e controllo di mercati
regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra
Banca d'Italia e Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati
ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle
funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorita' italiane collaborino
tra loro e con le autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea
di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo
sullo spazio economico europeo e, mediante accordi a
condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati
terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i
mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
la disciplina delle partecipazioni al capitale delle
imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle
imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti
alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli
intermediari, alla tutela degli investitori, alla
stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento
del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu'
servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza
patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni, le norme di comportamento, l'informazione, la
correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la
trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli
intermediari, ispirandola ai principi di cura
dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato,
di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere
conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener
conto della professionalita' dei promotori finanziari,
anche al fine della consulenza relativa ai servizi
finanziari e ai valori mobiliari oggetto della
sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui
fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
servizi di investimento siano distinti da quelli delle
imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche
attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori
mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori
mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle
imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad
amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione
coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorita' competenti di
disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti
finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani
devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
di investimento e delle banche ai mercati regolamentati
secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche
italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti
potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di
compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e
delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e
informazione in modo da contemperare le esigenze di
trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il
diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle
direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
svolgimento dei servizi di investimento, per la cui
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di
legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in
un'ottica di semplificazione, l'istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento dei mercati
regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
mercati e siano dotati di poteri di gestione,
autoregolamentazione e intervento, nonche' disciplinare
l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle
autorita' di controllo, tenendo conto dei principi in
materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge
2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e
integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni
attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle
disposizioni generali o particolari emanate sulla base di
esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare
riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la
responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali
appartengono i responsabili delle violazioni, per il
pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di
regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare,
sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il
sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni
amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni
in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1,
i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui
al presente articolo dovranno essere emanati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai
principi della parita' concorrenziale, del buon
funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori,
contenuti nelle direttive stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si
provvedera' ai sensi dell'art. 8, le sanzioni
amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non
costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni
amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni,
violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare
l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra'
essere altresi' modificata la disciplina relativa alle
societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con
particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri
delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di
gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del
risparmio e degli azionisti di minoranza.».
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239
S.O.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2427 del codice civile, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La
nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci
del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all'origine in moneta
avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando
per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: «costi di impianto e
di ampliamento» e: «costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita', nonche' le ragioni della iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento»;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di
valore applicate alle immobilizzazioni materiali e
immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al
loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresi'
le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi
precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati
economici dell'esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per
le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il
trattamento di fine rapporto, la formazione e le
utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona, in imprese controllate e collegate,
indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il
valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree
geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle
variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente
alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare
dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine;
7) la composizione delle voci «ratei e risconti
attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri
fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare
sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce «altre
riserve»;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere
analiticamente indicate, con specificazione in appositi
prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione
e distribuibilita', nonche' della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di
tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia
utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa', specificando quelli relativi a imprese
controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di
attivita' e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni,
indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri
finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a
prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: «proventi
straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico,
quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che
hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate, specificando l'aliquota applicata e le
variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate
contabilizzato in bilancio attinenti a perdite
dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le
motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della societa' e il numero e il valore
nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte
durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri
strumenti finanziari emessi dalla societa', con
l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che
conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla
societa', ripartiti per scadenze e con la separata
indicazione di quelli con clausola di postergazione
rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art.
2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno
specifico affare ai sensi della lettera a) del primo
comma dell'art. 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'art. 2447-decies, ottavo
comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che
ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito
prospetto sulla base di un apposito prospetto dal quale
risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute
quale determinato utilizzando tassi di interesse pari
all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli
contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad
essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al
quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti
alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati
considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero
stati inerenti all'esercizio;
22-bis) le operazioni realizzate con le parti
correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e
ogni altra informazione necessaria per la comprensione del
bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse
siano rilevanti e non siano state concluse a normali
condizioni di mercato. Le informazioni relative alle
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro
natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni
medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul
risultato economico della societa';
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi
non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione
del loro effetto patrimoniale finanziario ed economico, a
condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti
siano significativi e l'indicazione degli stessi sia
necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della societa'.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri
22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo
comma, numero 6-bis), per le definizioni di « strumento
finanziario», «strumento finanziario derivato»", « fair
value»", « parte correlata»" e «"modello e tecnica di
valutazione generalmente accettato»" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione
europea.».
- Il testo dell'art. 2427-bis del codice civile, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2427-bis (Informazioni relative al valore equo
«fair value» degli strumenti finanziari). - 1. Nella nota
integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro
natura;
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un
valore superiore al loro fair value, con esclusione delle
partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi
dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle
singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali
attivita';
b) i motivi per i quali il valore contabile non e'
stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
sui quali si basa il convincimento che tale valore possa
essere recuperato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati
anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o
all'altra parte contraente il diritto di procedere alla
liquidazione del contratto per contanti o mediante altri
strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si
verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto
per soddisfare le esigenze previste dalla societa' che
redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo
delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin
dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante
consegna della merce.
3. Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari
per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato
attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente
individuabile per uno strumento, ma possa essere
individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da
quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di
valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
quali non sia possibile individuare facilmente un mercato
attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
mercato.
4. Il fair value non e' determinato se l'applicazione
dei criteri indicati al comma precedente non da' un
risultato attendibile.
5. (Abrogato).».
- Il testo dell'art. 2435-bis del codice civile, cosi'
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le
societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale
4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con
lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D
dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle
voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del
passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci CII
dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio
successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra
loro raggruppate:
voci A2 e A3;
voci B9(c), B9(d), B9(e);
voci B10(a), B10(b),B10(c);
voci C16(b) e C16(c);
voci D18(a), D18(b), D18(c);
voci D19(a), D19(b), D19(c).
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata
nella voce E20 non e' richiesta la separata indicazione
delle plusvalenze e nella voce E21 non e' richiesta la
separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte
relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni
richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),
7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e
dal numero 1) del comma 1 dell'art. 2427-bis; le
indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono
riferite all'importo globale dei debiti iscritti in
bilancio
Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai
sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-bis, alle
operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i
loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli
organi di amministrazione e controllo, nonche' limitare
alla natura e all'obiettivo economico le informazioni
richieste ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero
22-ter.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
della relazione sulla gestione.
Le societa' che a norma del presente articolo redigono
il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma
ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».



 
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;».
2. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-quater) sono aggiunte le seguenti:
«o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;
o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati.».
3. Il comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».



Nota all'art. 2:
- Il testo degli articoli 27 e 38, del citato decreto
legislativo 9 aprile 1991, come modificati dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 27 (Casi di esonero dell'obbligo di redazione del
bilancio consolidato). - 1. Non sono soggette all'obbligo
indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che,
unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato,
per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli
stati patrimoniali;
b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio.
2. L'esonero previsto dal comma precedente non si
applica se l'impresa controllante o una delle imprese
controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.
3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato
nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la
controllante sia titolare di oltre il novantacinque per
cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero,
in difetto di tale condizione, quando la redazione del
bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi
prima della fine dell'esercizio da tanti soci che
rappresentino almeno il 5% del capitale.
4. L'esonero previsto dal comma precedente e'
subordinato alle seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto
di uno Stato membro delle Comunita' europee, rediga e
sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il
presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato
membro delle Comunita' europee;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso
titoli quotati in borsa.
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella
nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso
previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi'
indicare la denominazione e la sede della societa'
controllante che redige il bilancio consolidato; copia
dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella
dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana,
devono essere depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa
controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel
Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata.
«Art. 38 (Contenuto della nota integrativa). - 1. La
nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni del presente decreto:
a) i criteri di valutazione applicati;
b) i criteri e i tassi applicati nella conversione
dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale
nello Stato;
c) le ragioni delle piu' significative variazioni
intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del
passivo;
d) la composizione delle voci «costi di impianto e
ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita»;
e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di
imprese incluse nel consolidamento, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;
f) la composizione delle voci «ratei e risconti» e
della voce «altri accantonamenti» dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare e' significativo;
g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
h) se l'indicazione e' utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle
imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo
complessivo degli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese
controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art.
28;
i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita'
e secondo aree geografiche;
l) la suddivisione degli interessi e degli altri
oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso
banche ed altri;
m) la composizione delle voci «proventi straordinari»
e «oneri straordinari», quando il loro ammontare e'
significativo;
n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei
dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con
separata indicazione di quello relativo alle imprese
incluse ai sensi dell'art. 37;
o) cumulativamente per ciascuna categoria,
l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai
sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di
tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento;
o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie ed i relativi importi, appositamente
evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
voci del conto economico;
o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro
natura;
o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie
iscritte a un valore superiore al loro fair value, con
esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle
partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle
singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali
attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e'
stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
sui quali si basa il convincimento che tale valore possa
essere recuperato.
o-quinquies) le operazioni realizzate con parti
correlate,precisando l'importo, la natura del rapporto e
ogni altra informazione necessaria per la comprensione del
bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse
siano rilevanti e non siano state concluse a normali
condizioni di mercato. Le informazioni relative alle
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro
natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni
medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul
risultato economico consolidati;
o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con
indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed
economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi
derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi
sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico consolidati.
2. La nota integrativa deve inoltre contenere:
a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;
b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;
c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il
metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art.
36;
d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese
controllate e collegate.
2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere
o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'art. 40, comma 2,
lettera d-bis), per le definizioni di «strumento
finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair
value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».



 
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo la lettera g-ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«g-quater) le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonche' gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa';
g-quinquies) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'.».
2. Il comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».
3. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: «g-bis) e g-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies)».



Nota all'art. 3:
- Il testo degli articoli 23 e 40, del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificati dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 23 (Contenuto della nota integrativa. Articoli 43
e 45, paragrafo 1, della direttiva n. 78/660 e articoli 40
e 41 della direttiva n. 86/635). - 1. Oltre a quanto
stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la
nota integrativa indica:
a) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio
e nelle rettifiche di valore;
b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle
sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19,
comma 1, possedute direttamente o per il tramite di
societa' fiduciaria o per interposta persona, indicando per
ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del
patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo
esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito
in bilancio;
c) l'ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori e ai sindaci nonche' i crediti erogati e le
garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per
ciascuna categoria;
d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
e) il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il
valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte
durante l'esercizio;
f) le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dall'ente, specificando il loro numero e i diritti che essi
attribuiscono;
g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di
mora;
g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro
natura;
g-ter) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a
un valore superiore al loro fair value, con esclusione
delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle
partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle
singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali
attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e'
stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
sui quali si basa il convincimento che tale valore possa
essere recuperato;
g-quater) le operazioni con parti correlate di importo
rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la
natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a
tali operazioni necessaria per la comprensione del
bilancio, nonche' gli effetti delle operazioni medesime
sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato
economico della societa';
g-quinquies) la natura e l'obiettivo commerciale di
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con
indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed
economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi
derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi
sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della societa'.
2. E' consentito omettere le informazioni di cui al
comma 1, lettera b), quando esse possano arrecare grave
pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale
omissione e' fatta menzione nella nota integrativa.
2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere
g-bis), g-ter) e g-quater) e dell'art. 3, comma 2, lettera
f-bis), per le definizioni di «strumento finanziario»,
«strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte
correlata» si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.
«Art. 40 (Contenuto della nota integrativa. Articoli
28, 34 e 35, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n.
83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera h), della direttiva
n. 86/635). - 1. Si applicano gli articoli 22 e 23,
lettere a), b), c), d), g), g-bis), g-ter), g-quater) e
g-quinquies.
2. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del
presente decreto, la nota integrativa indica:
a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
con il metodo integrale ai sensi dell'art. 31;
b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
con il metodo proporzionale ai sensi dell'art. 35;
c) l'elenco delle partecipazioni alle quali e'
applicato il metodo di cui all'art. 36;
d) l'elenco delle altre imprese controllate,
associate o sottoposte al controllo congiunto.
3. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per
ciascuna impresa:
a) la denominazione e la sede;
b) le quote possedute, direttamente o per il tramite
di societa' fiduciaria o per interposta persona,
dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese
controllate;
c) se diversa, la percentuale dei voti
complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
d) la ragione della inclusione nell'elenco, se gia'
non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b)
e c).
4. Qualora si sia verificata una variazione notevole
nella composizione delle imprese incluse nel
consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono
significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il
conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio
precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite
anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del
conto economico dell'esercizio precedente.
5. E' consentito omettere le informazioni di cui ai
commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio
a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e'
fatta menzione nella nota integrativa.».



 
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Il comma 2 dell'articolo 90 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«2. L'ISVAP, con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o piu' dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP puo' altresi' stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.».



Nota all'art. 4:
- L'art. 90 del citato decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 90 (Schemi). - 1. L'ISVAP, con regolamento,
determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le
imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle
attivita' a copertura delle riserve tecniche ed il
prospetto dimostrativo del margine di solvibilita'
2. L'ISVAP, con regolamento,puo' emanare istruzioni
esplicative ed applicative, prescrivere informazioni
integrative o piu' dettagliate, anche in materia di
operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale di cui all'art. 2427, primo comma,
numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all'art. 38,
comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP puo' altresi'
stabilire la documentazione necessaria all'espletamento
delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.
3. Le modalita' di tenuta del sistema contabile devono
consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo
quanto disposto dall'ISVAP con regolamento.
4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei
principi contabili internazionali nei confronti dei
soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il
bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili
internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati
del bilancio consolidato, l'ISVAP puo' richiedere dati,
notizie ed informazioni alle societa' ed agli enti
controllati da imprese di assicurazione e di
riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi
enti e societa'. Nel caso in cui la societa' o l'ente sia
sottoposto alla vigilanza di un'altra autorita', l'ISVAP ne
richiede la collaborazione.».



 
Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 123-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 123-bis (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari). - 1. La relazione sulla gestione delle societa' emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni dettagliate riguardanti:
a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonche' la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessita' di ottenere il gradimento da parte della societa' o di altri possessori di titoli;
c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;
d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non e' esercitato direttamente da questi ultimi;
f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della societa', i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
g) gli accordi che sono noti alla societa' ai sensi dell'articolo 122;
h) gli accordi significativi dei quali la societa' o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della societa', e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla societa'; tale deroga non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;
i) gli accordi tra la societa' e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennita' in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;
l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonche' alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonche' di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.
2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:
a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o piu' disposizioni, nonche' le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla societa' al di la' degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La societa' indica altresi' dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce e' accessibile al pubblico;
b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;
c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalita' del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione puo' indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove e' pubblicato tale documento.
4. La societa' di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d), sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
5. Le societa' che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).».
2. L'articolo 124-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
3. L'articolo 124-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 124-ter (Informazione relativa ai codici di comportamento). - 1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicita' cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da societa' di gestione del mercato o da associazioni di categoria.».
4. L'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Informazioni sul governo societario»;
b) le parole: «dall'articolo 124-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a)».



Nota all'art. 5:
- L'art. 192-bis del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 192-bis (Informazioni sul governo societario). -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli
amministratori, i componenti degli organi di controllo e i
direttori generali di societa' quotate nei mercati
regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte
dall'art. 123-bis, comma 2, lettera a), sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a
trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio e'
pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani,
di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.».



 
Art. 6.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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