Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137
Testo del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1 settembre 2008), coordinato con la legge di conversione n. 169 del 30 ottobre 2008 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate nel video tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. (( 1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.))
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante:
«Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59»:
«Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1.
Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del
Servizio nazionale per la qualita' dell'istruzione, di una
o piu' istituzioni scolastiche, di uno o piu' Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti
educativi, di una o piu' Regioni o enti locali, promuove,
eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti
disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio,
progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a
esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione
fra sistemi formativi, i processi di continuita' e
orientamento. Riconosce altresi' progetti di iniziative
innovative delle singole istituzioni scolastiche
riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati
ai sensi dell'art. 8. Sui progetti esprime il proprio
parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e
devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati
devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla
base dei quali possono essere definiti nuovi ((curricoli))
e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le
procedure di cui all'art. 8. Possono anche essere
riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano
per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere
elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a
norma dell'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti
dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma
1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione che promuove o
riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca
dei relativi decreti, le specificita' ordinamentali e
organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'art.
278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.».



 
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. (( 1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari.))
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' ((effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.))
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento ((al voto inferiore a sei decimi,)) nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.



Riferimenti normativi:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, e successive modificazioni concerne il
«Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria».
- Si riportano i commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27,
al fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata
la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro
176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per
l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al
finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e
i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio. Possono accedere ai
contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari
nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua, in
coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli
interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al
comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I
contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno,
non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati
per essere riassegnati secondo la procedura di cui al
presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la
dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento
statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun
anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo
lo schema stabilito dal predetto decreto.



 
Art. 3.
Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite ((sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate)) con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. (( 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.))
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite ((nonche la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.)) (( 3. Nella scuola secondaria di primo grado,)) sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, ((con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,)) un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. (( 3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:) )) (( «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».)) (( 4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.))
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, ((tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni,)) e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».



 
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di ((razionalizzazione)) di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti ((previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64)) e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche ((della scuola primaria)) costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola. (( 2. Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento)) stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. (( 2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalita' di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) (( 2-ter- La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008 n. 133 recante: «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria.»:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/ docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
«Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di' cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni
scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e
degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in
tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi
di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal
presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura
di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.
131, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti
locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni,
tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di
ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e
gli enti locali competenti non adempiano alla predetta
diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministro per i' rapporti con le regioni, nomina
un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da
tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti
locali.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».



 
Art 5.

Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore ((si e' impegnato)) a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, ((salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento)) da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene ((nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.)) 11 dirigente scolastico vigila affinche' le delibere ((dei competenti organi scolastici)) concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni vigenti.



Riferimenti normtivi:

- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria:
«Art. 15 (Costo dei libri scolastici). - 1. A partire
dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica
nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni
ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica
esistente, i competenti organi individuano preferibilmente
i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella
rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili
tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la
fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e
strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e
delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a
decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo
per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli
istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e
mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il
collegio dei docenti adotta esclusivamente libri
utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet
o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative
all'adozione di strumenti didattici per i soggetti
diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali
delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono
essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad
unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili
di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo
nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il
contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo
nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria
e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per
ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel
rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e
dell'editore.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
di cui ai commi 1, 2 e 3.».



 
(( Art. 5-bis.
Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento

1. Nei termini e con le modalita' fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva e' sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dei commi 605 e 607 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la
revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
criteri e dei parametri per la formazione delle classi al
fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresi', alla revisione dei criteri e parametri di
riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007/2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale docente. Analogo piano di assunzioni a
tempo indeterminato e' predisposto per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per
complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione
dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel
rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano
triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza
un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del
3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione
nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo
indeterminato gia' effettuate su posti della medesima
classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010, una volta completate le nomine di cui al
comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali della procedura
riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006,
che abbiano completato la relativa procedura concorsuale
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
idonei e non nominati in relazione al numero dei posti
previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina
dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002
e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si
siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito
periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione
previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine
di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella
graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell'ambito della medesima procedura il corso di
formazione, superando il successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli
scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto
previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per
l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un
rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale
anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio).».
«607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e
successive modificazioni, e' ridefinita con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il
decreto e' adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti
biennali delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve
le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia'
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al
biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in
particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei
titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e
successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal
precedente periodo, con il decreto di cui al presente
comma sono definiti criteri e requisiti per
l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.».



 
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ((e successive modificazioni,)) comprensivo della valutazione delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento ((nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»:
«Art. 3 (Diploma di laurea). - 1. (Omissis).
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due
indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e
professionale degli insegnanti, rispettivamente, della
scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea
costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la
formazione culturale e professionale degli insegnanti della
scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di
istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello
Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due
indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono
utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i
professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui
le necessarie competenze sono disponibili.».



 
Art 7.

Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle ((scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,)) di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che ((superano ))il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».
 
(( Art. 7-bis.
Provvedimenti per la sicurezza delle scuole

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse gia' assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche' quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalita', per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione, e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa e' disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalita', qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilita' di eseguire le opere.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare critica sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.
7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro conpetente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«21. Nell'ambito del programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
possono essere ricompresi gli interventi straordinari di
ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi
ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, presenta entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota
parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto
stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non
inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13,
comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano
disponibili al 1° gennaio 2004.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
1° luglio 1986, n. 318, recante: «Provvedimenti urgenti per
la finanza locale», convertito, con modificazione, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488:
«Art. 11 (Edilizia scolastica). - 1. Tra le opere di
edilizia scolastica previste dall'art. 2, comma secondo,
lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte.
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare
complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire,
rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da
destinare:
a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire,
rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla
eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e
le accademie di belle arti;
b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire,
rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle
seguenti finalita':
1) conversione, acquisizione o costruzione di
edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o
interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti
esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la
presenza di diversi indirizzi di studio di scuola
secondaria superiore, con una popolazione scolastica non
eccedente le mille unita', con esclusione degli indirizzi
particolarmente specializzati, per i quali e' da prevedere
un bacino di utenza piu' ampio di quello distrettuale o
interdistrettuale;
2) completamento delle opere di edilizia
scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975,
n. 412 o finanziate da comuni e province con mutui a loro
carico assistiti da contributi regionali o con mezzi
propri; previste dal progetto generale approvato ed ancora
in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
3) con riferimento ai criteri di cui al precedente
numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di
edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di
secondo grado, compresi i licei artistici, gli istituti
d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle
arti, tenuto conto della consistenza e dell'incremento
della popolazione scolastica (19);
4) adeguamento alle norme di sicurezza degli
edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato
di particolare fatiscenza, nonche' di edifici e locali
destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non
adibiti a tale uso.
3. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato.
4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche
di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali
di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a
realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a
piu' scuole e aperti alle attivita' sportive delle
comunita' locali e delle altre formazioni sociali operanti
nel territorio, per i quali si possono utilizzare i
finanziamenti di cui alla predetta lettera b) sino al 15
per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro
della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e
dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui
devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti,
nonche' lo schema di convenzione da stipulare tra le
autorita' scolastiche competenti e gli enti locali
interessati per la utilizzazione integrata degli impianti
medesimi.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
saranno individuati gli enti destinatari dei mutui,
nell'ambito di un programma annuale formulato dalle
regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i
sovrintendenti scolastici regionali.
6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere
formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della
pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i
programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali
interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.
8. In caso di mancata trasmissione del programma da
parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione,
entro i quindici giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al precedente comma 7, formula il programma
medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali
interessati e del sovrintendente scolastico regionale.
9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono
essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica
istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso
inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di
cui al precedente comma 8.
10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di
finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa
depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni
dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.
11. Le quote dei finanziamenti non concesse
nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse
nei due esercizi successivi».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1991, n. 430, recante: «Interventi per
l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento
scolastico:
«Art. 1 (Finanziamento per opere di edilizia
scolastica). - 1. In attesa di un'organica disciplina da
definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di
opere di edilizia scolastica si provvede secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto
disposto dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio
1991, n. 202, e' autorizzata a concedere mutui ventennali
ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche
dotate di personalita' giuridica, che siano proprietarie
degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare
complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalita' di cui
al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui e' a carico
dello Stato.
3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del
decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora
disponibili alla data di entrata in vigore della presente
legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992,
in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le
stesse procedure e modalita' puo' essere autorizzata,
nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione
dei fondi.
4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al
comma 2 e' finalizzato:
a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla
realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento
degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed
agibilita', necessarie e indilazionabili in relazione alla
situazione di pericolosita' derivante dallo stato degli
edifici stessi;
b) per la parte residua, al completamento di opere di
edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti
a tipi di scuole diverse, sentito il parere del
provveditore.
5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi
di cui al comma 4, si attua con le modalita' previste nei
commi da 6 a 14.
6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste
relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli
inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici,
conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla
base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei
successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i
relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40
per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo
comma dell'art. 107 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni.
8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse
assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione
degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione
delle opere da realizzare con le rispettive quote di
finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni
degli enti locali interessati e dei sovrintendenti
scolastici.
9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani
regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli
enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di
finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa
depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei
mutui.
10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento
delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della
concessione del mutuo.
11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6,
nei successivi trenta giorni il commissario del Governo,
sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti
locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al
Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al
fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente
il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di
finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il
commissario del Governo.
12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e
10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di
finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi
adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla
regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta
giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario
del Governo.
13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad
immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori
di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui di
cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.
14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al
comma 2 e' destinato agli interventi di cui al comma 4
inerenti ad immobili di proprieta' delle istituzioni
scolastiche dotate di personalita' giuridica. I relativi
piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti
scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed
all'affidamento delle opere provvedono direttamente le
stesse istituzioni scolastiche.
15. Per l'applicazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e
di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994.
All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento
«Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai
comuni e dalle comunita' montane per finalita' di
investimento di preminente interesse (rate ammortamento
mutui)».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1996, n. 431, recante: «Interventi urgenti
per l'edilizia scolastica»:
«Art. 2 (Accelerazione delle procedure per la
realizzazione di opere di edilizia scolastica).
1.-3. (Omissis.).
4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere mutui, per un importo non superiore a 200
miliardi di lire, a comuni e province per interventi di
edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del
territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato
nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita' e
di urgenza, di celere esecuzione o di completamento
funzionale, individuati con apposito programma predisposto
dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni
interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica. I pareri delle regioni sono
espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si intendono resi in senso
favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono
assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante
parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso
di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi
giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi
adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla
regione; ove questa non provveda nel termine di trenta
giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario
di Governo».
- Si riporta il testo dell'art. 134 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture,
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 134 (Recesso).
(art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F).
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e'
calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da
formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua
il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla
stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto
quelli gia' accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere
provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In
tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a
disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato
d'ufficio e a sue spese».
- Si riporta il testo del comma 625, dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«625. Per l'attivazione dei piani di edilizia
scolastica di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996,
n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate
annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al
completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei
competenti enti locali. Per le finalita' di cui al
precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale
interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui
all'art. 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti
uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del
finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento
delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma,
le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al
riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009,
decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo
denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della
pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima
regione».
- Si riporta il testo dei commi 5, 7 e 9 dell'art. 4
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: «Norme per
l'edilizia scolastica»:
«5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli
enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
degli interventi relativi al primo anno del triennio e
provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla
Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante
invio dei relativi atti deliberativi, alla regione».
«7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti
all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
dalla comunicazione della concessione del mutuo».
«9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno
carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non
provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono
automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' alla
legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di
inadempienza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via
sostitutiva il commissario del Governo».



 
Art. 8.
Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.))
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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