Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2008
Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'attivita' venatoria e per gli infortuni. (Provvedimento n. 2643).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto l'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prescrive in capo a chiunque intenda praticare attivita' venatoria nel territorio della Repubblica l'obbligo di assicurarsi per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso di armi e arnesi utili alla suddetta attivita' e per gli infortuni che dovessero occorrergli nel praticarla;
Considerata la necessita' di garantire che le convenzioni stipulate dalle associazioni venatorie territoriali con le imprese di assicurazione in nome e per conto dei propri associati prevedano modalita' idonee ad identificare con certezza la data dell'avvenuto pagamento del premio a partire dalla quale ha effetto la copertura assicurativa, ai fini della verifica dei termini di validita' della garanzia;
Considerata la necessita' che le convenzioni che prevedono franchigie a carico degli assicurati/associati prevedano modalita' di recupero di tali somme coerenti con la disciplina assicurativa;
Adotta

il seguente provvedimento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle convenzioni stipulate dalle associazioni venatorie con le imprese di assicurazione in nome e per conto dei propri associati per la assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'attivita' venatoria e per gli infortuni.
 
Art. 2.
Modalita' di versamento dei premi

1. Le convenzioni di cui all'art. 1 prevedono che i premi siano versati dagli associati/assicurati esclusivamente mediante bollettino di c/c postale ovvero bonifico bancario.
 
Art. 3.
Modalita' di recupero della franchigia

1. Le convenzioni di cui all'art. 1 che prevedono franchigie a carico degli associati/assicurati, comunque non opponibili ai terzi danneggiati, contemplano modalita' di recupero ditali somme direttamente presso l'assicurato ovvero, in caso di anticipazione dell'importo della franchigia da parte dell'associazione per conto del proprio associato/assicurato, dispongono l'obbligo dell'associazione stessa di esercitare la rivalsa nei confronti degli associati/assicurati in occasione di ogni sinistro per l'importo della relativa franchigia.
2. La modulistica di adesione all'associazione venatoria riporta, con caratteri che ne evidenzino la rilevanza, la presenza in polizza delle clausole disciplinanti le modalita' di recupero delle franchigie a carico degli associati/assicurati.
 
Art. 4.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate la circolare ISVAP n. 513/D del 2 ottobre 2003 e le lettere circolari ISVAP del 27 luglio 2005 e del 15 novembre 2006.
 
Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le imprese di assicurazione adeguano le convenzioni in essere alle disposizioni del presente provvedimento entro il termine di cui al comma 1.
 
Art. 6.
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
Roma, 22 ottobre 2008

Il presidente: Giannini
 
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