Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 ottobre 2008
Iscrizione di varieta' di cereali a paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto 7 marzo 2008, concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;
Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varieta' indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta', le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

----> Vedere da pag. 18 a pag. 19 <----

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2008
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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