Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 3 ottobre 2008 |
Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Ciliegia dell'Etna» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di registrazione della denominazione «Ciliegia dell'Etna», ai sensi dell'art. 5, del regolamento (CE) n. 510/2006; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione dell'Associazione produttori ciliegia dell'Etna, con la quale e' stato indicato per il controllo sulla denominazione «Coppa di Parma» l'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», con sede a Fano, via Paolo Borsellino n. 12/B; Considerato che l'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Ciliegia dell'Etna» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 settembre 2008; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta:
Art. 1. L'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», con sede a Fano, via Paolo Borsellino n. 12/B, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Ciliegia dell'Etna». |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Suolo e Salute Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. |
| Art. 3. L'organismo «Suolo e Salute Srl» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Ciliegia dell'Etna», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo «Suolo e Salute Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. L'organismo «Suolo e Salute Srl» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Ciliegia dell'Etna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/06». |
| Art. 4. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Ciliegia dell'Etna» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo «Suolo e Salute Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 5. L'organismo «Suolo e Salute Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Ciliegia dell'Etna» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 6. L'organismo «Suolo e Salute Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Ciliegia dell'Etna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente art. e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Sicilia. |
| Art. 7. L'organismo «Suolo e Salute Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sicilia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 2008
Il direttore generale: La Torre |
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