Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 ottobre 2008 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Christina Klos, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica
VISTI: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Christina Klos; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata ha prodotto il certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 CELI 5 doc. - comprensivo della prova aggiuntiva - rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonche' al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 luglio 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206; Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: diploma di istruzione superiore «Zeugnis Über Die Erste Staatsprüfung Für das Lehramt An Grund - Und Hauptschulen» (primo esame di stato per l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie obbligatorie) rilasciato il 1° luglio 1986 dall'Ufficio per l'ammissione all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie obbligatorie del Ministero della pubblica istruzione e sport del Baden Wuerttemberg; titolo di abilitazione all'insegnamento «Zeugnis Über Die Zweite Staatsprüfung Für das Lehramt An Grund-Und Hauptschulen» (secondo esame di stato per l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie obbligatorie) rilasciato il 5 luglio 1989 dall'Ufficio per l'ammissione all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie obbligatorie del Ministero della pubblica istruzione e sport del Baden-Wuerttemberg, posseduto dalla cittadina tedesca prof.ssa Christina Klos, nata a Heidelberg il 18 aprile 1963, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle sottoindicate tipologie di scuole e nelle sottoindicate classi di concorso: insegnamento nella scuola primaria; 30/A educazione fisica nella scuola media; 45/A lingua straniera (Tedesco). 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2008 Il direttore generale: Dutto |
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