Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008, n. 134
Testo del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2008), coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia del giorno successivo a quello della sua pubblicazione
Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «decreto legislativo n. 270,» sono inserite le seguenti: (( «ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,»;
1-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti")». ))

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, (( sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese )) operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita' della procedura.».
4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, (( sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'. (( Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma». ))
6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del commissario straordinario». (( 6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,». ))
7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a), ovvero».
8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 e' sostituito dal seguente:
«4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.».
9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «e' presentato» sono sostituite dalle seguenti: «puo' anche essere presentato».
10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza (( e non discriminazione )) per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, (( e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo )) il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuita' nel medio periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonche' dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non e' inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. (( Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorita' )) unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. (( Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009. )) (( 4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, )) il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attivita' svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessita', non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».
11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la parola: «ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».
12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».
13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attivita' produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o piu' rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in (( cassa integrazione )) guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.». (( 13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto nonche' da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato anche alla lettera b-bis) del medesimo comma.
13-ter. Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami di aziende si applicano, altresi', alla cessione dei complessi di beni e contratti. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347 recante «Misure urgenti per la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza.», convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese
soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di
insolvenza che intendono avvalersi della procedura di
ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art.
27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato:
«decreto legislativo n. 270», ovvero del programma di
cessione dei complessi aziendali, di cui all'art. 27,
comma 2, lettera a), del medesimo decreto, purche' abbiano,
singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da
almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a
cinquecento da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie
rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a
trecento milioni di euro.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. - Tale risultato deve potersi realizzare, in
via alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di
risanamento di durata non superiore a due anni ("programma
di ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi
di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con
modificazione, dalla legge n. 39 del 2004, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Ammissione immediata all'amministrazione
straordinaria). - 1. L'impresa che si trovi nelle
condizioni di cui all'art. 1 puo' richiedere al Ministro
delle attivita' produttive, con istanza motivata e
corredata di adeguata documentazione, presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede
principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei
complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo art. 27.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1
all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di
amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario
straordinario, con le modalita' di cui all'art. 38 del
decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri
fissati dal medesimo Ministro. Per le societa' operanti nel
settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione
immediata alla procedura di amministrazione straordinaria,
la nomina del commissario straordinario e la determinazione
del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni
dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in
materia, sono disposte con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto
legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita'
ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo'
prescrivere il compimento di atti necessari al
conseguimento delle finalita' della procedura. Per le
imprese operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di
amministrazione straordinaria, la nomina del commissario
straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in
deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto
compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il
compimento di atti necessari al conseguimento delle
finalita' della procedura.».
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo
spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario
straordinario della gestione dell'impresa e
dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.
Determina altresi' gli effetti di cui all'art. 48 del
decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e
47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle
controversie, anche in corso, relative a rapporti di
diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il
commissario straordinario.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato
immediatamente al competente tribunale.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Funzioni del commissario straordinario). - 1.
Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello
stato di insolvenza, provvede all'amministrazione
dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento
dello stato di insolvenza.
1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione
del programma, puo' autorizzare il commissario
straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando
cio' sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla
continuazione dell'attivita' d'impresa o alla consistenza
patrimoniale dell'impresa stessa.
2.
3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81
del decreto legislativo n. 270, il commissario
straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita'
produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza
dell'impresa di cui all'art. 2, comma 1. Per «imprese del
gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che
intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti
contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure
previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi
necessari allo svolgimento dell'attivita'. Per «imprese del
gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che
intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti
contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure
previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi
necessari allo svolgimento dell'attivita'. Alle imprese del
gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal
presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di
cui al presente comma.
3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di
cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella
relativa alla capogruppo, a norma dell'art. 4, comma 2,
ovvero in via autonoma, attraverso un programma di
ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel
rispetto dei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato
decreto-legge 347 del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 2004, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Accertamento dello stato di insolvenza e
programma del commissario straordinario). - 1. Il
tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni
dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2,
sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga
necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'art. 3,
comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e
assume i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1,
lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. La
sentenza determina, con riferimento alla data del decreto
di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n.
270, in quanto compatibili.
1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di
dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti
l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti
dall'art. 1, cessano gli effetti del decreto di cui
all'art. 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
2. Salvo che per le imprese operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto
immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater
del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
rami e complessi aziendali oggetto della stessa, entro
centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario presenta al Ministro delle
attivita' produttive il programma di cui all'art. 54 del
decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di
cui all'art. 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b),
del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai
fini di cui all'art. 4-bis, la posizione dei piccoli
risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in
obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in
amministrazione straordinaria. Contestualmente, il
commissario presenta al giudice delegato la relazione
contenente la descrizione particolareggiata delle cause di
insolvenza, prevista dall'art. 28 del decreto legislativo
n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo
delle attivita' e dall'elenco nominativo dei creditori, con
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione.
2-bis. Un estratto della relazione e del programma e'
pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a
diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra
modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con
l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e
ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione
e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a
rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita'
stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con
riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'art.
59 del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine
per la presentazione del programma puo' essere prorogato
dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di
ulteriori novanta giorni.
4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il
Ministro non autorizzi il programma di cui all'art. 27,
comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del
decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il
commissario straordinario, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento,
ferma restando la disciplina dell'art. 70 del decreto
legislativo n. 270.
4-bis. Il programma di cessione puo' anche essere
presentato dal commissario straordinario entro sessanta
giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del
programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione
e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la
prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata
non superiore a due anni, decorrenti dalla data
dell'autorizzazione.
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della
particolare complessita' delle operazioni attinenti alla
ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi
aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del commissario straordinario,
sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per un
massimo di dodici mesi.
4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione per ogni operazione
disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'art. 62 del decreto legislativo n. 270, e con
riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma 2,
secondo periodo, e alle imprese del gruppo il commissario
straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata,
tra i soggetti che garantiscono la continuita' nel medio
periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento
e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione
nazionale, nonche' dai Trattati sottoscritti dall'Italia.
Il prezzo di cessione non e' inferiore a quello di mercato
come risultante da perizia effettuata da primaria
istituzione finanziaria con funzione di esperto
indipendente, individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto
all'ottavo dell'art. 105 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui
all'art. 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di
concentrazione connesse o contestuali o comunque previste
nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del
presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5, rispondono a
preminenti interessi generali e sono escluse dalla
necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre
1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3
della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla
normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di
concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le parti sono,
comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette
operazioni all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali
idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o
altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose
per i consumatori in conseguenza dell'operazione.
L'Autorita', con propria deliberazione adottata entro
trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione,
prescrive le suddette misure con le modificazioni e
integrazioni ritenute necessarie; definisce altresi' il
termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale
le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi
devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le
sanzioni di cui all'art. 19 della citata legge n. 287 del
1990. Il presente comma si applica alle operazioni
effettuate entro il 30 giugno 2009.
4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'art. 2,
comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione
di cui al presente decreto e lo stato economico e
finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo
di sei mesi, dalla data di ammissione alle procedure
previste dal presente decreto, il venir meno dei requisiti
per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali
autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o
altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle
relative attivita' svolte alla data di sottoposizione delle
stesse alle procedure previste dal presente decreto. In
caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del
presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni,
licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti
all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti
gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
della loro particolare complessita', non possano essere
definite entro il termine indicato al suddetto comma, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le
medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge n.
347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
39 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del
gruppo). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive, dopo
la dichiarazione dello stato di insolvenza, puo'
autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni,
di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal
commissario straordinario qualora siano finalizzate alla
ristrutturazione o alla salvaguardia del valore economico e
produttivo totale o parziale dell'impresa o del gruppo. Per
motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere
autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di
insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano
devoluti alla cognizione del giudice di cui all'art. 13 del
decreto legislativo n. 270 del 1999.
2. Fino all'autorizzazione del programma di cui
all'art. 4, il commissario straordinario richiede al
Ministero delle attivita' produttive l'autorizzazione al
compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni
necessarie per la salvaguardia della continuita'
dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e'
necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria
amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a
250.000 euro.
2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria di imprese di cui all'art. 2,
comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli
ammortizzatori sociali di cui all'art. 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, i termini di cui all'art. 4,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui
all'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'art. 47,
comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti
della meta'. Nell'ambito delle consultazioni di cui
all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente,
il Commissario e il cessionario possono concordare il
trasferimento solo parziale di complessi aziendali o
attivita' produttive in precedenza unitarie e definire i
contenuti di uno o piu' rami d'azienda, anche non
preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che
passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche
solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario
possono essere effettuati anche previa collocazione in
cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del
rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del
cessionario.
2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di
lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, comma 2,
secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', al fine
di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di
cui all'art. 8, commi 2 e 4, e di cui all'art. 25, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.».



 
(( Art. 1-bis.

1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facolta' di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, ne' comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 50 del gia'
citato decreto legislativo n. 270 del 1999:
«2. Fino a quando la facolta' di scioglimento non e'
esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 del succitato
decreto legislativo:
«Art. 51 (Diritti dell'altro contraente). - 1. I
diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o
di subentro del commissario straordinario nei contratti
ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di
apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati
dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo
II della legge fallimentare.
2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei
contratti di somministrazione, la disposizione del secondo
comma dell'art. 74 della legge fallimentare non si applica
se il somministrante opera in condizione di monopolio.».



 
Art. 2.

1. I trattamenti di (( cassa integrazione )) guadagni straordinaria e di mobilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola: «derivanti» e' sostituita dalla seguente: «derivate».
3. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e' integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (( 5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «di un euro a passeggero» sono sostituite dalle seguenti: «di tre euro a passeggero». Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater, e' sostituito dal seguente:
«3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto».
5-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291».
5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennita' per il periodo residuo del quadriennio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 1-bis e
11-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249
recante «Interventi urgenti in materia di politiche del
lavoro e sociali», convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, cosi' come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo'
concedere, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, in caso di crisi occupazionale, di
ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione
di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche
navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi
derivate a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005,
ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di
mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le
societa' da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei
contributi previsti dalla vigente legislazione in materia
di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita', ivi compreso quanto previsto all'art. 7,
commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui
al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o
destinatari dell'indennita' di mobilita', si estendono i
benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25,
comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli
stessi i benefici di cui all'art. 8, comma 2, della legge
n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono
concessi nel limite di 10 milioni di euro.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2
sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il
periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal
fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita
evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni
di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno
2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di
euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e
37 milioni di euro per l'anno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante
le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di
euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007,
10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per
l'anno 2009.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di
integrazione salariale, delle domande di mobilita' e dei
benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei
benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo
onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro
ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005,
76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per
l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni
di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno
2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario all'adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione
di cui al comma 3.
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i
quali non abbiano in precedenza esercitato la facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'art. 1,
comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono,
limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al
trattamento di integrazione, esercitare la predetta
facolta', fatte salve le istanze presentate fino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.».
«Art. 1-quinquies. - 1. Il lavoratore sospeso in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli
1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo del
comma 1 dell'art. 1-bis del presente decreto, decade dal
trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso
di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti
regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di
mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di
disoccupazione speciale, di indennita' o sussidi, la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, del trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1
dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o
prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla
vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi,
anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso
al trattamento con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti
di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento
nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o
di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non
accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a
quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri
dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della
attivita' formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i
datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e, in
caso di mobilita', al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione
dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere
ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito
di detta comunicazione l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai
medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e'
ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti che
decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi
alla data di presentazione del ricorso. La decisione del
ricorso e' comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di
mobilita', al competente servizio per l'impiego.
1-quater. La mancata comunicazione di cui al
comma 1-bis e' valutata ai fini della verifica del corretto
andamento dell'attivita' svolta da parte delle agenzie per
il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi
da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai
lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui
all'art. 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini
dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari
sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio
presso i competenti Centri per l'impiego o presso le
Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 63 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 16 agosto 2008, n. 133 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:
«6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata
di euro 700 milioni per l'anno 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni recante
«Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio»:
«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito il
«Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni»,
il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni delle uniti medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica.»:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 recante «Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti», convertito, con modificazioni, della legge 31
marzo 2005, n. 43, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6-quater (Disposizioni in materia di diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili). - 1. All'art. 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, che istituisce l'addizionale
comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli
aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «80 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e'
altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e'
destinato ad aumentare il Fondo speciale per il sostegno
del reddito e dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione del personale del settore del trasporto
aereo, costituito ai sensi dell'art. 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai
soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale
dello Stato gestita dall'INPS e intestata al Fondo speciale
di cui al comma precedente. L'ENAC provvede a comunicare
semestralmente al Fondo di cui al precedente comma il
numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali
nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di
voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108 recante «Disposizioni urgenti in
materia di occupazione e previdenza», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172 cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Norma di interpretazione autentica in
materia di assunzioni a termine). - 1. La disposizione di
cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel
senso che il divieto ivi previsto di procedere ad
assunzioni con contratti a termine presso unita' produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non
si applica nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e nelle
ipotesi di cui all'art. 2, comma 521, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle societa' di
gestione aeroportuale e alle societa' da queste derivate
nonche' nelle ipotesi ed al personale di cui all'art.
1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223 recante «Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro»:
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita).
- 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio 1970, n.
300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In
mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di
una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al
comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge
12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge
30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.».
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
- 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle
imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita'
o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al
recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che
svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.».



 
Art. 3.

1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuita' aziendale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., nonche' di Alitalia Servizi S.p.A. e delle societa' da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessita' di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilita' per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e' posta a carico esclusivamente delle predette societa'. Negli stessi limiti e' esclusa la responsabilita' amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonche' di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle societa' indicate nel primo periodo non puo' costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalita' richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre societa'.
2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove societa', sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalita' di attuazione del presente comma. (( 2-bis. Per garantire la sollecita operativita' del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.
345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione e' ridotta della meta' se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.
345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonche' del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies».
2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda».
2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati e' presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice delegato. ))

3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, e' abrogato.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)»:
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 2952 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione).
- Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive
in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato
il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il
termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo
l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del
terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende
il corso della prescrizione finche' il credito del
danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica
all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il
pagamento dell'indennita'.».



 
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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