Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 ottobre 2008
Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO
affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che il Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato «Fondo unico giustizia», e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.a.;
Visto altresi', in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi di cui all'art. 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonche' relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visto ancora, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.a., con modalita' telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia;
Ritenuta l'estrema urgenza nel provvedere, onde consentire ad Equitalia Giustizia S.p.a. la disponibilita' delle prime informazioni utili per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», in particolare, dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008, e conseguentemente di dover adottare un primo decreto di individuazione delle informazioni a tal fine necessarie;
Ritenuto di dover rinviare a successivi decreti l'individuazione di tutte le informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle banche, da Poste Italiane S.p.a., nonche' dagli altri operatori finanziari;
Vista la nota prot. n. 99197/2008 del 22 ottobre 2008 con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni, per quanto di competenza, sul testo del presente decreto;
Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, ed in particolare del suo comma 3, le prime informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. sono quelle riportate nell'allegato 1 al presente decreto, che di esso forma parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale
del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze
La Pecorella

Il capo Dipartimento affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Ormanni
 
Allegato 1

Contenuto delle informazioni.

Poste Italiane S.p.a., e le banche trasmettono ad Equitalia Giustizia S.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 143/2008, le informazioni relative ai libretti postali di deposito giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli.
Relativamente ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli, il contenuto delle informazioni da trasmettere e' relativo, in una prima fase, ai rapporti intestati all'Autorita' giudiziaria, per i quali si trattera' di comunicare i seguenti elementi: l'identificativo del rapporto (numero, codice ABI; codice della filiale); l'intestazione del rapporto (titolare: se persona fisica, nome e cognome; se persona giuridica, ragione sociale; codice fiscale), il saldo (importo; segno; divisa), con esclusione dei rapporti con saldo zero o a debito; tipo del rapporto e data di eventuale blocco a seguito del provvedimento di sequestro, se gia' disponibili nei sistemi informatici; data ultima operazione di versamento, se gia' disponibile nei sistemi informatici; soggetto delegato alla firma del rapporto, se gia' disponibile nei sistemi informatici; data di accensione dello stesso rapporto, se gia' disponibile nei sistemi informatici.
Relativamente ai libretti postali di deposito giudiziari il contenuto delle informazioni da trasmettere e' relativo, in una prima fase, ai seguenti elementi: numero libretto del modello B1, intestatario del libretto, ufficio postale depositario, data apertura del libretto, saldo del libretto, numero del fascicolo e del processo e/o numero notizia di reato, se gia' disponibili sui sistemi informatici, ufficio giudiziario di riferimento, se gia' disponibile sui sistemi informatici. I campi «titolare del rapporto» e «intestatario del libretto» devono intendersi composti da: tipo persona (PF o PNF), nome e cognome o denominazione, data di nascita/costituzione, luogo di nascita/costituzione.

Modalita' di trasmissione delle informazioni.
Le informazioni indicate al paragrafo precedente sono trasmesse attraverso il ricorso alla procedura Entratel sulla base di implementazione di specifico tracciato informatico.
 
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