Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2008 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE DOGANE |
DETERMINAZIONE 21 ottobre 2008 |
Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione delle specie di animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie. (Determinazione n. 24416). |
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IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia delle dogane; Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento CE n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente il sistema sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington, cosi' come modificata ed integrata dalla legge n. 59 del 13 febbraio 1993 in materia di Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, dalla legge n. 426 del 9 dicembre 1998 in materia di Nuovi interventi in campo ambientale, nonche' dal decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 275, recante il riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette; Visto l'art. 8-quinques della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla Convenzione di Washington; Visto l'art. 28 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, comma 1, lettera b) sulle competenze del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto 1° dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che istituisce ed attiva i Nuclei Operativi CITES del Corpo Forestale dello Stato, che svolgono attivita' di controllo e supporto specialistico all'autorita' doganale presso gli Uffici delle dogane abilitati alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione delle specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della predetta Convenzione di Washington; Considerato che l'art. 9-bis del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, conferisce la facolta' di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali; Visto il decreto 8 luglio 2005, n. 176 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES); Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e con il quale e' stato istituito, tra gli altri, il Ministero del commercio internazionale; Vista la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane n. 11010 del 16 maggio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 2008, che ha definito l'elenco delle dogane abilitate, in via esclusiva, alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicate negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuta la necessita' di modificare la suddetta determinazione direttoriale, in base alle mutate esigenze operative ed organizzative, con l'inclusione, nell'elenco delle dogane abilitate, dell'Ufficio delle dogane di Trapani e dell'Ufficio delle dogane di Venezia; Vista la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane n. 1193/UD del 6 giugno 2008 relativa alla individuazione delle competenze dell'Ufficio delle dogane di Napoli 1 e l'Ufficio delle dogane di Napoli 2; Considerata, infine, la necessita' di aggiornare gli elenchi degli uffici doganali abilitati, gia' allegati alla predetta determinazione direttoriale n. 11010 del 16 maggio 2008; Attesi i pareri favorevoli espressi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo forestale dello Stato, resi entrambi nell'ambito della Conferenza dei servizi del 30 settembre 2008;
A d o t t a la seguente determinazione:
Art. 1.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici delle dogane riportate nell'elenco allegato 1. |
| Art. 2.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legnami indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate, oltre che presso gli uffici delle dogane riportati nell'elenco allegato 1, presso gli uffici delle dogane indicati nell'elenco allegato 2. |
| Art. 3.
I controlli doganali degli esemplari di cui al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni sono effettuati secondo le procedure previste dal decreto 8 luglio 2005, n. 176. |
| Art. 4.
Sono abilitati ad effettuare le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea, e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti Uffici: Ufficio delle dogane di Trapani; Ufficio delle dogane di Venezia; Ufficio delle dogane di Napoli 2. |
| Art. 5.
L'elenco degli uffici doganali abilitati ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1 del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni nonche' quello degli uffici doganali abilitati esclusivamente al controllo degli esemplari di legname individuato negli allegati dello stesso Regolamento comunitario, entrambi allegati al presente provvedimento, sostituiscono quelli annessi alla determinazione direttoriale n. 11010 del 16 maggio 2008. La presente determinazione direttoriale sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2008 Il direttore: Peleggi |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 39 a pag. 42 <---- |
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