Gazzetta n. 250 del 24 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 ottobre 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Calderoni Chiara Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Calderoni Chiara Francesca, nata a Milano il 7 aprile 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Universita' degli studi di Milano in data 5 aprile 2005;
Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 30 novembre 2007 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
Considerato che e' iscritta all'«Illustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa» dal 1° aprile 2008, come avvocatessa esercente;
Viste le conformi determinazione della Conferenza de servizi nella seduta del 20 giugno 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Calderoni Chiara Francesca, nata a Milano il 7 aprile 1980, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 15 ottobre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato, l'altra su ordinamento e deontologia professionale.
d) Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta:
e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'esercizio all'albo degli avvocati.
 
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