Gazzetta n. 250 del 24 ottobre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008. (Ordinanza n. 3708).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008;
Considerato che i predetti eventi hanno causato, nei territori delle suddette province, l'interruzione della viabilita' stradale e danneggiamenti alle infrastrutture, nonche' l'innesco di fenomeni franosi, con conseguente inondazione di alcune porzioni di centri abitati;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita' e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto, comunque, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Vista la nota del 5 agosto 2008 del presidente della regione Lazio con la quale sono stati individuati, tra l'altro, i comuni colpiti dall'evento calamitoso in rassegna;
Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 13 ottobre 2008;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il direttore della direzione regionale di protezione civile, dott. Maurizio Pucci e' nominato Commissario delegato e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici in argomento, nei comuni individuati nella nota del 5 agosto 2008 citata in premessa.
2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il predetto Commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, delle societa' regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato in particolare provvede:
a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilita', degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi;
c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalita' per il definitivo smaltimento;
d) all'erogazione di contributi per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dagli eventi calamitosi, secondo modalita' attuative fissate dallo stesso Commissario delegato con propri provvedimenti.
 
Art. 2.
1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'evento calamitoso, il Commissario delegato e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di due unita', avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono posti a carico dell'art. 5 della presente ordinanza.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.
2. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per l'eventuale espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 141 e 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis e successive modifiche ed integrazioni;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35 e 36;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili su bilancio regionale, nonche' attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da amministrazioni statali o enti pubblici.
2. Per l'utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell'emergenza in rassegna e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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